Cabina di guida Clausole campione

Cabina di guida. Cabina di guida 3 posti; • Realizzata in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza; • Cabina idonea al trasporto di un equipaggio composto da tre persone, compreso il conducente e materiale. Cabina insonorizzata ed elasticamente fissata al telaio garantendo massimo comfort e sicurezza all’equipaggio; • cassa porta oggetti e documentazione tecnica e topografica realizzata in alluminio e posizionata fra i sedili da concordarsi con la scrivente; • Sedile conducente tipo comfort pneumatico, dotato di varie regolazioni, cintura di sicurezza e poggiatesta; • Sedili passeggeri con poggiatesta e cintura di sicurezza; • Sedili ricoperti in tessuto di facile manutenzione, robusto, antiusura e antiscivolo; • Specchietti elettrici e riscaldati; • Specchi retrovisori ad angolo aperto su entrambi i lati (destro e sinistro); • Specchio vista rampa; • Specchio vista lato anteriore; • Predellino salita cabina come da normativa UNI-EN1846-2; • Trousse automezzo con martinetto idraulico e triangolo; • Pistola aria con tubo spiralato e relativa presa di raccordo; • Parasole esterno; • Sistemi di protezione per gli occupanti ad attivazione automatica in caso di urto (Air- bag); • Impianto idraulico per ribaltamento cabina idoneamente dimensionato proporzionato alla massa effettiva della cabina, compreso il materiale stivatovi in permanenza, con blocco di sicurezza.; • Bolla per la misurazione di inclinazione del veicolo rispetto all’orizzontale in posizione visibile dal posto di guida (Bolla meccanica); • Vetri elettrici; • Climatizzatore a regolazione manuale o automatica; • Misuratore del livello di carica della batteria o controllo del livello di carica; • Maniglie di accesso a profilo ergonomico di ampie dimensioni colorate di giallo, sia sul lato destro che su quello sinistro; • Allestimento ed alloggiamento materiali in cabina secondo esigenze della scrivente; • Veicolo esente da cronotachigrafo che se installato dovrà essere in modalità non operativa e non dare segnali sul tachigrafo; • I contenitori interni alla cabina per materiali di caricamento e per l’equipaggiamento personale degli operatori, dovranno essere alloggiati in modo da non costituire pericolo anche in caso di incidente o ribaltamento cabina; • La cabina dovrà essere adeguatamente illuminata con plafoniere comandate manualmente e dall’apertura delle porte; • Pannello idoneo per alloggio n°1 apparato radio VV.F.; • Pannello idoneo per alloggio n°1 apparato radio re te Provinciale “Tetra”; ...
Cabina di guida cabina guida con 2 posti di cui sedile guida regolabile in altezza e profondità, tutti i posti dovranno essere muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico; _ devono rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria M1; _ presenza di due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria o sui montanti delle porte al di sopra l’ancoraggio delle cinture, uno per lato; _ predisposizione di un vano per l’alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa; _navigatore satellitare, possibilmente integrato nel cruscotto per prevenire furti, compLeto di antenna, di ultima generazione, con ampio display e cartografica Italiana precaricata, aggiornata ed aggiornabile; _ in posizione di facile accessibilità per il pilota deve essere installato un supporto contenente una centralina elettronica. La centralina deve essere dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicanti “on” con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore. Oltre ai comandi relativi ai servizi propri dell’ambulanza deve essere possibile l’accensione delle luci vano sanitario e l’accensione contemporanea (tasto emergenza) con un unico pulsante, dei sistemi di allarme acustica e luminosa.
Cabina di guida. Cabina guida con 3 posti, di cui sedile guida regolabile in altezza e profondità, tutti muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico _ presenza di due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria o sui montanti delle porte al di sopra l’ancoraggio delle cinture, uno per lato; _ predisposizione di un vano per l’alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa; _ in posizione di facile accessibilità per il pilota deve essere installato un supporto contenente una centralina elettronica. La centralina deve essere dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicanti “on” con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore. Oltre ai comandi relativi ai servizi propri dell’ambulanza deve essere possibile l’accensione delle luci vano sanitario e l’accensione contemporanea (tasto emergenza) con un unico pulsante, dei sistemi di allarme acustica e luminosa.
