Cassa assistenza sanitaria Clausole campione

Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") Art. 116 (Investimenti formativi - QUADRIFOR) Art. 117 (Osservatorio)
Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") Dichiarazione a verbale
Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") (1) Per le attività previste nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l. al punto 10. (2) Per le attività previste nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l. al punto 10. (3) II seguente profilo professionale comporta l'apprendimento di attività di manutenzione non specializzata.
Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") (Vedi accordo di rinnovo in nota) Dichiarazione a verbale
Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di assistenza sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 1º gennaio 1993 il contributo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,9 annue, più un contributo di euro 247,9 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
Cassa assistenza sanitaria. Qu.A.S.") Nell'art. 12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale: Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo. N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:

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  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.