BASE. Vengono garantiti gli oneri previsti dall’Art. 3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – ONERI INDENNIZZABILI per i sinistri relativi a:
BASE. La presente appendice si basa sull’art. 66 del CCL.
BASE. LA BASE DEL TELAIO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE PIANA PER EVITARE IL BASCULAMENTO DEL TELAIO AL PASSAGGIO DEI VEICOLI.
BASE. Le basi del contratto sono
a. articolo 67 della Legge federale sull’assi curazione malattie del 18.3.1994 (LaMal).
b. gli statuti.
c. il presente regolamento.
BASE. La base del telaio deve essere perfettamente piana per evitare il basculamento del telaio al passaggio dei veicoli; • La base del telaio deve presentare delle asole e dei fori per permettere il fissaggio dello stesso sulla testa del pozzetto; • Il telaio deve avere appositi anelli di sollevamento;
BASE. La base dell'accordo è costituita dalla decisione del Consiglio federale del 2 marzo 2012.
BASE. Condizioni generali di assicurazione (CGA), edizione 1.1.2020
BASE. Sono assicurati i danni dovuti a: • Incendio; • fulmine; • Scoppio, Esplosione ed Implosione; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate; • Onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; • urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio; • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente garanzia “Incendio e Danni alla proprietà” che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate; • attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; • acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine; • Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell’Esercizio commerciale assicurato. La Compagnia indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto. Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza. La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all’attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di: • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; • sabotaggio dei Prestatori di lavoro; • traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; • Inondazione, Alluvione, Allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
BASE. Sono inoltre esclusi:
BASE. La somma dei “bonus” derivanti dai burrachi realizzati più l’eventuale chiusura.