AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Professional Services, Bando Di Gara, Concessione Di Servizi
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artun altro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del d.lgsD.lgs. 50/2016 ai 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio Il concorrente e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità l'impresa ausiliaria sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a unocarico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a più o a tutti i lotti oggetto della base di gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Accordo Quadro, Disciplinary Regulations for Tender, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è consentito l’avvalimento per conseguire la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità richiesta comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di ordine generale previsti dall’artavvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 80 Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Le clausole del d.lgscontratto di avvalimento devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento deve contenere, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’artprestazioni oggetto dell’accordo. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’artAi sensi dell’art. 89, comma 7, 7 del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentitoCodice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria, che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente si applicano anche nei confronti e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del soggetto ausiliarioCodice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base cui consegue l’esclusione del dell’offerta del concorrente, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltanteAppaltante impone ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaCodice, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della proceduragara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, venga a trovarsi in una delle situazioni tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui ai commi 1al punto 2.3, 2al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 4 e 5 dell’artassegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 80 Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del d.lgsconcorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 50/2016In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatarioa condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàanteriore al termine di presentazione dell’offerta. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimidichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. Il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1) dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti ricorre all’avvalimento (avvalimento cd. “tecnico od operativo”) dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione: - originale o copia conforme del contratto di ordine generale previsti dall’art. 80 avvalimento in virtù del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora quale l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto concorrente a base di garafornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltanteA tal fine, ai sensi dell’art. 8989 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico il contratto di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaavvalimento deve contenere, a causa pena di atti compiuti o omessi prima o nel corso della proceduranullità, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltoanche ai sensi di quanto previsto dall’art. A tal fine 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per modalità attraverso le quali sono necessari lavori o componenti tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di notevole contenuto tecnologico o responsabilità, ecc...). Il suddetto contratto di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall’impresa ausiliaria che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatidall’impresa ausiliata.
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Samples: Appalto, Appalto Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria
AVVALIMENTO. In base all’artL’avvalimento è consentito secondo le previsioni dell’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o . Alle ditte che ricorrono all’istituto dell’avvalimento viene in raggruppamento particolare richiesto di cui all'articolo 45 dello presentare la documentazione prevista nello stesso decreto, articolo 89 ed in particolare:
a. dichiarazione che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso indichi di quali dei requisiti della ditta ausiliaria ci si avvale;
b. dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale motivi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione come enunciati all’articolo 80 del medesimo d.lgsD.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle di avvalimento;
c. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse medesime nell'esecuzione necessarie di cui è carente il concorrente;
e. originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/10 il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006alla suddetta lettera e. deve riportare in modo compiuto, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.esplicito ed esauriente:
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore L’operatore economico, singolo singolo, consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di qualificazione di cui all'artall’art. 8480 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 89 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgsD.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione all’indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 di cui all’allegato XVII, parte II, lett. f) del codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara;
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del codice, se i soggetti della cui capacità economica l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a unocarico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a più o a tutti i lotti oggetto della base di gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. L'Amministrazione aggiudicatrice ha Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 codice e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatiprescritta pubblicità.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender Participation, Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’artE’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 49 del d.lgsD.Lgs. 50/2016n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, l'operatore economico, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoconsorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83tecnico, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso organizzativo avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentitoA tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute);
3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);
5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. La durata;
c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stessa impresa ausiliaria stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati30 % dell’importo contrattuale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può Gli Operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, che consente di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ricorrere ai requisiti di capacità economico- finanziaria un altro Soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), nei modi e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali condizioni di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs49 del Codice dei contratti pubblici. 50/2016A tal fine il Soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti34 D. Lgs 163/2006, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentitopresentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: - Dichiarazione (Allegato “D.1” “avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il Soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; ________
2. le complete generalità del Soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di un avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, ovvero in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, come previsto dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. - Dichiarazione (Allegato “D.2” “avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
3. di obbligarsi nei confronti del Soggetto concorrente (ausiliato) e delle singole AASSRR a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il Soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti delle singole AASSRR in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4. che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitinon partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. L’operatore economico Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Soggetto concorrente e l'impresa ausiliaria l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto Ogni Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è in ogni caso eseguito dall'impresa consentito che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti più Concorrenti si avvalgano dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa una stessa Impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Capitolato Speciale
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti unitamente alla domanda di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dello stesso decretodel D.lgs. L’avvalimento50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artconcorrente e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artquale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 33 del Codice, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionaticoncorrente dalla procedura.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 89, comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodecreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo, di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lettera b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare la partecipazione alla procedura gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di garacui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi tecnici e delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti risorse oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestatidell’avvalimento;
b) che valgono i limiti l'impresa si obbliga verso il concorrente e i divieti previsti dall’artverso questa società a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 8948, comma 7, del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’impresa .
3) originale o copia autentica del Contratto sottoscritto digitalmente da ambo le parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria presti si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per più lotti, tutta la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto durata del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltantepredetto contratto, ai sensi dell’art. 8988 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3deve riportare in modo compiuto, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.esplicito ed esauriente:
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
AVVALIMENTO. In base Il ricorso all’avvalimento, nelle modalità e alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoè ammesso allo scopo di far fronte a requisiti minimi professionali richiesti dalla Stazione Appaltante, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere bsecondo le indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) e c) del medesimo d.lgsnella determinazione dd. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto “L’avvalimento nelle procedure di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento)”. In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico tale caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltantedovrà presentare, ai sensi dell’art. 89, comma 31, del d.lgsD.Lgs. 50/2016:
1. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento di avvalimento;
2. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle un rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltonecessarie di cui è carente il concorrente;
3. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare Copia del contratto utilizza originale in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimentovirtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a. oggetto: le comunicazioni di cui all'articolo 52 risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. durata;
c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizile indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) nella determinazione dd. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto “L’avvalimento nelle procedure di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatigara”.
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AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoall’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, I concorrenti con sede in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione Stati diversi dall’Italia presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche dell’art.49 del D.lgs.50/2016 con le modalità di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, all’art.62 comma 3, 1 del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatiD.P.R.207/2010.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoL’operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere all’art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 3 e 4 par. 8.2 del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, presente atto) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento concorrente deve: compilare i form on line per conseguire procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali soggetti di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio presente atto. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio Una volta compilata firmarla digitalmente; compilare e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinentifirmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, gli in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici possono tuttavia di cui intende avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto oggetto di avvalimento); compilare e firmare digitalmente il Mod A2BIS e A.3. In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato produrre il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltanteCONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs1del D.Lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusionetutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaDetto contratto deve riportare in modo compiuto, a causa pena di atti compiuti nullità, esplicito ed esauriente: o omessi prima oggetto e durata o nel corso della procedurarisorse e mezzi (personale, venga attrezzature,…) messi a trovarsi disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto modo determinato o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.specifico;
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AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica . Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico requisiti generali e di idoneità professionale Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve allegare la seguente documentazione:
1) a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, comma con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo 13 – Modalità di presentazione delle offerte, da parte dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante: • la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, dello stesso decreto2, 4 e 5, D.Lgs. L’avvalimento, il n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89all'articolo 80, comma 1, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 ai n.50/2016 si rimanda a quanto specificato all’articolo 9.1; • di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; • di essere in possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 83necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; • il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento;
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all'artè carente il concorrente;
4) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 84A tal fine, non il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del D.P.R. n. 207/2010: - l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; - la durata; - ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può essere utilizzato presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci il concorrente verrà escluso e sarà fatta segnalazione all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’artprestazioni del Contratto. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Per la categoria specialistica OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi del'art. 89 comma 11 d. lgs 50 /2016. Per la categoria OG2 non è ammesso l'avvalimento ai sensi del'art. 146, co.3 d. lgs 50 /2016.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artun altro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimentoA tal fine, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del d.lgsD.lgs. 50/2016 ai 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio Il concorrente e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità l'impresa ausiliaria sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a unocarico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a più o a tutti i lotti oggetto della base di gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decretodel Codice degli appalti, che intenda partecipare all’appaltoper un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere all’art. 83 c. 1 lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla presente procedura di garagara e, nonché il possesso in ogni caso, con esclusione dei requisiti di qualificazione di cui all'artall’articolo 80 del D.Lgs. 84n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore Per la presente gara l’avvalimento è consentito per la categoria OG1 2). L'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiesteallega:
A. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. L’operatore economico concorrente può avvalersi 50/2016 ss.mm.ii, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
B. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Tale dichiarazione dovrà altresì contenere l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
C. il DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria;
D. contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l’interesse dell’ausiliario. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, se i soggetti della cui capacità economica l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a unocarico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a più o a tutti i lotti oggetto della base di gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 45 dello stesso decretoall’articolo 49, che intenda partecipare all’appaltoD.Lgs. 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di carattere economicoun altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, finanziariocomma 2, tecnico D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre e professionale allegare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) e c) del medesimo d.lgsdichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui all'artè carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, D.Lgs. 84163/2006, avvalendosi né si trova in una delle capacità situazioni di altri soggetti, anche di partecipanti cui al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89medesimo articolo 34, comma 12, dello stesso decreto. L’avvalimentocon una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) originale o copia autenticata del contratto, il contenente le indicazioni di cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89all’articolo 88, comma 1, del d.lgsD.P.R. 207/2010, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale Le dichiarazioni di cui all'articolo 83alle lettere a), comma 1b), lettere bc) e c) d), devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto D.P.R. 445/2000 e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può devono essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più accompagnate da fotocopia di un concorrente, ovvero documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Resta inteso che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico l’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’Amministrazione. Il contratto Non è in ogni caso eseguito dall'impresa consentito che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti prestatidi una stessa imresa ausiliaria. In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato poteri di firma, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, L’Amministrazione trasmetterà all’Autorità per la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatil’aggiudicatario.
