Common use of Avvio del procedimento Clause in Contracts

Avvio del procedimento. La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismo, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificata. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere: a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata; b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggetti; c) i dati identificativi di colui che, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa; e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.

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Samples: Regolamento Di Procedura

Avvio del procedimento. La procedura Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Il procedimento si avvia mediante attraverso il deposito deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati: - il nome dell’Organismo di mediazione, - le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, - l’oggetto della controversia; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di mediazione nella Segreteria avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismocomunicazione, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificatadecorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere: a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata; b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso depositata anche nei confronti di più soggetti; c) i dati identificativi di colui cheparti. Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa; e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o e comunica la data del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensoriprimo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, dei professionisti e/o delle persone 7 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all’incontro. Ogni parte ha diritto di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi accesso agli atti del procedimento, fatta salva ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la possibilità sola parte depositante. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del tre anni dalla conclusione della procedura. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

Avvio del procedimento. La procedura di mediazione si avvia mediante 1. Chi intende promuovere il deposito della domanda di mediazione nella procedimento arbitrale deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Mediazione e Conciliazione presso Medyapro, o inviargliela a mezzo posta o pec, la sede dell’Organismodomanda di cui al successivo comma 2° sottoscritta dal difensore, ovvero mediante l’invio nonché, a pena di raccomandata con ricevuta sua inammissibilità, versare i diritti di ritornosegreteria ed il 50% del compenso arbitrale, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificatacome da relativa tariffa allegata. 2. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e di arbitrato deve contenere: a) il nome, cognome, residenza e codice fiscale dell’istante; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta. Se istante o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la domanda deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentatadell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza; b) i dati identificativil’elezione del domicilio, l’indicazione della procura, il nominativo e codice fiscale dell’avvocato difensore - che deve certificare l’autografia della sottoscrizione della parte - il suo indirizzo pec, cui devono essere inviate le comunicazioni e la Partita IVAgli atti del procedimento, la residenza e ivi compreso il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggettidispositivo del lodo; c) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande anche riconvenzionali, l'indicazione delle prove richieste e del valore della controversia; d) l’eventuale indicazione dell'arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale o la richiesta alla Camera Arbitrale di Medyapro di relativa nomina. In caso di collegio arbitrale, l’indicazione dell’arbitro di parte, del suo studio ed indirizzo pec o la richiesta al Consiglio Direttivo di sua nomina. e) se l’Xxxxxxx può decidere secondo equità; Alla domanda devono essere allegati la clausola compromissoria o la convenzione di arbitrato o la richiesta - corredata della ricevuta dell’avvenuta sua spedizione - alla controparte di aderire all’arbitrato, l’accettazione dell’incarico dell’arbitro di parte, i dati identificativi documenti di colui checui dichiari di volersi avvalere, nonché, a pena di sua inammissibilità, la ricevuta di integrale pagamento delle spese di procedimento arbitrale e del pagamento, quantomeno del 50%, del compenso arbitrale secondo il valore da essa indicato. 3. La parte resistente deve costituirsi con memoria avente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e). La memoria deve pure contenere la dichiarazione di adesione o meno all’eventuale indicazione del nominativo proposto quale arbitro unico o presidente del collegio arbitrale dalla parte istante, nonché, in caso di rappresentanza legalecollegio arbitrale, conferita esclusivamente con procura notarilel’indicazione dell’arbitro di parte, parteciperà del suo studio ed indirizzo pec o la richiesta alla Camera Arbitrale di Medyapro di sua nomina. La memoria deve essere comunicata a mezzo pec alla Segreteria ed alla parte istante nel termine perentorio di gg.30 dall’avvenuta ricezione della notifica dell’istanza di arbitrato e rappresenterà ad essa devono essere allegati la Parte dichiarazione di accettazione dell’arbitro di parte, i documenti di cui dichiari di volersi avvalere, nonché la ricevuta di integrale pagamento delle spese di procedimento arbitrale e del pagamento, quantomeno del 50%, del compenso arbitrale secondo il valore indicato dal ricorrente o, se maggiore, secondo quanto in essa indicato. 4. La Camera Arbitrale di Medyapro, nel procedimentocaso di richiesta di nomina dell’arbitro di parte, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto vi provvede entro dieci giorni rispettivamente dal deposito della domanda della parte istante o dalla comunicazione della memoria della parte resistente e la Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti ed all’arbitro. In caso di richiesta di nomina dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale o di mancata adesione al nominativo indicato dalla parte istante, la Camera Arbitrale di Medyapro convoca rispettivamente le parti o i loro arbitri entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3° e, in difetto di loro accordo, lo nomina. La Segreteria ne dà immediata comunicazione all’arbitro unico o al presidente del collegio arbitrale a mezzo pec. 5. L’arbitro unico o il presidente del collegio arbitrale, nel termine di gg.5 dalla ricevuta comunicazione di nomina, deve inviare a mezzo pec la propria accettazione alla Segreteria, nonché alle parti e loro arbitri. Nel medesimo termine deve essere inviata a mezzo pec alla Segreteria la dichiarazione di imparzialità. Il procedimento arbitrale ha inizio solo dopo il deposito delle ragioni predette dichiarazioni. 6. In qualsiasi momento lo ritenga opportuno e, comunque, prima della pretesa;precisazione delle conclusioni o del deposito del lodo, l’arbitro unico o il collegio arbitrale tenta di conciliare le parti. e) l’indicazione 7. Nel corso del valore procedimento arbitrale tutte le comunicazioni, scambio di memorie e di documenti devono avvenire, sia tra le parti che con l’arbitro, esclusivamente tramite pec in formato PDF. 8. L’arbitro unico o il collegio arbitrale in occasione della prima udienza arbitrale – salvo quanto previsto dall’art.13, 1° comma - se almeno una di esse ne fa richiesta, assegna loro i termini di giorni trenta per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n. 1 c.p.c., di successivi giorni trenta per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n. 2 c.p.c. e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n.3 c.p.c.. Nei termini che precedono le parti dovranno scambiarsi le memorie con i documenti in esse menzionati ed inviare le une e gli altri a mezzo pec all’arbitro unico o a ciascuno dei componenti il collegio arbitrale. Una volta precisate le conclusioni e salvo quanto previsto dall’art.13, 1° comma ultima parte, l’arbitro unico o il collegio arbitrale assegna alle parti - che dovranno scambiarsele e farle pervenire all’arbitro unico o a ciascuno dei componenti il collegio arbitrale a mezzo pec - i termini di giorni trenta e di ulteriori giorni venti per le difese conclusive, salvo che le parti congiuntamente richiedano di discutere oralmente la controversia determinato a norma e l’arbitro unico o il collegio arbitrale lo ritengano opportuno. Al termine di ogni riunione arbitrale l’arbitro unico o il presidente del collegio arbitrale consegna alle parti copia del verbale. 9. Per quant’altro non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 806-831 del codice di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.

