Basi del contratto Clausole campione

Basi del contratto. Sono determinanti le seguenti condizioni generali di protezione giuridica, la Legge federale sul contratto d’assicurazione, la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e l’Ordinanza sulla sorveglianza.
Basi del contratto. Art. 2 Scopo
Basi del contratto. Le basi del contratto sono costituite da: 4.1 la polizza e le sue eventuali appendici; 4.2 le dichiarazioni dello stipulante ovvero della persona assicurata contenute nella proposta di assicurazione e nelle eventuali dichiarazioni sullo stato di salute; 1.3 S alvo accordi di tenore diverso fra Atupri e lo stipu­ lante, che inoltre devono essere menzionati espressa­ mente nella polizza di assicurazione, le assicurazioni di indennità giornaliera di Atupri sono assicurazioni contro i danni ai sensi della legge federale sul contrat­ to di assicurazione. Presupposto indispensabile per l’obbligo contrattuale di Atupri di fornire prestazioni è quindi in ogni caso una effettiva perdita di guadagno subita dalla persona assicurata.
Basi del contratto. La presente assicurazione si basa sul contratto di assicurazione (polizza) tra Europe Limited, London, succursale Opfikon (di seguito «compagnia di assi- curazioni») e il contraente come pure su eventuali Condizioni particolari e le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Basi del contratto. Assicurazione
Basi del contratto. A meno che le disposizioni contrattuali non prevedano una normativa divergente, il contratto d’assicurazione è soggetto alle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Basi del contratto. 1 Formano le basi del contratto il contratto collettivo dell’impresa assicurata con Sanitas Assicurazioni private SA (in seguito denominata Sanitas), tutte le dichiarazioni scritte che l’impresa aderente, la persona assicurata (pro­ ponente e/o la persona assicurata) o i loro rappresentanti indicano nella proposta d’assicurazione e in altri docu­ menti, come pure i rapporti medici. 2 I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono fissati nel contratto collettivo, nelle Condizioni generali d’assicu­ razione (CGA), nelle Condizioni Complementari (CC) e in eventuali Condizioni Particolari (CP). 3 Per questioni non espressamente regolamentate nei pre­ senti documenti, fa stato la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). 4 In questa assicurazione collettiva, l’assicurazione obbli­ gatoria delle cure medico­sanitarie secondo la Legge fe­ derale sull’assicurazione malattie (LAMal) non può essere stipulata da sola. 5 Il testo redatto in forma maschile vale per analogia anche per persone di sesso femminile.
Basi del contratto. 1 Formano le basi del contratto tutte le dichiarazioni scritte che la persona contraente (la persona pagante i premi), la persona assicurata (la persona da assicurare) o i suoi / le sue rappresentanti indicano nella proposta d’assicurazione e in altri documenti, come pure i rapporti medici. 2 I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono fissati nella polizza, in eventuali aggiunte alla stessa, nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), nelle Condizioni complemen- tari (CC) e in eventuali Condizioni particolari (CP). 3 Queste CGA si basano sulla LCA con modifica del 19 giugno 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2022). Si applicano a tutte le persone contraenti (comprese quelle con contratto stipulato prima del 1° gennaio 2022), nella misura in cui le presenti CGA, CC o eventuali CP non contengano disposizioni che se ne discostino. Per questioni non espressamente regolamentate nei presenti documenti, per tutte le persone contraenti (comprese quelle con contratto stipulato prima del 1° gennaio 2022) fa stato la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). 4 La forma maschile scelta nel testo si applica per analogia a tutti i termini specifici di genere, nel senso della parità di trattamento per tutti i generi. La forma abbreviata del linguaggio è applicata solo per motivi editoriali e non implica alcun tipo di apprezzamento. 5 Se non diversamente specificato nelle presenti CGA, nelle CC o in eventuali CP, le comunicazioni scritte delle persone contraenti e Sanitas possono essere inviate in forma fisica o in qualsiasi altra forma che consenta una prova testuale.
Basi del contratto. 1 Formano le basi del contratto tutte le dichiarazioni scritte che il contraente (proponente), l’assicurato (la persona da assicurare) o i loro rappresentanti indicano nella proposta d’assicurazione e in altri documenti, come pure rapporti medici. 2 I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono fissati nella polizza, in eventuali aggiunte, nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), nelle Condizioni Complementari (CC) e in eventuali Condizioni Particolari (CP). 3 Per questioni non espressamente regolamentate nei pre- senti documenti, fa stato la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Basi del contratto. La proposta, la polizza, le condizioni generali e particolari e le eventuali aggiunte costituiscono le basi del contratto di assicurazione.