Attività di rappresentanza. L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
Attività di rappresentanza. L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali.
Attività di rappresentanza. A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 26 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.
Attività di rappresentanza. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 2.3, Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione, punto c), si precisa che l’assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai Dipendenti in rappresentanza e su mandato del Contraente in altri Enti Pubblici o Privati
Attività di rappresentanza. L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti. Art. 30 – Sinistri in serie In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.
Attività di rappresentanza. L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell' Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.
Attività di rappresentanza. Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 17 b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Attività di rappresentanza. Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 23 lettera b) si precisa che l’assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Attività di rappresentanza. L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti del Contraente/Assicurato in rappresentanza del Contraente/Assicurato stesso in altri organi collegiali.
Attività di rappresentanza. A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 24 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.