Common use of ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO Clause in Contracts

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga: a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- to, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM. 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. Il n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli deposito, a mezzo modulo on line presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”Mantova , con sede presso il Tribunale di Pescara. 2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga: a) i che contenga - dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- toprocedimento, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i ; - dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono assisteranno la parte nel procedimento. 3. Alla ; - indicazione del valore della controversia; - eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM (solo in caso di domanda può essere allegata tutta congiunta); - eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la documentazione possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento; - richiesta che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento l’incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4non aderire al tentativo di mediazione. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite allegata, e riconoscimento del relativo debito debito, solidale tra le parti parti, nei confronti dell'ODM. 6dell’ODM. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabileprocedimento, designato dall’organismo, è obbligato salvo a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Ai sensi dell'art. 4, tali espressamente qualificate dalle parti; i daticomma 1, comunque raccoltidel D.lgs. n. 28/10, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenzadomanda.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga: a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i dati identificativi di colui giudice che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- to, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00sarebbe competente per l’azione giudiziaria), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM. 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande istanze relative alla stessa controversia, controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda istanza. L’istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera (come previsto dall'artreperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità delle parti. 4 Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito dell’istanza di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del D.lgsregolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODC. n. 28/2010 e successive modificheOgni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo diverso accordo delle partia quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione. In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e sulla decadenzadi eventualmente proseguire nella medesima procedura.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. Il n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito deposito, a mezzo pec, di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”), con sede presso il Tribunale di Pescara. 2a seguente indirizzo pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulomodulo (reperibile sul sito), sia in altra forma scrittacarta libera, purché essa contenga: a) i contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: - dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- toprocedimento, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i ; - dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono assisteranno la parte nel procedimento. 3. Alla ; - indicazione del valore della controversia; - eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM (solo in caso di domanda può essere allegata tutta congiunta); - eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la documentazione possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento; - richiesta che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento l’incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4non aderire al tentativo di mediazione. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite allegata, e riconoscimento del relativo debito debito, solidale tra le parti parti, nei confronti dell'ODM. 6dell’ODM. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabileprocedimento, designato dall’organismo, è obbligato salvo a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Ai sensi dell'art. 4, tali espressamente qualificate dalle parti; i daticomma 1, comunque raccoltidel D.lgs. n. 28/10, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenzadomanda.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. lgs. Il n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso con il deposito di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2Mediazione. La domanda può essere effettuata, effettuata sia utilizzando l'apposito modulomodulo (reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo), sia in altra forma scrittacarta libera, purché essa contenga: a) e deve contenere tutti i seguenti elementi: - dati identificativi delle parti in modo parti; - sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse eventualmente corredata da consentire le comunicazioni idonea documentazione; - oggetto della domanda; - copia, laddove esistente, della clausola di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i mediazione; - dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- toprocedimento, con attestazione scritta del relativo potere; c) ; - dati identificativi dei professionisti che assisteranno la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copiaparte nel procedimento, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione con relativa procura speciale; - indicazione del valore della controversia determinato secondo i controversia, sulla base dei criteri dettati dal indicati nel codice di procedura civile. In Nella domanda potrà essere eventualmente inserita: - l'indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell'Organismo di Mediazione; - la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento; - la richiesta che l’incontro di mediazione abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione nel caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4facoltativa. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, mediazione nonché l'adesione alla stessa, stessa costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito debito, solidale tra le parti parti, nei confronti dell'ODM. 6dell'Organismo di Mediazione. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento procedimento, salvo agli atti e/o documenti che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate le altre parti abbiano espressamente dichiarati come riservati al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il 4, primo comma, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2Conciliazione. La domanda può essere effettuata, effettuata sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scrittacarta libera, purché essa contenga: a) i contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- toprocedimento, con attestazione scritta del relativo potere; c) ; dati identificativi dei professionisti che assisteranno la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia determinato secondo e dei criteri con i criteri dettati dal codice quali é stato determinato; eventuale proposta, motivata, di procedura civile. In caso modifica del luogo ove tenere l'incontro di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle persone di fiducia che assistono la parte nel spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle spese e delle indennità di cui alla tabella allegata e successive modifiche o aggiornamenti, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito debito, solidale tra le parti parti, nei confronti dell'ODM. 6dell'ODC. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabileprocedimento, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

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ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga: a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- to, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM. 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche)28/2010, salvo diverso accordo delle parti, fermi xxxxx rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

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