Common use of CAUSA DI FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

Appears in 8 contracts

Samples: Research and Development, Research and Development, Research and Development

CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

Appears in 4 contracts

Samples: Contract, Contract, Contract

CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad a espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene venisse accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è sia dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso caso, l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere adempiere, il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

Appears in 2 contracts

Samples: Consultancy Agreement, Contract Asi N. 2021 1 R.0

CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 25.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASIal CNR, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex artmaggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. . 25.2 In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato il Direttore dell’esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che, dopo la valutazione della Verifica Commissione di conformità cui all’art. 16, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI il CNR non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionatesoprammenzionate, l'ASI il CNR ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex . art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità 0- -impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in , .-._- .. ' '.'maggiorenon può in-alcun caso sostituire -sostituire la comunicazione di cui comunicazione-dicuÌ-' sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. In base alla citata comunicazione, l’organo l'organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. . mIsure necessarIe. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

Appears in 1 contract

Samples: Operazioni E Manutenzione Della Rete Asinet