Mediazione familiare Clausole campione

Mediazione familiare. E' istituito presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria un punto informativo sulla Mediazione Familiare con uno sportello aperto una mattina a settimana in giorni che verranno concordati e comunicati ai Magistrati. Il Presidente del Tribunale, per come stabilito dalla norma (art. 337 octies c.c.) potrà, con il decreto che dispone la comparizione o direttamente all'udienza, invitare le parti a recarsi al punto informativo per avere informazioni sul percorso; se la coppia accetta di intraprendere il percorso, verrà disposto un rinvio di quattro-sei mesi. La mediazione potrà essere suggerita in qualsiasi momento anche dal Giudice Istruttore. Se la coppia intraprende il percorso e lo porta a termine, il mediatore consegnerà alle parti copia dell'accordo di mediazione raggiunto e questi porteranno l'accordo ai rispettivi legali. Nel caso in cui la mediazione non riuscisse, il percorso rimarrà riservato, mentre il mediatore potrà presentare al Giudice, tramite le parti, solo un responso positivo o negativo senza ulteriore motivazione. Presso lo sportello informativo verrà data ogni indicazione utile circa lo strumento della mediazione familiare. Verranno altresì indicati sia le strutture convenzionate che offrono gratuitamente il percorso, sia la lista dei mediatori privati che, aderendo al Protocollo, accettano di fornire il servizio a tariffe concordate, commisurate al reddito della coppia, documentato tramite ISEE. all.1 Schema esemplificativo di delega di attività ai SST ed all'ASP All'uopo l'AG potrà utilizzare il modello di seguito riportato ....ritenuta la necessità, in considerazione dello stato di disagio in cui si potrebbero trovare a vivere i minori in conseguenza dei conflittuali rapporti sussistenti fra genitori, di incaricare i servizi competenti per territorio di depositare una relazione illustrativa circa: • Le loro attuali condizioni di vita sociali e fa miliari (competenza SS); • I rapporti intrattenuti dai minori con ciascuna delle figure genitoriali, in particolare precisando se sussistano eventuali interferenze da parte di un genitore nella rappresentazione della figura dell'altro, anche con l'ausilio di test psicodiagnostica e con delega alle strutture competenti ove si riscontrino peculiari patologie (competenza ASP); • Le possibili modalità di affidamento e collocamento dei minori che possano meglio tutelare I' interesse degli stessi ad una crescita sana ed equilibrata (competenza SS e ASP). Dispone che veng...
Mediazione familiare. L’art.1 della Raccomandazione 1639, 25 novembre 2003, del Consiglio d’Europa definisce la Mediazione Familiare come “uno strumento per giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o responsabilità. L’accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi”. Inoltre il percorso mediatorio esorta le parti a riattivare la comunicazione tra loro, lavora sulla loro autonomia e sull’empowerment, aiuta i coniugi a trovare autonomamente proprie soluzioni e decisioni per riorganizzare la nuova situazione familiare in maniera soddisfacente per entrambi. Ed è proprio in questa ottica che si metterà a disposizione un percorso di Mediazione Familiare agli ospiti e degli ex partner.