Cabina di guida. Si devono dichiarare le caratteristiche della cabina di guida, specificando obbligatoriamente: • struttura e materiali • dimensioni esterne ed interne • accessibilità : n° e dimensioni gradini – dimensioni porte , altezza da terra del piano della cabina • vetrature e specchi retrovisori • dimensioni, tipologia e possibile regolazione dei sedili • accessibilità ed ergonomicità comandi • sistema di condizionamento e filtrazione aria della cabina • dispositivi e accorgimenti per isolamento dalla polvere, dal rumore e per contenimento delle vibrazioni sia su sistema mano-braccio che al corpo intero, il tutto riferito sia al trasferimento che alla fase di lavoro ( con riferimento a prove o certificazioni se disponibili ) Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre informazioni necessarie per la completa individuazione della cabina di guida proposta, evidenziando dotazioni aggiuntive, particolarità costruttive e requisiti che si ritengono peculiari e che meglio definiscono o valorizzano la cabina di guida proposta, in particolare evidenziando ciò che massimizza confort ed ergonomicità della postazione ed isolamento rispetto a polvere e rumore nonché al contenimento delle vibrazioni.
Cabina di guida. ▪ Cabina di guida con 3 posti, di cui sedile guida regolabile in altezza e profondità e sedile passeggero biposto, tutti muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico; ▪ devono rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria M1; ▪ presenza di due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria o sui montanti delle porte al di sopra l’ancoraggio delle cinture, uno per lato; ▪ predisposizione di un vano per l’alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa;
Cabina di guida. Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: • ampie superfici vetrate; • sistema di pressurizzazione (per evitare l’ingresso di pulviscolo all’interno dell’abitacolo) • insonorizzazione; • omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente; • cristallo sul pavimento di adeguate dimensioni che consenta all'operatore di controllare l'aspirazione dei rifiuti; • preferibilmente con portello di ispezione tubo aspirazione; • ampi specchi retrovisori per la guida e per il controllo dello spazzamento. Il veicolo deve essere dotato di comandi realizzati in conformità a quanto previsto dalla norma CEI EN 60204-1, spie e strumenti opportunamente segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana riguardanti almeno le seguenti funzioni: • funzionamento fari rotanti di segnalazione di lavoro • funzionamento fari supplementari per illuminazione spazzole • funzionamento turbina gruppo aspirante • indicazione di carica della batteria • indicazione pressione olio motore • indicazione temperatura acqua motore • indicazione livello carburante • indicazione di azionamento freno di stazionamento • segnalatore acustico innesto ed operatività retromarcia • indicazione contagiri, contaore totale e parziale di funzionamento, di lavoro (spazzamento) • indicazione livello acqua serbatoio abbattimento polveri Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile all'operatore.
Cabina di guida. 28. Cabina di guida con 3 posti singoli per pilota, infermiere e medico, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Devono comunque rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M 1 o M2.
Cabina di guida. In Cabina di Guida trovano collocazione: • Nr.1 cruscotto MMI Touch Screen SCMT-SSC; • Nr.1 avvisatore acustico SCMT; • Nr.1 pedale vigilante, per permettere la funzione di riconoscimento atto partenza e di vigilanza.
Cabina di guida. ✓ Cabina di guida con 3 posti per pilota e due passeggero, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Devono comunque rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria M1. ✓ Il sedile di guida deve poter essere regolato in profondità, in altezza e inclinazione dello schienale. ✓ Due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria o sui montanti delle porte al di sopra dell’ancoraggio delle cinture di sicurezza, una per lato. ✓ Supporto per il contenimento di una centralina comandi, applicato sopra il cruscotto nella parte centrale. ✓ Centralina elettronica con pannello dotato di tasti a membrana, applicato nell’apposito contenitore. La centralina deve essere dotata di un pannello grafico indicante le varie funzioni dei tasti con indicazioni scritte ed icone. Le scritte e le icone devono essere retroilluminate e per ogni interruttore deve essere prevista una spia indicante l’attivazione. Le funzioni minime previste nella centralina devono essere: o Interruttore per lampeggiatori;

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: