Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, n. ……, rilasciata da ……., domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…). Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e del contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione e garanzie. 1. Ai sensi dell’artdell’art.1 comma 4 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, come modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
2. 113 D.Lgs. 163/2006Ai sensi dell’articolo 103 c. 1 del Codice dei Contratti Pubblici/Codice degli Appalti, l'Esecutore ha costituito l'Appaltatore per la sottoscrizione del Contratto d’Appalto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia fidejussoria definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, c. 2 e 3 del Codice, pari al ….% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, n. ……, rilasciata da ……., domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…). Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto
3. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del fideiussorie di cui al precedente comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi 2 deve essere conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004schema tipo 1.2 dell’«Allegato A ‐
4. La garanzia copre anche i danni causati fideiussoria di cui al precedente comma 2 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai subappaltatori soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e subfornitorismi.
5. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, con le indicazioni previste all’articolo comma 7 del Codice degli Appalti.
6. In caso di variazione del Contratto d’Appalto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario del contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l’importo originario del contratto aumenti oltre il “Subappalti” del presente contrattoquinto d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l’importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.
7. Ai sensi dell’art. 125 103 c. 4 DPR 207/2010 2 del Codice degli Appalti, l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Stazione Appaltante può incamerare la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavoricontratti collettivi, anche se anticipatadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e deve essere accettata dall’Appaltantesicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del Codice degli Appalti, in occasione dei pagamenticaso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto su mandato irrevocabile, dalla mandataria in unica soluzionenome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. In caso di mancato pagamento raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l’art. 103 comma 10 del premioCodice suddetto.
10. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, l’Appaltante si riserva consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale (art. 34, c. 1, lett. d), e), f), del D.Lgs. 50/2016), la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e del contratto imprese sono in possesso della certificazione di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolariqualità.
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Samples: Invito a Presentare Offerta
Cauzione e garanzie. Ai L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006103 del D. Lgs.vo 50/0000.Xx caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, l'Esecutore ha costituito una la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, può essere :
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimentoimporto;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. ……385, rilasciata che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da …….parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…)n. 58 - ai sensi dell’ art. Tale garanzia 103 comma 4 del D. Lg.vo 50/2016. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedella stazione appaltante. La cauzione sta a Tale garanzia dell’adempimento fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui ben conoscere ed accettare la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere disciplina relativa alla cauzione anche per definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione". In caso di mancato pagamento del premiocostituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare dovrà essere espressamente intestato a tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia imprese facenti parte del capitolato speciale d’appalto e del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolarirete.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Punto Unico Di Accesso Pua
Cauzione e garanzie. Ai L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lg.vo 50/0000.Xx caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. 163/2006Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria può essere :
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimentoimporto;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. ……385, rilasciata che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da …….parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…)n. 58 - ai sensi dell’ art. Tale garanzia 103 comma 4 del D. Lg.vo 50/2016 ; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo ,nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedella stazione appaltante. La cauzione sta a Tale garanzia dell’adempimento fideiussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui ben conoscere ed accettare la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere disciplina relativa alla cauzione anche per definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione". In caso di mancato pagamento del premiocostituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia imprese facenti parte del capitolato speciale d’appalto e del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolarirete.
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Samples: Convenzione
Cauzione e garanzie. Ai L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a) Cauzione o fideiussione provvisoria di € 1.900,00#, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006dell’articolo 75 del Codice, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al ….% 2% (due per cento) dell’importo contrattuale, a copertura dell’appalto di cui all’articolo 6 (comprensivo degli oneri per il mancato o inesatto adempimentodi sicurezza).
b) Dichiarazione di un fideiussore, n. ……ai sensi dell’ottavo comma dell’aricolo 75, rilasciata da …….del Codice, domiciliata contenente l’impegno a rilasciare, in ……caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del concorrente, via ……la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del Codice, codice fiscale ….., Agenzia … (…)qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale La garanzia deve prevedere espressamente la dovrà contenere l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’aricolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedella stazione appaltante, costituita alternativamente: ⮚ mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’articolo 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e s.m.i.) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. La cauzione sta n. 385/1993 e s.m.i., in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. ⮚ in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere cosituito presso la banca cassiera UNICREDIT S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx e con vincolo a favore dell’INPDAP. All’offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca UNICREDIT, recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’INPDAP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’Istituto. ⮚ in numerario con versamento presso la Banca cassiera UNICREDIT S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx – IBAN IT 43 F 02008 01775 000101546637. Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara. Ai sensi dell’articolo 75, settimo comma, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) da parte delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità, relativo all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I concorrenti potranno utilizzare gli schemi di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detti schemi contengano tutte le indicazioni precedentemente indicate, ivi compresa la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara A.T.I. costituende o Consorzi Ordinari costituendi, la garanzia deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda. Qualora i soggetti suindicati siano già costituiti, la garanzia dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d’aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare:
c) Garanzia fideiussoria definitiva, da prestarsi a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, e per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nelle misure previste dall’articolo 113 del Codice e dell’articolo 123 del Regolamento. Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione, la stessa dovrà essere conforme agli schemi di cui al D.M. 123/2004.
d) Xxxxxxx assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell’aricolo 129 del Codice e dell’articolo 125 del Regolamento, e in conformità agli schemi di cui al D.M. 123/2004, per un massimale pari all’importo del contratto, incrementato del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 1710% (diciassette dieci per cento);
e) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia Dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del capitolato speciale d’appalto e del contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.ramo
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Samples: Bando Di Gara
Cauzione e garanzie. Ai L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione della Convenzione è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. 163/200650/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, l'Esecutore ha costituito una la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, può essere:
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimentoimporto;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. ……385, rilasciata che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da …….parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…)n. 58 - ai sensi dell’art. Tale garanzia 103 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedella stazione appaltante. La cauzione sta a Tale garanzia dell’adempimento fideiussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui ben conoscere ed accettare la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere disciplina relativa alla cauzione anche per definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione". In caso di mancato pagamento del premiocostituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia imprese facenti parte del capitolato speciale d’appalto e del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolarirete.
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Samples: Convenzione
Cauzione e garanzie. Ai L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione della Convenzione è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006103 del D. Lg.vo 50/0000.Xx caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, l'Esecutore ha costituito una la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, può essere :
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimentoimporto;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. ……385, rilasciata che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da …….parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…)n. 58 - ai sensi dell’ art. Tale garanzia 103 comma 4 del D. Lg.vo 50/2016 ;deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo ,nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedella stazione appaltante. La cauzione sta a Tale garanzia dell’adempimento fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui ben conoscere ed accettare la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere disciplina relativa alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare la presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzioneconvenzione ". In caso di mancato pagamento del premiocostituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia imprese facenti parte del capitolato speciale d’appalto e del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolarirete.
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Samples: Convenzione
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006La Ditta costituisce in sede di sottoscrizione della convenzione, l'Esecutore ha costituito una quale garanzia fidejussoria finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria emessa da compagnia di assicurazione autorizzata dall’ISVAP all’esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al ….% 100% dell’importo contrattuale, risultante dal computo metrico estimativo approvato. La stessa polizza verrà integrata nel caso in cui l’importo delle opere sia superiore a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, n. ……, rilasciata da ……., domiciliata quello riportato in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…)convenzione. Tale garanzia deve polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di anno in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltantedel comune di Jesolo. Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo. Prima di rivalersi sulla garanzia, il Comune dovrà rivolgere alla Ditta formale contestazione motivata e diffida ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla Ditta, nell’ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la Ditta dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo della categoria di opere cui il ritardo si riferisce. La cauzione sta Ditta si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dall’inizio dei lavori, adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i danni subiti a causa di danneggiamenti o eventuali distruzioni totali o parziali e di opere anche preesistenti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere comprensiva della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di responsabilità civile per danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante collaudo, per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) così come previsto dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’artcomma 2 dell'art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, l’Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e del contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione, se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolariD.P.R. 207/2010.
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