ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria). In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità delle parti. Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODC. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima procedura.
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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal comma 1, del D.lgs. n. 69/1328/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito deposito, a mezzo pec, di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione Mediazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria), a seguente indirizzo pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve La domanda può essere effettuata effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità sito), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: - dati identificativi delle parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; - dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; - indicazione del valore della controversia; - eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM (solo in caso di domanda congiunta); - eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione. Le parti possono depositare istanze domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismoalla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODCdell’ODM. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010)procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Nel Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso in cui di più domande relative alla stessa controversia, la parte che propone mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima proceduraprima domanda.
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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal primo comma, del D.lgs. n. 69/1328/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria)Conciliazione. In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo modulo, sia in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato; eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento. Le parti possono depositare istanze domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle spese e delle indennità di cui alla tabella allegata e successive modifiche o aggiornamenti, commisurate al Tariffario dell’Organismo, valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODCdell'ODC. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010)procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima procedura.
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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal comma 1, del D.lgs. n. 69/1328/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito deposito, a mezzo modulo on line presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Mantova , di domanda che contenga - dati identificativi delle parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; - dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; - indicazione del valore della controversia; - eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM (solo in caso di domanda congiunta); - eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una istanza presso diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia comunque luogo, anche qualora la Segreteria dell'Organismo parte invitata abbia espressamente manifestato di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria). In caso non aderire al tentativo di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità delle partimediazione. Le parti possono depositare istanze domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismoalla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODCdell’ODM. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010)procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Nel Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso in cui di più domande relative alla stessa controversia, la parte che propone mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima proceduraprima domanda.
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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.lgscomma 1, D. lgs. n. 69/1328/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso con il deposito di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria). In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo), sia in carta libera, e allegando copia del documento d’identità deve contenere tutti i seguenti elementi: - dati identificativi delle parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse eventualmente corredata da idonea documentazione; - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; - dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento, con relativa procura speciale; - indicazione del valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Nella domanda potrà essere eventualmente inserita: - l'indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell'Organismo di Mediazione; - la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento; - la richiesta che l’incontro di mediazione abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione nel caso di mediazione facoltativa. Le parti possono depositare istanze domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza della domanda di mediazione, mediazione nonché l'adesione alla stessa, stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismo, alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODCdell'Organismo di Mediazione. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010)procedimento, salvo a quanto agli atti e/o documenti che le altre parti abbiano espressamente dichiarato dichiarati come riservato riservati al solo mediatore. Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima procedura.
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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria)dell'Organismo. In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata La domanda può essere presentata la prima istanza. L’istanza deve essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Prato) sia con autonoma istanza in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità deve contenere: - dati identificativi delle parti. Le parti possono depositare istanze ; - dati identificativi dei professionisti che le assistono; - eventuale indicazione congiunta del Mediatore scelto dalle parti, di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. comune accordo, tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo; Il deposito dell’istanza della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, regolamento e delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODC. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatoredovute all’organismo. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte, la Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: -alla parte che propone istante e al chiamato la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito alla parte chiamata a comunicare la propria adesione entro 5 (cinque) giorni prima dell'incontro fissato. In tale suddetto caso la procedura L’adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima proceduracui alla tabella allegata.
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