Common use of Campo di applicazione Clause in Contracts

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 del 2001.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi tutti i dirigenti - medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo e determinato, dipendente da tutti gli dipendenti dalle aziende ed enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10, comma 1, 10 del CCNQ sulla dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 18 dicembre 2002CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, di seguito denominati ”enti”stipulato il 1 febbraio 2008. 2. Al personale delle IPABAi dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, ancorchè interessato da fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di riforma e trasformazione, privatizzazione - si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali presente contratto sino alla individuazione all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del personalerelativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Al restante personale Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressioneCCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni I biennio economico che è riportato indicato nel testo come “CCNL del presente contratto come X.Xxx.n.165 del 20013 novembre 2005”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto Comparto delle regioni Regioni e delle autonomie locali indicate Autonomie Locali indicati dall'art. 109, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002dell’11 giugno 2007, di seguito denominati ”enti”, in servizio alla data dell’1.1.2006 o assunto successivamente. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni Regioni e autonomie locali Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 del 2001. 5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatodeterminato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, dipendente da tutti gli enti n. 593. Il personale del comparto delle regioni si articola nelle seguenti aree professionali: a) area dei servizi generali, tecnici e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della specifica dirigenza scolastica. 2. Al personale delle IPABCon successivo accordo di cui all'art. 79, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL le norme del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto presente contratto saranno raccordate con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione. 3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate: a) le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. b) le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste. 4. Nel testo del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 20013 febbraio 1993, n. 165 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo come X.Xxx. n.29 del presente contratto 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come X.Xxx.n.165 X.Xxx. n. 297 del 20011994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, dipendente da tutti gli dagli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'artdalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. 10L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 11 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”presente CCNL. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie Nel testo del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi contratto i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come D. Lgs. n. 165 del 2001. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del integrazioni. 4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda - identificata come X.Xxx.n.165 “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del 2001CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il personale dell’area medica.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto Comparto delle regioni Regioni e delle autonomie locali Autonomie Locali indicate dall'art. 109, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002dell'11 giugno 2007, di seguito denominati ”enti”, in servizio alla data dell'1.1.2006 o assunti successivamante. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni Regioni e autonomie locali Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della del- la nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi pro- cessi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale na- zionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizionedefinizio- ne, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della del- la nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 X.Xxx. n. 165 del 2001. 5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore la disposizioni dei precedenti CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito segui- to denominati "enti". 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della del- la nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi pro- cessi di privatizzazione, riguardanti l’ente l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale na- zionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizionedefinizio- ne, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della del- la nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 D.Lgs.n.165 del 2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti Enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'artindicati all'art. 10, comma 14, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”dell'11/6/2007. 2. Al personale delle IPABdel comparto, ancorchè interessato da soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di riforma e trasformazioneprivatizzazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali presente contratto sino alla individuazione al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o definizionealtra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressioned.Igs. 9/9/1997, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, n. 354 per le materie ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personalepreviste. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 d.Igs. n. 165 del 2001.. --- Articolo modiificato dal Verbale di accordo 18/2/2009

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, dipendente da tutti gli dagli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 11 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”presente CCNL. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie Nel testo del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi contratto i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come D. Lgs. n. 165 del 2001. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del integrazioni. 4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'Area VI; la parte seconda - identificata come X.Xxx.n.165 "sezione separata" ai sensi dell'art. 3, comma 1 del 2001CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell'area dei professionisti ovvero per il personale dell'area medica.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o e a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'artdeterminato di cui all’art. 107, comma 1, 2 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”13/7/2016. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi Nella provincia autonoma di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie Bolzano la disciplina del presente contrattoCCNL può essere integrata, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del rapporto D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di lavoro quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del personale1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 3. Al restante personale Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell’Area Funzioni centrali ai sensi dell’art. 7, comma 2 del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale CCNQ del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale13/7/2016. 4. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI. 5. Con il termine “ente/i” si intendono le amministrazione, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI. 6. Con il termine “ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area I. 7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 del 2001“d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatodeterminato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, dipendente da tutti gli enti n. 593. Il personale del comparto delle regioni si articola nelle seguenti aree professionali: a) area dei servizi generali, tecnici e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della specifica dirigenza scolastica. 2. Al personale delle IPABCon successivo accordo di cui all'art. 79, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL le norme del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto presente contratto saranno raccordate con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione. 3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate: a) le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. b) le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste. 4. Nel testo del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 20013 febbraio 1993, n. 165 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo come D.Lgs. n.29 del presente contratto 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come X.Xxx.n.165 D.Lgs. n. 297 del 20011994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale