Base Clausole campione

Base. Vengono garantiti gli oneri previsti dall’Art. 3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONEONERI INDENNIZZABILI per i sinistri relativi a:
Base. La presente appendice si basa sull’art. 66 del CCL.
Base. La somma dei “bonus” derivanti dai burrachi realizzati più l’eventuale chiusura.
Base. I servizi prestati da Axpo WZ-Systems vengono fattu- rati secondo il tempo e le risorse impiegati (secondo i verbali di lavoro) sulla base delle tariffe vigenti al mo- mento dell’esecuzione del montaggio, fatto salvo il caso in cui sia stato pattuito un prezzo fisso (importo forfet- tario).
Base. La base dell'accordo è costituita dalla decisione del Consiglio federale del 2 marzo 2012.
Base. Le basi del contratto sono
Base. Sono assicurati i danni dovuti a: • Incendio; • fulmine; • Scoppio, Esplosione ed Implosione; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate; • Onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; • urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio; • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente garanzia “Incendio e Danni alla proprietà” che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate; • attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; • acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine; • Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell’Esercizio commerciale assicurato. La Compagnia indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto. Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza. La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all’attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di: • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; • sabotaggio dei Prestatori di lavoro; • traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; • Inondazione, Alluvione, Allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
Base. Sono inoltre esclusi:
Base. Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l’intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi. Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che: Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio). Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario. Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
Base. 3. Nuova Data Grafix Wide S.R.L. – NGV GROUP SRL