Mediazione familiare. Le prestazioni in tale ambito prevedono un “processo collaborativo di risoluzione del conflitto”, favorito dalla presenza di una figura neutrale, il Mediatore, attraverso interventi professionali rivolti alle coppie o famiglie, finalizzati a riorganizzare le relazioni familiari quando presenti situazioni di criticità/conflittualità o volontà di separazione/divorzio. Il Mediatore diviene, quindi, un punto di incontro in cui la coppia ha la possibilità di discutere e negoziare le problematiche di natura emotiva, economica, organizzativa, generate dall’elevata conflittualità o dalla separazione, incentivando la coppia a stabilire accordi, in funzione dei loro bisogni, con particolare riguardo agli interessi dei figli. Gli obiettivi principali correlati all’intervento di mediazione familiare sono i seguenti: - aiutare la coppia a comunicare in maniera costruttiva per raggiungere un accordo, che sia soddisfacente per tutti i familiari coinvolti, evitando la via giudiziale; - appianare le problematiche di tipo relazionale, organizzativo ed economico che possono sorgere prima, durante e dopo sentenze di separazione/divorzio; - instaurare un rapporto fiduciario con la coppia, rispettando le richieste di ognuno, sviluppando nuovi canali di comunicazione, incoraggiando la coppia a collaborare per la ricerca di soluzioni alternative al conflitto, esplorando tutte le possibilità di accordo, nel rispetto assoluto della riservatezza; - proteggere la funzione genitoriale, indipendentemente dalla rottura del rapporto coniugale, per evitare ai figli ulteriore confusione di ruoli e funzioni, eventuali rischi di esclusione o discredito di uno dei genitori; - raggiungimento della co-genitorialità, salvaguardando le responsabilità genitoriali individuali nei confronti dei figli, in special modo se minori; - sostenere i genitori nella ridefinizione del progetto educativo finalizzato al benessere dei figli. L’intervento di mediazione familiare è un processo che si articola attraverso una serie di incontri condotti da mediatori con specifica formazione. Nell’ambito di questi presupposti, stante il carattere sperimentale, l’effettivo taglio operativo con cui connotare gli interventi sarà determinato sulla base della specificità del bisogno rilevato dalla valutazione multidimensionale e riportato dettagliatamente nel progetto personalizzato/patto per l’inclusione sociale.
Mediazione familiare. Il servizio di mediazione è rivolto ai genitori, ai membri adulti del nucleo familiare percettori di Reddito di Cittadinanza, che vivono momenti di criticità nelle fasi di transizione del ciclo di vita familiare, in particolare nelle fasi della separazione/divorzio al fine di favorire la riorganizzazione familiare al di là del conflitto coniugale e favorire l'assunzione di responsabilità necessarie al mantenimento delle funzioni genitoriali. Gli obiettivi generali sono: − Promuovere una cultura della famiglia; − Svolgere un'efficace azione di promozione del benessere; − Stimolare la famiglia con interventi finalizzati al potenziamento delle proprie capacità e risorse; − Sostenere la normalità del ciclo di vita della famiglia; − Prevenire situazioni di disagio e il loro aggravarsi; − Porre in essere interventi a favore delle famiglia in cui si esprime una criticità; − Orientare la famiglia che affronta situazioni di separazione e divorzio; − Sostenere i minori nel difficile percorso della separazione dei genitori; − Offrire un’occasione per confrontarsi, esprimere vissuti ed emozioni in uno spazio sicuro; Gli obiettivi specifici della mediazione sono: − raggiungimento di una co-genitorialità o bi-genitorialità, ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli; − facilitare la comunicazione; − favorire la continuità del legame genitoriale; − sostenere l'assunzione di responsabilità condivisa nelle decisioni riguardanti i figli; − stabilire un equilibrio tra doveri e diritti dei genitori; −far apprendere modalità per negoziare accordi e prendere decisioni secondo uno stile collaborativo e disponibile. L’appaltatore è tenuto in particolare ad eseguire le seguenti prestazioni: • mediazione familiare; • indagini psicologiche • valutazione delle competenze genitoriali; • sostegno alle funzioni genitoriali; • partecipazione e collaborazione con i servizi preposti alla tutela dei minori Nello specifico dovrà: • sostenere e orientare i genitori a tenere distinto il conflitto di coppia dalla relazione genitore/figlio, così da riconoscere reciprocamente il diritto/dovere di esercitare le proprie funzioni genitoriali; • favorire il mantenimento e la cura dei legami familiari nelle situazioni complesse (separazione/divorzio conflittuale, affido, adozione e altre vicende di grave e profonda crisi familiare); • intrattenere rapporti di comunicazione e collaborazione con gli attori coinvolti nei casi trattati: Servizi sociali , Consultorio fa...
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  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

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  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Informazioni aggiuntive Bagaglio In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.