BUSTA “B- OFFERTA TECNICA” (PUNTI 70) Clausole campione

BUSTA “B- OFFERTA TECNICA” (PUNTI 70). 5.3.1 Per ciascun Lotto a cui si partecipa, la Busta B, confezionata come indicato al precedente articolo del presente Disciplinare e Denominata “B-OFFERTA TECNICA”, chiusa in modo idoneo, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’offerta tecnica, unitamente “all’Allegato 1 INTERVENTI PREVISTI: dimensioni e prestazioni”, che si compone di due tabelle da compilare e allegare all’offerta tecnica in aggiunta agli allegati grafici. Gli atti dell’offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano all’offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del Concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta C - Denominata “C-OFFERTA ECONOMICA”. Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi nell’ambito dell’offerta tecnica sono i seguenti:  una relazione per ciascuno dei Sistemi Edificio-Impianto per i Lotti n. 1 e n. 2 e una relazione per ciascuno dei Comuni per i Lotti n. 3 e n. 4;  una relazione “Proposta di piano di conduzione e manutenzione degli edifici” per ciascun Lotto;  una relazione “Proposta migliorativa del portale dedicato alle comunicazioni con i Comuni” per ciascun Lotto;  una relazione “Sistema di Monitoraggio” per ciascun Lotto;  una relazione “Piano di formazione degli utenti dei Sistemi edificio-impianto” per ciascun Lotto; I concorrenti dovranno produrre Relazioni Illustrative degli Interventi offerti una per ogni Sistema Edificio- Impianto di ogni singolo Lotto a cui si intende partecipare, da realizzarsi entro 24 mesi dalla Data di Presa in Gestione (cfr. art. 8.1. Capitolato), ed elencati nell’Allegato 1 dello Schema di Contratto EPC al fine di restituire la progettualità proposta e supportata dalla descrizione dell’analisi energetica prodotta. Tale relazione illustrativa deve essere in formato A4 e si compone di non più di 10 (dieci) facciate fronte/retro. La Relazione Illustrativa dovrà essere suddivisa nelle due seguenti parti:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).