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Samples: Servizio Di Brokeraggio E Consulenza in Campo Assicurativo
AVVALIMENTO. In base all’artA norma dell’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, l'operatore economico50/2016 l’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppa- mento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso delle SOA e dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83al precedente paragrafo X.XX lett. d.1), comma 1, lettere bd.2) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusioned.3), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89ad eccezione delle categorie da Sistema di Qualificazione e della categoria OS25, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, ai sensi dell’art 148 del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgsD.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel Il contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentitoavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura);
b. l’oggetto specifico del contratto, che della stessa impresa ausiliaria indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si avvalga più di un concorrenteriferisce;
d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo Per consentire alla S.A. di inviare effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan- ziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obbli- ghi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad entrambe es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le parti prestazioni saranno svolte “diret- tamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appal- tatore in adempimento del contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (compreso il contratto di avvali- mento). Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti per prima della scadenza del termine di presenta- zione dell’offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si pro- cederà con l’esclusione del concorrente dalla gara. La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatidata di sca- denza della gara).
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. In base conformità all’art. 89 49 del d.lgsD. Lgs. 50/2016n. 13/2006 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, il concorrente che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare fare ricorso all’ “avvalimento” dovrà produrre la richiesta relativa al seguente documentazione ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico per la partecipazione e professionale di cui all'articolo 83, comma della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto:
1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare la partecipazione alla procedura di gara, nonché il possesso con specifica indicazione dei requisiti di qualificazione cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all'artall’articolo 38 del D.Lgs. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, n. 163/2006;
b. l’obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento mettere a disposizione per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 tutta la durata del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale Contratto le risorse necessarie di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestaticarente il concorrente;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artc. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 89n. 163/2006, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella né che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi trova in una delle situazioni di cui ai commi 1al medesimo articolo 34, comma 2, 4 e 5 dell’art. 80 con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
3) l’originale o copia autentica del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue contratto in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e delle a mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliarianecessarie per tutta la durata del Contratto ovvero, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto caso di avvalimento le comunicazioni nei confronti di cui all'articolo 52 un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati163/2006.
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Samples: Capitolato d'Oneri
AVVALIMENTO. In base all’artE’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgsD. Lgs. 50/201650/2016 s.m.i. e dell’art. 88 D.P.R. 207/2010. Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento normato dal codice degli appalti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria economico-finanziari e tecnico-professionale organizzativi richiesti, deve essere dimostrato nelle seguenti modalità: - DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 83alla parte II, comma 1sezioni A e B, lettere b) alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione alla parte VI; - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 61 del Codice, del d.lgs. 50/2016 conformemente al Modello D, sottoscritto dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è ammesso l'avvalimento carente il concorrente; - dichiarazione sostitutiva di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base cui all’art. 89, comma 77 del Codice, conformemente al Modello D allegato, sottoscritto dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; - originale o copia autentica del d.lgs. 50/2016contratto di avvalimento, in relazione virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a ciascuna gara non è consentitofornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltantenullità, ai sensi dell’art. 8989 comma 1 del Codice, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.messe a disposizione dall’ausiliaria; - PASSOE dell’ausiliaria;
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Samples: Mutuo
AVVALIMENTO. In base Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n.50/2016, è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità ivi previste. A tal fine, la ditta concorrente deve:
a) dichiarare all’interno del modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da compilare a Sistema, l’intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti;
b) allegare a Sistema una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della ditta ausiliaria attestante da parte di quest’ultima, attraverso la compilazione a sistema del DGUE: - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 89 80 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione, l'operatore economico, singolo si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa; - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in raggruppamento uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di cui all'articolo 45 dello stesso decretoresidenza se si tratta di uno Stato dell’UE, che intenda partecipare all’appaltoin conformità con quanto previsto dall’art. 83, può soddisfare la richiesta relativa al comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; - di essere in possesso dei requisiti di carattere economicoidoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83all’art. 26, comma 1, lettere b) lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché s.m.; - il possesso dei requisiti tecnici e/o economici e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento;
c) allegare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente, l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità è carente la ditta concorrente;
