POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest’Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente: l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Assicurato: il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici,
Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente: ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od
animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte
di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti, avendo disatteso
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa- Contabile:
la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o
denaro pubblico.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di
Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza
della Durata del Contratto.
Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale
figurano i dettagli richiamati nel testo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Interpretazione del contratto
Resta in teso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente assicurato è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di sinistro.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2011 e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 30/09/2014 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 30/09/2011 al 30/09/2012 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (Dl.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura;
b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Xxxxx abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per Danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniare inflitte a terzi.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui all’art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione di cui all’art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale pari ad Euro 3.000.000,00 per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.
L’Assicurazione è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.
Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’art. 13 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
b) attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Art. 23;
c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o
tardivo pagamento di premi;
d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209/2005 - Titolo X;
g) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
nonché per i Danni:
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
l) danni a cose, lesioni a persone, perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione su pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica.
Art. 18 - Assicurazione “Claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalle ore 24.00 del 14.07.1998 (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati sulla Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 21 - Cessazione dell’assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 19 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 22 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 23 Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 17 b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti ad una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 8 in quanto applicabili.
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato, l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 26 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 – Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Art. 28 - Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
l’assicurazione s’intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa cottimista.
Art. 29 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 13, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondano di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 31 - Copertura a “Secondo Rischio”
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Xxxxx, si applica il disposto dell’Art. 2 che precede e l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.
Resta fermo quanto disposto all’Art. 19, ultimo comma.
Art. 32 - Costituzione e Regolazione del premio
Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari per il numero degli appartenenti a ciascuna delle categorie funzionali di seguito riportate.
Si precisa che le eventuali variazioni intervenute verranno regolate in un’unica appendice al termine del periodo assicurativo annuo e la copertura per altri nuovi soggetti rientranti nelle medesime categorie/tipologie sarà estesa automaticamente, senza alcuna comunicazione infrannuale; a tale proposito faranno fede le evidenze dei documenti interni dell’Ateneo.
L’Ente Contraente deve pertanto fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio, indicando l’effettiva data di inserimento e/o esclusione del singolo soggetto, entro 10 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, calcolate sugli effettivi giorni di copertura in ragione di 1/360, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
L’importo relativo all’annualità successiva sarà calcolato sulla base della situazione degli Assicurati risultante dalla comunicazione effettuata dall’Ente Contraente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
In accordo tra le Parti si prende atto che la copertura è operante anche nel caso in cui i Dipendenti svolgano contemporaneamente due o più attività all’interno dell’Amministrazione Contraente. Resta inteso che non verrà corrisposto alcun sovrappremio rispetto alla seconda od ulteriore funzione svolta. In tal caso resta inteso che l’Assicurato si impegna a corrispondere il premio unitario più alto.
Art. 34 - Statistiche sinistri
La società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino alla controparte, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Con la sottoscrizione della presente polizza,
1) il Contraente, conferisce al Broker mandatario General Broker Service S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
E’ convenuto pertanto che:
a) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dalla compagnia di Assicurazione si considererà come fatta all’Assicurato;
b) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario alla compagnia di Assicurazione si considererà come fatta dall’Assicurato stesso.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 18 - Assicurazione “claims made” - Retroattività Art. 19 - Garanzia postuma
Data:
………………………………
L’Assicurato/Contraente:
…………………………………………………
APPENDICE 1
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l’esclusione di cui all’Articolo 17 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Definizione Addizionale
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di
legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
2. Clausola addizionale all’Art.13 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati sulla Scheda di Copertura.
3. Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
m) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico indicato sulla Scheda di Copertura o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. 163/2006 e dal regolamento di attuazione;
c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
d) l’attività di Responsabile del Procedimento;
e) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche ed integrazioni;
f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici (D.Lgs. 163/2006). Per tale copertura gli
Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al D.Lgs 163/2006 secondo il D.M. 123/04 (Appendice 3) a conferma della validità della copertura per l’intera Durata del Contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il premio relativo deve essere corrisposto in soluzione unica anticipata.