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Samples: Arbitration Regulation

Avvio del procedimento. La procedura L’Autorità nel caso in cui la segnalazione inviata dalla Stazione Appaltante risulti incompleta, formula una richiesta di mediazione si avvia mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione integrazione documentale, con la specificazione dei documenti da allegare e Conciliazione presso la sede dell’Organismo, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificatadei termini entro cui le informazioni devono essere fornite. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere: a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata; b) i dati identificativi, il codice fiscale e richiesta di integrazione sarà altresì inviata per conoscenza all’operatore economico segnalato. Qualora la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggetti; c) i dati identificativi di colui che, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa; e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti documentazione e/o delle persone di fiducia che assisteranno le informazioni richieste alla Stazione Appaltante non vengano fornite ovvero vengano fornite in ritardo rispetto ai termini assegnati, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice. Una volta acquisita la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi segnalazione, idoneamente integrata con gli allegati richiesti, l’Autorità dispone l’avvio del procedimento, fatta salva la possibilità dandone comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e alla Stazione Appaltante . Nella comunicazione di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento avvio del procedimento saranno almeno indicati: - l’oggetto del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione il termine per l’invio di aderire al tentativo di mediazioneeventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni; - l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; - il responsabile del procedimento; - il termine di conclusione del procedimento; - l’indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive. Il Responsabile del Procedimento può convocare in audizione e/o richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli Operatori Economici nonché ad ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’esame del procedimento in corso. Qualora la documentazione richiesta che non venga fornita entro i termini indicati nella richiesta, l’Autorità avvia il mediatore formuli la propostaprocedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo comma 11 del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’OrganismoCodice.

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Samples: Determinazione

Avvio del procedimento. La procedura di mediazione Il procedimento si avvia a seguito del ricevimento di una richiesta scritta, inviata a mezzo PEC a: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxx.xx indirizzata alla Direzione Generale della ASST di Pavia. La richiesta, redatta mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismoutilizzo dell’apposito modulo, allegato al presente regolamento (allegato n.1), ovvero mediante l’invio su carta libera, deve contenere i seguenti elementi minimi: ▪ nominativo e ragione sociale del Soggetto/società Comodante ▪ oggetto: manifestazione di raccomandata con ricevuta volontà di ritornoconcedere in comodato d'uso gratuito un determinato bene, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesimache deve essere descritto sinteticamente, ovvero mediante posta elettronica certificata. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere: a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata; b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante riportando gli estremi del nome commerciale e della Contropartecategoria merceologica di riferimento (ad esempio: CND e n. di repertorio), per ognuno distintamente tipologia delle prestazioni effettuabili e previsione del "monte attività"; ▪ identificazione dell’Unità Operativa o Struttura organizzativa destinataria del bene; ▪ motivazioni sottese alla proposta di comodato, con espressa esclusione di ogni finalità di vendita e promozione di prodotti commercializzati dal Comodante o da Società ad esso collegate; ▪ periodo di durata contrattuale del rapporto di comodato; ▪ valore di mercato dell'apparecchiatura (I.V.A. compresa); ▪ dichiarazione che il bene si trova in caso perfetto stato di più soggetti; c) i dati identificativi conservazione e funzionamento; ▪ materiali di colui checonsumo/accessori: deve essere indicato se il bene richieda l’utilizzo di materiale di consumo/accessori. In questo caso, occorre precisare se il materiale di consumo/accessori siano a carico di ASST, se sia necessario l’acquisto di materiali/accessori dedicati, se il materiale/accessori siano comunemente reperibile sul mercato in regime di concorrenza ovvero se siano forniti, in caso esclusiva o non, da distributori autorizzati; ▪ condizioni di rappresentanza legalemanutenzione; ▪ indicazione dell’eventuale esigenza di arredi o di strutture complementari ovvero di opere di installazione; Alla proposta dovranno essere allegate le pertinenti schede tecniche; La proposta viene protocollata ed assegnata all’U.O.C. Affari Generali, conferita esclusivamente con procura notarilein qualità di responsabile del procedimento e messa in conoscenza, parteciperà oltre che alla Direzione Strategica, al Direttore dell’U.O.C. destinatario del bene, alla Direzione Medica di Presidio competente ed al Responsabile dell’U.O.S.D. Xxxx, del SIA, dell’Ingegneria Clinica o dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, secondo competenza e rappresenterà ove facilmente desumibili dalla proposta. L’U.O.C. Affari Generali avrà cura di segnalare all’Ufficio Protocollo la Parte nel procedimentonecessità di aprire apposito fascicolo informatico, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa; e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice se di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismointeresse.

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Samples: Regolamento Per l'Acquisizione Di Beni Mobili in Comodato d'Uso Gratuito

Avvio del procedimento. La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismo, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificata. Nei casi di usucapione, a cura delle Parti dovrà essere depositato, come condizione di procedibilità dell’istanza, il certificato ventennale attestante le eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, in caso di terreni, anche il certificato di destinazione urbanistica. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere: a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata; b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggetti; c) i dati identificativi di colui che, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa; e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate; g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.

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Samples: Regolamento Di Procedura