d) allegare a Sistema originale o copia autentica del contratto di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi avvalimento deve contenere a pena di esclusione)nullità, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Nel caso in cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può il soggetto intenda avvalersi dei requisiti di capacità economica carattere tecnico relativi alla copertura dei CAP, il contratto dovrà contenere l’elenco dei CAP, predisposto sulla base dell’Allegato 6 “Elenco CAP coperti” con indicazione dettagliata dei CAP di cui ci si avvale ai fini della copertura minima richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e finanziaria e tecnico-professionale l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione. A pena di esclusione non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) e che è tenuto a specificare per ogni partecipino al lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora sia l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatil’ausiliata.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi degli articoli 89 e 172 del d.lgs. 50/2016Codice dei Contratti, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di una stessa impresa ausiliaria altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione a uno, a più o a tutti i lotti alle prestazioni oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artdel contratto. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma co. 6, del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario , mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. Ai sensi dell’articolo 89, comma co. 7, del d.lgs. 50/2016Codicedei Contratti, in relazione a ciascuna gara non è nonè consentito, a pena di esclusioneapena diesclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l'ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria;
b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 12 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA), resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima: - attesta il possesso dei requisiti generalidi cuiall’articolo 80 del Codicedei Contratti; - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a metterea disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
c. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti. Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione nel contrato dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria , in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezionedeicasi in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice cui sussistano dichiarazionimendaci, qualoraper l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garamateria di subappalto, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la sostituzione e la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di cui appena sopraavvalimento da parte del concorrente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in materia caso di dichiarazioni mendacimancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltanteAppaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, ai sensi dell’art. 89mediante soccorso istruttorio, comma 3, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni contratto di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatarioa condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, per l'esercizio della vigilanza, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e per quindi causa di esclusione dalla gara - la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatimessiadisposizionedall’ausiliariain quantocausadinullitàdelcontratto diavvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’artI concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può D.Lgs 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico requisiti economico- finanziari e professionale tecnico- professionali (C e D paragrafo 7) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) un altro soggetto. Ai sensi dell’art. 83 del medesimo d.lgsD.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di garaa cui espressamente si rimanda, nonché il possesso i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- economico-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti dovranno allegare la documentazione prescritta nell’art. 89 del precitato decreto. Si specifica quanto segue:
I. fino all’entrata in vigore del decreto di cui all'articolo al citato art. 83, comma 1co. 2, lettere bcontinuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.
II. i requisiti di cui alle lett. A) e cB) del medesimo decreto precedente paragrafo 7. (requisiti di ordine generale e al possesso tecnico professionale) devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. I requisiti di cui alle lett. A) del citato paragrafo devono essere posseduti dall’impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III. il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di qualificazione ordine speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestatiaffidamento;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artIV. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitirequisiti (art. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto 89, co.7 del contrattoD.Lgs. Il n. 50/2016).
V. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa aggiudicataria che partecipa alla garadovrà avvalersi, alla quale è rilasciato in esecuzione degli obblighi assunti con il certificato contratto di esecuzioneavvalimento, delle risorse umane e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artstrumentali dell’impresa ausiliaria;
VI. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
VII. La Stazione Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 in relazione alle prestazioni oggetto del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016contratto. In seguito agli esiti delle verifiche caso di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando servizio e l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della proceduradovranno comunicare, venga a trovarsi nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte modo dettagliato le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria l’organizzazione che il titolare del contratto utilizza ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatiquestione costituiranno obbligo contrattuale.
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Samples: Bando Disciplinare
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo 7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara
a) l’attestazione di qualificazione SOA o in raggruppamento i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui all'articolo 45 dello stesso decretoalla Tabella 1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario;
b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, che intenda partecipare all’appalton. 445, può soddisfare dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima: − attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; − attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; − si obbliga verso l’operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione per tutta la richiesta relativa al durata dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
c) il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario;
7.2 Avvalimento per l’esecuzione degli Appalti Specifici
i. sia in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale cui l’Appaltatore è carente;
ii. l’Appaltatore dimostri l’assenza in capo all’ausiliario delle cause di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artesclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza Codice dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestatiContratti;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artiii. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando produca il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo Al fine di inviare ad entrambe le parti assicurare la massima tutela della legalità, l’Appaltatore si obbliga a ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del contratto D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006D.L. 16 luglio 2020, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino76, oltre ai lavori prevalenticonvertito, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicacon modificazioni, quali strutturedalla L. 11 settembre 2020, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.120..
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AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economicocaso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo all’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, del D.lvo n. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale tecnico, organizzativo di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere c. 1 lett. b) e c) del medesimo d.lgsD.lvo n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 50/2016In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare la partecipazione alla procedura gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di garaquest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui all'artè carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, 45 del D.L.vo n. 50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire fornire i requisiti di ordine generale previsti dall’arte a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. 80 Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria DPR n. 445/2000 e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 50/2016Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei confronti dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinentisottoscrittori, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiesteil concedente esclude il concorrente ed escute la garanzia. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 7, c. 5 del d.lgs. 50/2016. Qualora D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lottisono responsabili in solido nei confronti del concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto in ragione dell’importo della concessione posto a base di avvalimento)gara. In base all’artAi sensi dell’art. 89, comma 6, c. 7 del d.lgs. D.Lvo n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del contratto. Il D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti i mezzi prestati, conformemente da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a quanto stabilito sotto mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il profilo quantitativo dall’artconcorrente è carente”. 105 Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioDPR n. 207/2010 e smi, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, compatibili ai sensi dell’art. 89216, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatic. 14.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’art1. Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento associato di cui all'articolo all’articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) ), del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento L’avvalimento è obbligatorio per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità che hanno depositato la domanda di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Non è consentito l’avvalimento per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi la dimostrazione dei requisiti generali e di capacità economica idoneità professionale, di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare.
4. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al paragrafo 7.3, lettera b), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e finanziaria il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
5. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restandoattrezzature.
6. L’ausiliaria deve:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto possedere i requisiti prestatiprevisti dall’articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 1, da compilare nelle parti pertinenti e la dichiarazione integrativa al DGUE in conformità all’Allegato n. 3;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. presentare la dichiarazione di avvalimento, di cui all’Allegato n. 9 al presente Disciplinare, concernente, tra l’altro: dell’articolo 89, comma 7, del d.lgsCodice.
7. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’artAi sensi dell’art. 89, comma 65, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89Codice, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
8. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
c) il corrispettivo o, in ragione dell'importo dell'appalto posto mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria;
d) l’impegno a base non mettere contestualmente a disposizione di garaaltri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
9. La Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del d.lgscontratto.
10. 50/2016 se i soggetti (impresa o Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri . L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgsaltro soggetto.
11. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 37, del d.lgsCodice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
12. 50/2016Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o dandone comunicazione all’X.X.XX.
13. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per i quali sussistono l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusioneesclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
14. La Ove sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante applica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni contratto di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatarioa condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, per l'esercizio della vigilanza, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
16. Non è sanabile - e per quindi causa di esclusione dalla gara - la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Servizi Di Sviluppo Applicativo
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoall’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all' articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. N.B. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi attuazione dell’art. 89, 89 comma 3, 11 del d.lgs. D.Lgs 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti categorie superspecializzate di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. D.M. 248 del 10/11/16 che singolarmente superano il 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma% del valore dell’appalto (OS21 e OS12B), nonché i il concorrente non può avvalersi dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzionecarattere economico, che possono essere periodicamente revisionatifinanziario, tecnico e organizzativo di un altro soggetto.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti unitamente alla domanda di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dello stesso decretodel D.lgs. L’avvalimento50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artconcorrente e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artquale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 33 del Codice, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionaticoncorrente dalla procedura.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti unitamente alla domanda di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dello stesso decretodel D.lgs. L’avvalimento50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artconcorrente e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artquale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 33 del Codice, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgsmedesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei serviziAi sensi dell’art. L'avvalimento 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non e' è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali Gestori Ambientali di cui all'articolo all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.lgs. n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati152/2006.
