Attività di valutazione della conformità Clausole campione

Attività di valutazione della conformità. 3.1 Ciascuna Parte riconosce tutti i verbali, certificati e schede tecniche neces- sari, ai sensi delle rispettive legislazioni, senza altre valutazioni dei pro- dotti. 3.2 Entrambe le parti riconoscono le dichiarazioni di conformità rilasciate dai reciproci fornitori nel quadro delle rispettive legislazioni.
Attività di valutazione della conformità. 4.1 Ambe le Parti dichiarano che i rispettivi organismi di valutazione della conformità, riconosciuti nell’ambito del presente allegato, sono autorizzati a svolgere le seguenti attività nei confronti dei reciproci requisiti tecnici in materia di apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, radiotra- smettitori e attrezzature per le tecnologie dell’informazione: a) apparecchiature terminali e trasmissioni radiofoniche: collaudo, rila- scio e accettazione dei verbali di collaudo, effettuazione della valu- tazione tecnica e rilascio del necessario certificato di conformità ai requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei territori delle Parti ai prodotti coperti dal presente allegato; b) compatibilità elettromagnetica (CEM): riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, delle dichiarazioni dei fornitori, e della scheda tecnica, come richiesto. Disposizioni dettagliate si trovano nell’allegato settoriale sulla CEM; c) sicurezza elettrica/bassa tensione: accettazione del collaudo e della certificazione dei prodotti coperti per quanto concerne i requisiti di sicurezza elettrica dell’altra Parte. Disposizioni dettagliate si trovano nell’allegato settoriale sulla sicurezza elettrica; d) gestione della qualità: riconoscimento dei certificati di gestione della qualità di una Parte conformemente ai requisiti normativi dell’altra Parte. 4.2 I certificati di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità di ciascuna Parte designati ai sensi delle disposizioni del pre- sente allegato sono riconosciuti dalle autorità dell’altra Parte senza ulte- riori valutazioni dei prodotti.
Attività di valutazione della conformità. OEC srl, in riferimento al DM 19/03/2015 MiSE nella sua attività di Organismo imparziale di terza parte, attesta l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. Le motivazioni per poter richiedere l’accordo preventivo di cui sopra possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali: I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni archi- tettonici e per il Paesaggio; II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strut- turali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.); III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni. Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo pre- ventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far rife- rimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende, installare. L'installa- zione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo. • Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti come da definizione. Le Non Conformità comportano la sospensione dell’iter di certificazione e devono essere risolte dal Richiedente, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio dell’Attestato di certificazione. La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate com- porta il rifiuto all’emissione del suddetto Attestato.
Attività di valutazione della conformità. Valgono le seguenti regole: • La lingua dell’audit sarà l’italiano o l’inglese, in caso di altre lingue l’Organizzazione dovrà garantire a sue spese la presenza continuativa di appositi traduttori in supporto al gruppo di audit. • Al termine di ogni Audit, il Gruppo di valutazione della conformità si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto. • Nella riunione finale di un audit, il Gruppo di valutazione della conformità presenta alla Direzione i risultati dell’Audit e le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione applicato, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. • Al termine di tutte le attività dell’audit, il Responsabile del Gruppo rilascia un rapporto che descrive i risultati dell’Audit. • In caso di verbalizzazione di Non Conformità (NC), conseguenti un audit, l’Organizzazione deve necessariamente definire e mettere in atto opportuni trattamenti per risolvere la NC, fare un’analisi delle cause che hanno generato la NC e stabilire le conseguenti azioni correttive che servono a rimuovere le cause identificate, con un preciso iter chiaramente pianificato nei metodi e nei tempi di attuazione. L’Organizzazione deve comunicare a Xxxx Xxxxxx tale piano di azioni entro un periodo di riferimento, come riportato nei successivi paragrafi. • Eventuali opinioni divergenti fra il Gruppo di audit e l’Organizzazione, riguardo alle risultanze dell’audit, o alle sue conclusioni, devono essere discusse e risolte, ove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte, l’Organizzazione può esporre riserve riguardanti i risultati dell’Audit. • Gli elementi di miglioramento devono essere analizzati dall’Organizzazione che potrà stabilire se definire le conseguenti azioni per il loro recepimento o meno. Nel caso in cui l’Organizzazione decida di non dar seguito all’elemento di miglioramento, dovrà comunque verbalizzare l’analisi fatta e le motivazioni del mancato recepimento, in tale ultimo caso Xxxx Xxxxxx si riserva di approfondire ulteriormente l’aspetto segnalato. • Tutti i report delle valutazioni di conformità e i risultati dei test effettuati nel corso dell’iter di certificazione, saranno resi disponibili alle Autorità Competenti e alle altre parti interessate, come previsto dall’Allegato XII del Regolamento 745, informando l’Organizzazione.