We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

BIRRA Clausole campione

BIRRA. Non sono stati accertati usi.
BIRRA. (nessun uso accertato)
BIRRA. Il prodotto definito birra non può avere un grado saccarometrico inferiore a 11; il prodotto birra speciale non inferiore a 13; il prodotto birra doppio malto non inferiore a 15.
BIRRA. Distilleria di spiriti esclusi alcoli di sintesi
BIRRA. Nessun uso accertato
BIRRA. Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

Related to BIRRA

  • Istruttoria 1. All’istruttoria della vertenza provvede l’Arbitro; nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il Collegio può delegare un suo componente. La delega può essere limitata anche a singoli atti di istruzione. 2. L’Arbitro può fissare una o più udienze per sentire le parti e per assumere prova per testi. La deposizione del teste può essere assunta anche nell’abitazione o nel luogo di lavoro del teste stesso, nonché richiedendogli di fornire, nel termine fissato, risposte scritte ai quesiti posti dall’Arbitro. 3. In caso di rifiuto del teste di comparire davanti all’Arbitro, questi può chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede l’arbitrato, di ordinare la comparizione del teste davanti all’Arbitro. 4. Dalla data dell’ordinanza presidenziale e fino alla data fissata per l’escussione del teste, i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. 5. L’Arbitro nel corso dell’istruttoria può autorizzare le parti a presentare memorie scritte. 6. L’Arbitro può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; può chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti in possesso dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio. 7. Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro può fissare una udienza per la discussione orale e autorizzare le parti a presentare per iscritto memorie conclusionali e repliche. 8. Le memorie di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo devono essere inoltrate con le modalità stabilite nell’articolo 10. 9. Le date delle udienze devono essere comunicate con congruo anticipo alla Segreteria e da questa alle parti; le parti possono intervenire di persona o a mezzo di rappresentanti a ciò delegati ovvero di difensori muniti di procura. Xxxxxxx farsi assistere da propri consulenti tecnici. 10. Di norma, viene redatto verbale di ogni atto istruttorio e di ogni udienza.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Struttura Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una “Disciplina Speciale”, contenente le particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli settori di applicazione del Contratto.

  • Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.