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Samples: Concessione Di Servizio
AVVALIMENTO. In base E’ ammesso l’avvalimento nelle forme di cui all’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o nel caso in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al i concorrenti siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale generali di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso risultino carenti dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimieconomico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente (Avvalimento)” dell’Allegato 4B – DGUE. In particolare dovrà barrare la ca ella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiesterequisiti oggetto di avvalimento. Ciascun operatore economico ausiliario dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione dovrà inoltre allegare a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restandosistema la seguente documentazione:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art1. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto sostitutiva di avvalimento). In base cui all’art. 89, comma 61 del Codice, del d.lgssottoscritta dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. 50/2016 è ammesso l'avvalimento dichiarazione sostitutiva di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base cui all’art. 89, comma 7, 7 del d.lgsCodice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come consorziata;
3. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatariosottoscritto in data anteriore alla data di presentazione dell’offerta, per l'esercizio della vigilanzain virtù del quale l’ausiliario si obbliga, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei nei confronti dell’ausiliato, a fornire i requisiti e delle a mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliarianecessarie. Si precisa modo compiuto, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine esplicito ed esauriente: he il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.«deve riportare in
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Catastali, Estimativi Ed Altri
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all'articolo all’articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale COMUNE DI LUCCA Protocollo N.0053041/2022 del 08/04/2022 - 4.4.1 Firmatario: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Documento Principale amministrativo di cui all'articolo 83all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. , comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di garagara (con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'artall’articolo 84 del D.Lgs. 84n. 50/2016 e s.m., avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti, soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico ultimi Si ricorda: - che intende partecipare all’appalto il concorrente non può utilizzare l’avvalimento ricorrere all’Avvalimento per conseguire i dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai né per soddisfare i requisiti di capacità economico- finanziaria idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e l'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) contenuto soggettivo. - che il concorrente e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) - che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento l'Avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario - che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara - che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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Samples: Affidamento Diretto
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decretoraggruppamento, che intenda partecipare all’appaltoper un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) 80 del medesimo d.lgsD.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti , nelle forme previste dall’art. 80 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016.
1. Il plico, contenente l’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, presso l’Ufficio Protocollo del C.I.S.A.12, Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 a Nichelino – Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.10.2017 A titolo informativo si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì alle ore 09:30 alle ore 12:00. Si precisa, altresì, che – ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi – sono considerate inammissibili le offerte presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’artpresentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
2. 89, comma 1, dello stesso decretoIl plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 19, lettere del D.lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. Il plico deve riportare all’esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa offerente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l’acronimo R.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
b) l’indicazione della gara, l’oggetto della concessione, giorno e c) ora della scadenza di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione sul plico esterno generale del medesimo decreto riferimento della gara cui l’offerta è rivolta e/o l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara – comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima.
4. Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate recanti l’intestazione del soggetto concorrente e la dicitura, rispettivamente − «A – Documenti amministrativi-Progetto tecnico» − «B – Offerta tecnico-economica».
5. Nella busta «A» devono essere contenuti i seguenti documenti: - 5.1. La Domanda deve indicare l’oggetto della gara cui il concorrente intende partecipare. La Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l’esclusione. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di un raggruppamento o Consorzio già costituito, deve essere allegata la relativa procura. Si precisa che la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o dell’offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito – costituisce requisito essenziale, sanabile mediante ricorso al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali soccorso istruttorio di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs83, comma 9, del D. lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lottiAllo stesso modo, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto mancata allegazione di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più copia fotostatica di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale valido documento di identità del/dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se sottoscrittore/i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) costituisce requisito essenziale della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatidomanda.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. In base all’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. a) anche mediante ricorso all’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgsD.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è consentito l’avvalimento per conseguire la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 (insussistenza dei motivi e dichiararli in gara mediante presentazione di esclusione)un proprio DGUE, in base a quanto espressamente stabilito dall’artda compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nella presente lettera. 89, comma 1, dello stesso decretoIl concorrente deve allegare il contratto di avvalimento. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 ai requisiti n. 50/2016, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico Il concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliaria deve: • possedere i requisiti di ordine generale e di ordine professionale, nonché i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’artAi sensi dell’art. 89, comma 7, 7 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara (sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti). L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artcomma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 105 80, comma 12 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 3 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaiscritto, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni secondo le modalità di cui ai commi 1al punto 2.3, 2al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 4 e 5 dell’artassegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionaticoncorrente dalla procedura.
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Samples: Procedura Negoziata
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti unitamente alla domanda di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dello stesso decretodel D.lgs. L’avvalimento50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artconcorrente e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artquale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 33 del Codice, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgsmedesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei serviziAi sensi dell’art. L'avvalimento 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non e' è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali Gestori Ambientali di cui all'articolo all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.lgs. n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati152/2006.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore è ammesso che l' operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (di cui all'articolo 83ai punti R6, comma 1R7 ed R8, lettere bdel bando di gara e del precedente paragrafo 2) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore Si applicano tutte le altre norme di cui all’articolo 89 del D.lgs 50/2016. In caso di ricorso all’ avvalimento, l'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i dovrà allegare alla domanda di pertinenza del questionario amministrativo, quanto segue: • una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale generali di cui all'articolo 8380 del D.lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e/o economici oggetto di avvalimento, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e utilizzare “5_Modello_ requisiti_AUSILIARIA.pdf” - reso disponibile in detta domanda relativo al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'artsopra. 84, non può essere utilizzato • originale o copia autentica del contratto in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto fornire i requisiti prestati;
b) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, contratto che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, dovrà contenere a pena di esclusionenullità, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti la specificazione dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto forniti dall'impresa ausiliaria (il profilo quantitativo dall’art. 105 contratto dovrà essere firmato digitalmente dai sottoscrittori del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superimedesimo)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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AVVALIMENTO. In base all’art1. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, nonché il possesso e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di qualificazione cui all’articolo 14 del presente bando di cui all'art. 84gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L’operatore L'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi allega alla domanda di partecipazione alla presente gara, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di capacità economica cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e finanziaria degli altri requisiti previsti dall’articolo 14 del bando di gara, nonché il possesso dei requisiti tecnici e tecnico-professionale delle risorse oggetto di avvalimento.
3. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una stessa impresa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
5. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
6. Fermo quanto stabilito dal presente articolo, si applica all’istituto dell’avvalimento l’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione a uno, a più o a tutti i lotti alle prestazioni oggetto della gara, fermo restando:del contratto.
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento)8. In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla medesima gara, oggetto del presente bando di gara, sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9. Il contratto di appalto, in caso di aggiudicazione, è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale . 10.Non è rilasciato il certificato consentito all’impresa ausiliaria di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti andare a sua volta in avvalimento dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatirequisiti.
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Samples: Bando Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/201618.04.2016, l'operatore economicon. 50 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgsD.Lgs. 50/2016stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso, anche di partecipanti al raggruppamentodovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica pena di esclusione, la seguente documentazione: - dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante: - il possesso dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti generali di ordine generale previsti dall’artcui all’art. 80 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 (insussistenza nonché il possesso dei motivi requisiti tecnici e delle risorse oggetto di esclusione)avvalimento; - l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo; • contratto, in base originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a quanto espressamente stabilito dall’artfornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (causa di esclusione non sanabile ai sensi sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 17, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 18.04.2016, n. 50, che: - della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo sensi dell’art. 83, comma 19, lettere b) e c) del medesimo decreto e D.Lgs. 18.04.2016, n. 50); - partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di entrambe le imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). Si precisa, altresì, che non è ammesso l’avvalimento relativamente al possesso dei requisiti generali e di qualificazione idoneità professionale di cui all'artal p. 4 della presente lettera di invito. 84Si precisa altresì che, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per per quanto riguarda i criteri ulteriori requisiti relativi all'indicazione dei a titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i il servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti L’ausiliario dovrà presentare i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, seguenti documenti: a pena di esclusione: Dichiarazione ad integrazione di quelle rese tramite il DGUE, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa firmata digitalmente dal titolare o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione legale rappresentante ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgsdegli artt. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra46 e 47 del DPR 445/2000 redatta conformemente al modulo Allegato A bis), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciovvero, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di esclusione. La Stazione appaltante applica appartenenza, contenente l’oggetto e l’importo dei lavori da appaltare, con la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaquale lo stesso, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della proceduraassumendosene la piena responsabilità, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte rende le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. conformemente al modulo Allegato A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi- bis)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
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AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016Con riferimento alla presente Procedura di e-Procurement, l'operatore economico, il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all'articolo consorziato o raggruppato/associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, del D.lgs. 50/2016 - può soddisfare la relativa richiesta relativa inerente al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di carattere un altro operatore economico, finanziariocosì come previsto dall’articolo 89 del D.lgs. 50/16. A tal fine, tecnico e professionale ed in conformità all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre le seguenti dichiarazioni/documentazione:
a) Dichiarazione di avvalimento del Concorrente stesso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui all'articolo 83ci si intende avvalere e dell’Impresa Ausiliaria;
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’Impresa Ausiliaria, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria avente i poteri necessari per impegnare la stessa nella presente procedura, attestante tra l’altro: − il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/16 nonché il possesso dei requisiti/risorse oggetto di avvalimento; − che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; o l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente, verso l’IZSLER, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
c) Documento di gara Unico Europeo dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI); Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, necessari dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'artall’art. 8480, avvalendosi delle capacità comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
d) Originale o copia autentica notarile del contratto di altri soggettiavvalimento, anche firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria, o copia autentica notarile del contratto di partecipanti al raggruppamentoavvalimento, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire fornire i requisiti di ordine generale previsti dall’arte a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per tutta la durata del contratto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgsCodice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 50/2016 ai requisiti Il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento, inoltre, dovrà riportare: • la durata del contratto; • l’oggetto dell’avvalimento; • il dettaglio del requisito prestato; • ogni eventuale altro elemento utile. Si precisa che, nel caso di cui all'articolo 83dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 112 del D.Lgs. 50/16 e di quant’altro stabilito dall’art. 89 del Decreto stesso, lettere b) si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia provvisoria. Il concorrente e c) l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del medesimo decreto e al possesso dei requisiti contratto. Si precisa inoltre, che, in caso di qualificazione di cui all'art. 84ricorso all’avvalimento: " non è ammesso, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artai sensi dell’art. 89, comma 7, 7 del d.lgsD.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione50/16, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; " non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; " è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’operatore economico concorrente È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che detta documentazione sia preesistente e l'impresa ausiliaria sono responsabili comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nel caso di partecipazione in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaforma associata, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei i requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopraall’articolo 4.2 (requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendacidichiarati od attestati: ▪ Per i consorzi stabili, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o dal consorzio e dai consorziati per i quali sussistono motivi obbligatori concorre ▪ Per i consorzi tra società cooperative di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaproduzione o tra imprese artigiane, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della proceduradal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici ▪ Per i consorzi ordinari, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1dal consorzio, 2se già costituito, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC dai singoli consorziati ▪ Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le dichiarazioni di avvalimentoimprese raggruppate. Resta fermo l’obbligo, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrinocapo a ciascuna impresa consorziata, oltre ai lavori prevalentiche al Consorzio, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti rendere la dichiarazione di cui al primo periodo, (DGUE relativamente al proprio fatturato sia globale che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatispecifico.