APPENDICE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura fosse un Dipendente Legale come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Definizione Addizionale
Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo
Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
2. Clausola alternativa all’Art.13 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendente Legale come definito.
APPENDICE 3
CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE
(Garanzia assicurativa ai sensi dell’Art.90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) | Codice Fiscale/Partita IVA |
(Vedasi allegato) | Vedasi Allegato |
Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Vedasi allegato | Vedasi allegato | Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Stazione appaltante | Sede |
Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata (10% del costo complessivo previsto per l’opera) |
Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
Vedasi allegato | Vedasi allegato |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’Assicurazione.
Esecutore dei Lavori: il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Legge: il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
Luogo di Esecuzione delle Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso,
indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.
Opere: le Opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Progettista dei Lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da
appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte
ancora in vigore.
Scheda Tecnica: la Scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture
assicurative.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società/Assicuratore: l’impresa di Assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio
dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma Assicurata o Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione Appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori.
Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la
scadenza della copertura assicurativa.
Scheda: quella parte del contratto di Assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento Danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del Progettista.
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo Dipendente o la pluralità di Dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’Indennizzo
Fermo il Massimale indicato all’art. 8 (Massimale di Assicurazione), i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 - Durata dell’Assicurazione
L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al Progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il Premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di Assicurazione
Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.
Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all’art. 8 (Massimale di Assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione Appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di Xxxxx per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione Appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei Lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Disdetta in caso di Xxxxxxxx
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’Assicurazione
Non si applica alla presente Assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione) lett. b), l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro
Non prevista alcuna Franchigia e/o Scoperto.
Con la sottoscrizione della presente polizza,
1) il Contraente, conferisce al Broker mandatario General Broker Service S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di Assicurazione;
2) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s Assigeco S.r.l. l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di Assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
a) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato;
b) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
d) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
Art. | 1 | - Oggetto dell’Assicurazione |
Art. | 5 | |
Art. | 8 | |
Art. | 12 | |
Art. | 24 |
Data:
………………………………
L’Assicurato/Contraente:
…………………………………………………
ESTENSIONI COSTI PER I TECNICI - CERTIFICATI MERLONI
- Lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere……………………………………………………
- Lavori fino a 24 mesi – Xxxxx promille sul valore delle opere…………………………………………………..
- Lavori fino a 36 mesi – Xxxxx promille sul valore delle opere…………………………………………………..
- Lavori fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere…………………………………………………..
Valore massimo di ogni singola opera € 20 000.000,00
COSTO MINIMO PER OGNI CERTIFICATO € ………………………………………………..
ALLEGATO RC AMMINISTRATORI
Costituente parte integrante del presente contratto
1 CONTRAENTE
Università degli Studi dell’Insubria Xxx Xxxxxx 0
00000 Xxxxxx XX
2 DURATA CONTRATTUALE
Anni 3 (tre)
Dalle ore 24 del 30/09/2011 Alle ore 24 del 30/09/2014 Rateazione annuale del premio
3 RISCHIO ASSICURATO
Le funzioni di:
1 Rettore
1 Direttore Amministrativo
12 Componenti CDA
19 Responsabili e Segretari di unità di gestione
5 Responsabili di unità di spesa
1 Docente Delegato per la contrattazione
1 Dirigente Settore Amministrativo
1 Dirigente Settore Tecnico
2 Direttore di Ragioneria, Economo
5 Responsabili di Settore
2 Dipendenti Settore Tecnico
1 Dipendente legale
1 Responsabile Prevenzione e protezione
15 Responsabili di uffici amministrativi Totale assicurati nr. 67
4 MASSIMALI GARANTITI
€. 3.000.000,00 per sinistro per assicurato
€. 3.000.000,00 per anno per assicurato
€ 10.000.000,00 in caso di corresponsabilità
5 ASSICURATO Università degli Studi dell’Insubria
PREMIO LORDO ANNUO
(comprensivo di imposte pari 22,25 %)
Base per l’aggiudicazione dell’appalto)
Euro 21.500,00
Inclusione Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti tecnici
⌧Sì / ❑No
(Vedi Condizioni Addizionali)
La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte l’avviso di indagine di mercato, la lettera di invito ed il
presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione
- ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante.
10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli adempimenti ai sensi del Dlgs 30/06/2003 N° 196, sono effettuati su apposita modulistica fornita dalla Società in occasione dell’emissione degli allegati meccanografici alla polizza.
Data / / La Società (Timbro e Firma)
………………………………………..