Danni da fenomeno elettrico Clausole campione

Danni da fenomeno elettrico. La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
Danni da fenomeno elettrico. (versione base) Garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni: ▪ derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; ▪ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; ▪ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; ▪ a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.
Danni da fenomeno elettrico. Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico, ivi compresi gli impianti, le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 5 – limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
Danni da fenomeno elettrico. (versione base) Garanzia aggiuntiva Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione estesa). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da: • azione diretta del Fulmine; • azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine; • derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore.
Danni da fenomeno elettrico. (versione estesa) Garanzia aggiuntiva Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione base). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.
Danni da fenomeno elettrico. A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Danni da fenomeno elettrico. Si intendono assicurati i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi - per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 7 – limiti di indennizzo, franchigie, scoperti. La Compagnia non risponde dei danni: - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Danni da fenomeno elettrico. (Garanzia opzionale per i Danni alla Casa)
Danni da fenomeno elettrico. (versione estesa) Garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni: ▪ derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; ▪ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; ▪ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; ▪ a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro Limite di indennizzo Onorari dei progettisti e consulenti Limite di indennizzo Oneri previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto Limite di indennizzo Onorari dei periti Limite di indennizzo Eventi socio- politici, atti vandalici e dolosi Limiti di indennizzo Franchigia Scoperto Terrorismo Limite di indennizzo Eventi atmosferici Limiti di indennizzo Scoperto Eventi atmosferici – relativamente a rigurgito fognature Limiti di indennizzo Scoperto Eventi atmosferici – relativamente a grandine su serramenti, manufatti in materia plastica, lastre Limiti di indennizzo Scoperto Sovraccarico neve Limiti di indennizzo Scoperto Bagnamento Limiti di indennizzo Scoperto Bagnamento – relativamente a rotture originate da gelo Limiti di indennizzo Scoperto Spese di ricerca e riparazione Limiti di indennizzo Franchigia Danni da fenomeno elettrico (versione base) Franchigia Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) Franchigia
Danni da fenomeno elettrico. Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti. PER ACCETTAZIONE ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 5 Franchigie e scoperti e Sezione 6 – limiti di indennizzo. Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%.