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Samples: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è consentito l’avvalimento per conseguire i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale previsti dall’artidoneità professionale. 80 In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del d.lgsD.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” , dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. 50/2016 (insussistenza dei motivi Ai sensi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito previsto dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimentol’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89inoltre, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restandoprodurre la seguente documentazione:
a1) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, originale o copia conforme del d.lgs. 50/2016. Qualora contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto concorrente a base di garafornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltanteA tal fine, ai sensi dell’art. 89, comma 31, del d.lgs. 50/2016Codice, impone all'operatore economico il contratto di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliariaavvalimento deve contenere, a causa pena di atti compiuti o omessi prima o nel corso della proceduranullità, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltoanche ai sensi di quanto previsto dall’art. A tal fine 88, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per modalità attraverso le quali sono necessari lavori o componenti tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di notevole contenuto tecnologico o responsabilità, ecc.). Il suddetto contratto di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatidall’impresa ausiliata.
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Samples: Disciplina Di Gara
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 50/2016Codice dei Contratti, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di una stessa impresa ausiliaria altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, né per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 11.4 del presente Disciplinare. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione a uno, a più o a tutti i lotti alle prestazioni oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’artdel Contratto Quadro. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma co. 6, del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario , mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. Ai sensi dell’articolo 89, comma co. 7, del d.lgs. 50/2016Codice dei Contratti, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l'ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria;
b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 4, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima:
i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
iv. di obbligarsi verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante di osservare i principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021;
v. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
c. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti;
d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria;
e. [eventuale se l’AUSILIARIO occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’articolo 11.4 del presente Disciplinare, prodotta dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare;
f. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegato 8 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto M dell’articolo 18.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) all’escussione della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti. Ad eccezione di quanto sopra, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall’ausiliaria in ordine all’insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l’ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, previa valutazione e comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell’adozione di misure correttive al fine di rimediare all’irregolarità contestata, ai sensi dell’articolo 89, co. 3, del d.lgs. 50/2016Codice dei Contratti, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfano l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un pertinente criterio termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di selezione avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni contratto di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatarioa condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, per l'esercizio della vigilanza, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e per quindi causa di esclusione dalla gara - la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui all'articolo 52 alla L. n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del d.lgspersonale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 D.Lgs. 50/2016 n. 198/2006, e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006parità, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti purché redatto e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui trasmesso in data anteriore al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti termine per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionatipresentazione delle offerte.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artun altro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del d.lgsD.lgs. 50/2016 ai 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio Il concorrente e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità l'impresa ausiliaria sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a unocarico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a più o a tutti i lotti oggetto della base di gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 310, del d.lgs. 50/2016Codice, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che l’avvalimento non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali Gestori Ambientali di cui all'articolo all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.lgs. n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati152/2006.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti unitamente alla domanda di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dello stesso decretodel D.lgs. L’avvalimento50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artconcorrente e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali di cui all’artgara. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garapartecipante, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’artquale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa esclusione o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaciselezione, la Stazione appaltantestazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 33 del Codice, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadel concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto di avvalimento). L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo In caso di inviare ad entrambe le parti inutile decorso del contratto termine, ovvero in caso di avvalimento le comunicazioni mancata richiesta di cui all'articolo 52 proroga del d.lgsmedesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei serviziAi sensi dell’art. L'avvalimento 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non e' è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali Gestori Ambientali di cui all'articolo all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.lgs. n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati152/2006.
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