Caso Morte - Beneficiari Clausole campione

Caso Morte - Beneficiari. La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata, fermo quanto previsto all’art. 7.5, purché la morte dell’assicurato risulti conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, laddove questa si verifichi entro i due successivi periodi assicurativi, dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari la somma assicurata indicata nella polizza secondo le modalità di ripartizione di cui all’art. 7.5. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muoia entro i due successivi periodi assicurativi in conseguenza del medesimo infortunio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. All’atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte di ciascun assicurato sono gli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , mediante lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi Beneficiari e tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

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  • BENEFICIARIO Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario. La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente. In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario. Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio ● dopo la morte del Contraente ● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento. Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto. In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.

  • Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso - alla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul sito istituzionale della Regione – sono: ▪ le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; ▪ le ODV e le APS iscritte ex novo al RUNTS; ▪ le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460/1997; ▪ le fondazioni iscritte ex novo al RUNTS. Tra i soggetti potenziali beneficiari sono incluse: ▪ le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio regionale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nei registri regionali; ▪ le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri di cui alle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, nonché le reti associative rientranti in una delle tipologie sopra citate iscritte al 1 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti beneficiari (compresi i partners) per l’intero periodo di durata dell’Accordo di Programma 2021 (4 novembre 2023), unitamente al rispetto della vigente normativa applicabile, pena la revoca del contributo.

  • Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

  • Diritto proprio del Beneficiario Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di decesso dell'Assicurato l’avente causa dovrà denunciare il Sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a CNP UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRIVIA XXXXX 14 – 00000 Xxxxxx (impresa alla quale è stato dato mandato a gestire i sinistri), allegando la seguente documentazione: • copia del Modulo di Adesione alla polizza assicurativa comprensivo della dichiarazione di buono stato di salute; • copia autenticata dell’atto notarile del Contratto di Finanziamento; • copia integrale del piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sot- toscritto dal responsabile della filiale presso cui è stato acceso il Finanziamento; • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l'importo del de- bito residuo, in capo all’Assicurato, alla data di decesso dello stesso; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del Decesso dell'Assicurato e com- pleta di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso; • se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative al primo ricovero subito dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso; Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e, al fine di integrare le risultanze già acquisite, l’Im- presa di Assicurazione si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per la definizione della circostanze in cui si è verificato il Decesso dell’Assicu- rato, quali : • Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche • Verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio; • Decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.. Qualora l’importo della prestazione assicurativa sia superiore al Debito residuo dell’Assicurato al momen- to del decesso, oppure nel caso in cui la copertura assicurativa sia rimasta in vigore essendo il Decesso dell’Assicurato intervenuto successivamente all’anticipata estinzione totale/surroga del Contratto di Finanziamento, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, oltre che dai documenti soprariportati, dalla seguente documentazione: • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l’anticipata estin- zione totale o parziale/la surroga del Finanziamento e dichiarazione di rinuncia al beneficio irrevocabile da parte della Contraente; • ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione: • copia di un valido documento di identità; • copia del codice fiscale; • dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Isti- tuto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN; • se l’Assicurato NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitu- tiva dell’atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità); • se l’Assicurato HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato con la specifica indicazione che tali eredi testamentari ed eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell’Impresa di Assicurazione da ogni responsabi- lità in ordine al pagamento, il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata; • in presenza di procura, procura che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal Contratto di Assicurazione indicandone il numero di polizza; segna- xxxxx in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Chi è il titolare del trattamento? Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Allianz Darta Saving, con sede in Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, telefono 00000 0 0000000; email xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.