Definizione degli interventi Clausole campione

Definizione degli interventi. Gli interventi delle operazioni cimiteriali oggetto dell’Accordo Quadro sono finalizzati alla gestione tecnica e organizzativa delle operazioni cimiteriali del Comune di Scandiano. Sono compresi tra gli interventi delle operazioni cimiteriali quelle legati all'esecuzione delle attività cimiteriali, alle trasformazioni per le mutate esigenze organizzative e gestionali e in generale gli interventi programmabili e più complessi che non possono essere considerati operazioni ordinarie . Le tipologie di interventi e le strutture su cui l'Appaltatore dovrà operare sono meglio specificate nei documenti allegati: Capitolato Tecnico e relazione Generale.
Definizione degli interventi. L’Atto integrativo all’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi edilizi, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) massima complessiva pari a mq 25.000, articolati secondo le destinazioni funzionali previste nei seguenti ambiti, individuati nell’Allegato “E” al presente Atto.
Definizione degli interventi. Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli elementi di chiusura verticali per garantire la fruibilità e funzionalità degli ambienti anche a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura. L'attività organizzativa e tecnica dell'Impresa, di seguito denominata Appaltatore, deve far fronte alle esigenze di manutenzione ed in particolare a quelle urgenti ed indifferibili che si manifestano nel corso dell'appalto. Non essendo tali esigenze definibili a priori, né essendone prevedibile il numero, non è possibile per questa Stazione Appaltante fornire una precisa indicazione circa il numero, l’entità e la frequenza degli interventi, nonchè della spesa globale. Si commissioneranno pertanto, soprattutto, singoli interventi di piccola entità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione dell’Accordo Quadro: Serramenti di edifici comunali - Sostituzione di vetrate danneggiate o che non possiedono i requisiti richiesti da normativa; - Controllo, verifica ed eventuale sostituzione di serramenti, portoncini di ingresso, porte a vetri; - Posizionamento o modifica di grate di sicurezza; - Controllo, verifica ed eventuale sostituzione di sistemi oscuranti: persiane, avvolgibili, veneziane ecc…; - Nuovo posizionamento di porte interne o modifica dei quelle esistenti; - Ecc.
Definizione degli interventi. Chiunque intenda procedere agli interventi di cui all’art. 1 deve chiedere apposita concessione od autorizzazione al Sindaco corrispondendo il pagamento degli eventuali oneri, secondo quanto previsto dalla L. 27/01/1977 n. 10. Deve inoltre attenersi, oltre alle disposizioni del presente regolamento, alle norme dello strumento urbanistico vigente ed alle disposizioni dettate in materia dalla vigente legislazione nazionale e regionale, nonché alle norme attinenti di altri regolamenti del comune, purché non in contrasto. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, ed ai fini di una corretta presentazione delle domande di concessione od autorizzazione si distinguono i seguenti tipi di intervento che dovranno essere dichiaratamente esplicitati nella domanda stessa e nel frontespizio degli elaborati di progetto.
Definizione degli interventi. L’Accordo di Programma intende realizzare gli obiettivi declinati all’Art. 2 mediante l’esecuzione degli interventi di cui ai commi seguenti: 3.1. Interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale nell’area ex Falck 3.1.1. Il piano degli interventi previsto dall’Accordo di Programma ha come obiettivo la realizzazione di un’iniziativa territoriale di riqualificazione e sviluppo dell’area ex Falck riproponendo al suo interno, nei limiti che l’area pone e nelle modalità consentite dal modello concettuale assunto alla base della bonifica di messa in sicurezza permanente, la ricollocazione di una destinazione produttiva associata alla riqualificazione ambientale del comparto con la definizione di aree a verde di mitigazione ambientale e di schermatura degli interventi. Il comparto è definito dal PGT vigente come AT_1 (Area di Trasformazione da assoggettare a Piano Attuativo) ed è suddiviso in due “sub comparti” definiti AT_1a e AT_1b. Nella Variante urbanistica la perimetrazione dei due “sub com- parti” viene mantenuta come da PGT vigente, ne vengono invece modificate le destinazioni d’uso e le modalità attuative secondo quanto meglio precisato al punto 3.1.2. 3.1.2. Come da Variante al PGT prevista nel presente Accordo di Programma, nell’area ex Falck potranno svolgersi le seguenti attività: - per l’AT_1a: è prevista la suddivisione in tre “sub comparti”: sub comparto 1 legato alla porzione produttiva; sub comparto 3.2. Opere di urbanizzazione connesse all’intervento (recupero paesaggistico, mitigazioni, parcheggi ad uso pubblico, svincolo stradale configurato a rotatoria). Al fine di dare seguito ad un intervento che contempli la realizzazione di un progetto industriale che associ la destinazione produt- tiva alla riqualificazione ambientale del comparto stesso con la definizione di aree a verde privato di mitigazione ambientale e di schermatura, il progetto prevede le seguenti opere di urbanizzazione ed interventi: - un nuovo accesso al comparto AT_1a dalla S.P. n. 2 con realizzazione di uno svincolo stradale configurato a rotatoria sul sedime del sub comparto 2 posto a settentrione dell’ambito, con cessione occupazione complessiva all’Ente Provincia di Sondrio di mq 875; - l’asservimento ad uso pubblico del parcheggio esistente a sud del comparto, di mq 3.077; - la mitigazione e riqualificazione degli aspetti paesaggistici con ampie zone a verde sia all’interno dell’area ex Falck che lungo il perimetro ai margini della pista ciclabile in prossimità de...
Definizione degli interventi. H W W R G H O O ¶ $ F F R U G R G L A - % R V F R H & D V W H O O R G H O O ¶ $ O Obiettivo è il futuro utilizzo pubbli coH d O O ¶ D U H D I L Q D O L ] alla realizzazione di percorsi didattici, al recupero filologico del castello per finalità educativ e legate alla gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) di interesse naturalistico Asti Q R H G H O O ¶ $ O O H J U H ] ] D $ W I R U P D ] L R Q H S H U O ¶ H Q R J D V W U con accessibilità e utilizzo da disciplinare con apposito Regoloanmleandtoefeincizione di un unico accesso carrale.
Definizione degli interventi. 1. Oggetto dell’Accordo di Programma è la realizzazione dei seguenti interventi: A - Bosco e Castello dell’Allegrezza
Definizione degli interventi. Gli Interventi di archeologia preventiva consistono nell’esecuzione di saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi anche in estensione (di seguito Interventi). Il Piano di Indagini Archeologiche Preventive, redatto dal Dott. Xxxxxxx Xxxx, trasmesso dal Commissario e relativo alle aree interessate dagli interventi oggetto del presente accordo, prevede: - Intervento di riassetto idraulico del t. Valtina nel tratto finale e del t. Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del reticolo delle acque basse: CUP J13H20000270001 (codice D2019EAR0001): esecuzione e sorveglianza di saggi, ove necessario, sondaggi e scavi, archeologici e geologici ; - Consolidamento arginale del Torrente Xxxxxx-Bicchieraia nella città di Arezzo: CUP D13H20000190002 (codice D2019EAR0004): redazione di relazione di valutazione preventiva del rischio archeologico; - Intervento sistemazione idraulica del t. Vingone nel tratto a monte della confluenza con il t. Valtina: CUP J13H20000280001 (codice D2019EAR0005): sorveglianza di saggi, sondaggi e scavi geologici; - Intervento sistemazione idraulica del fosso Gaglioffo, affluente destro del x. Xxxxxx: CUP J13H20000290001 (codice D2019EAR0009): esecuzione e sorveglianza di saggi, ove necessario, sondaggi e scavi, archeologici e geologici; Se dai sondaggi dovessero emergere elementi archeologicamente significativi in giacitura primaria, sarà chiesta al Commissario la disponibilità di eseguire scavi anche in estensione con modalità che saranno concordate tra le parti in seguito.

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  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali: 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria pubblicato sul sito Internet della stessa e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 7. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (allegato 14); 8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.3.4, “Segreti tecnici e commerciali”, del presente disciplinare; 10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo. 11. indica, utilizzando il modello Allegato 9 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni derivanti da: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate - artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed - altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, - Sono inoltre esclusi: - in caso di richiesta di intervento di un idraulico: la rottura, otturazione, guasto di rubinetti e tubature mobili, infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore; - in caso di richiesta di intervento di un tecnico termoidraulico: i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.