Common use of CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei Concorrenti deve essere corredata da: 1) cauzione provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: € 720,00 (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00) e costituita, a scelta del Concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di Ferrara presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria; c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il Concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: 1) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; 2) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 5) prevedere espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; ▪ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; ▪ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso di coassicurazione la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei Concorrenti concorrenti deve essere corredata da: 1) corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’articolo dall’art. 93 del Codice, per ciascun lotto pari al quale si intende partecipare, 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a: • Lotto 1: a 720,00 (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00) e 2.606,55. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrenteconcorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatricedell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale del Comune presso Banca Popolare di Ferrara Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso BPER Bancacui l’Autorità dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella al fine di tesoreriafacilitare lo svincolo della medesima; c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all’articolo all’art. 106 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo dall’art. 161 del D.Lgsd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte. procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriacui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il Concorrente concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatarioaggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo all’art. 103 del Codice, Xxxxxx dei contratti in favore dell’Autorità; In caso di prestazione della Stazione Appaltantegaranzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) riportare l’autentica della sottoscrizione ovvero tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, co.1,ultimo periodo 6) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità; d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Autorità valida fino alla data di emissione della certificazione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo all’art. 102, comma 2 2, del Codice, Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dei servizi risultante dal relativo certificatocertificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: 1) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004Consorzio ordinario, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; 2) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 5) prevedere espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; ▪ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; ▪ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, applica quanto previsto in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso di coassicurazione la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Di Cancelleria

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 11.1. L’offerta dei Concorrenti concorrenti deve essere corredata da: 1) corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’articolo dall’art. 93 del Codice, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: - 720,00 18.370,50 (euro settecentoventi/00diciottomilatrecentosettanta/50) • Lotto 2: per il lotto n. 1; - 480,00 9.363,08 (euro quattrocentottanta/00novemilatrecentosessantatre/08) • Lotto 3: per il lotto n. 2; - 294,00 8.249,04 (euro duecentonovantaquattro/00ottomiladuecentoquarantanove/04) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00) per il lotto n. 3; e costituita, a scelta del Concorrenteconcorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatricedella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla presso la Tesoreria Comunale del Comune di Ferrara presso BPER BancaVenezia P.I. 0339370272 - Intesa San Paolo s.p.a. – IBAN: XX00X0000000000000000000000 indicando la seguente causale: cauzione provvisoria relativa alla gara n. 7/2017: Affidamento dei seguenti tre lotti di servizi: 1° lotto: Servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali , Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella ecc.; 2° lotto: Servizio di tesoreriasupporto al Sistema della Domiciliarietà; 3° lotto: Servizio di gestione del CUP Mobilità dei servizi di mobilità e accessibilità; c. c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’articolo 161 dall'articolo161 del D.Lgsd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, assicurazione contenente l’impegno verso il Concorrente concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatarioaggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltantestazione appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni del servizio risultante dal relativo certificatocertificato di verifica di conformità. 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: 1) 11.3.1. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art.1957, comma 2 del Codice Civilecodice civile ; 2) 11.3.2. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 11.3.3. essere sottoscritte con firma autenticata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 445/2000;1 11.3.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 3) 11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 11.3.6. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta../../2017 compreso; 4) 11.3.7. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a 1L'autenticazione della firma è l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, funzionario comunale a ciò autorizzato, ecc.) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Tale attestazione non può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R.‌‌ tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIEGEIE (C.d. St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8); 5) 11.3.8. prevedere espressamente: ▪ : a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo all’art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ ; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; ▪ codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; ▪ stazione appaltante; d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Concorrenteconcorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo all'art. 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codicestazione appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni del servizio risultante dal relativo certificatocertificato di verifica di conformità. 11.4. In caso di coassicurazione la Alla cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con applicano le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgspreviste dall'art. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Si precisa che:. a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere lett. b) e c) dell’articolo dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 11.5. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c. 11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria potrà essere escussa ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. 11.7. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 9 3 , comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e copre:nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché provvedere alle coperture assicurative previste all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

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Samples: Appalto Di Servizi Sociali

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei Concorrenti deve essere corredata da: 1) CAUZIONE DEFINITIVA l'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste da Aprofod, di seguito riportate, una cauzione provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codicedefinitiva a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per ciascun lotto un importo pari al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: € 720,00 canone annuo di concessione offerto maggiorato dell'IVA (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00) e costituita, a scelta art. 4 dello schema di contratto). Qualora nel corso dell’esecuzione del Concorrente: a. contratto l’importo costituito in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale garanzia dovesse essere parzialmente o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice; il valore deve totalmente incamerato da Aprofod la stessa cauzione dovrà essere al corso del giorno del deposito; b. tempestivamente integrata dal gestore per la parte incamerata. La cauzione può essere costituita tramite deposito in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante oppure libretto di cui all’articolo 49deposito al portatore, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di Ferrara presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria; c. da oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano operatori autorizzati ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 sensi del D.Lgs. 1 settembre 199301/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 385 o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 19987/09/2005 n. 9. 1) autentica notarile della sottoscrizione, n. 58con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito), e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria apposto in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il Concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa calce alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: 1) essere conformi agli schemi alla polizza fideiussoria; qualora la garanzia prestata fosse inferiore a Euro 50.000,00 presentazione in allegato di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, n. 123resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004con la quale egli dichiari il proprio nominativo, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civileimpegnare validamente il soggetto fideiussore; 2) essere prodotte in originale espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole: a) la garanzia prestata con espressa menzione dell’oggetto la presente fideiussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento – Aprofod non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e del soggetto garantitoconseguente restituzione dell'originale"; 3b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, fideiussore è obbligato solidalmente con il consorzio o il GEIE; 5) prevedere espressamente: ▪ la debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia al ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale garantito di cui all’articolo all'art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini nonché al termine di cui all’articolo 1957al primo comma e all’eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, comma 2 senza bisogno di preventivo consenso da parte del Codice Civile; ▪ la loro operatività entro quindici giorni debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento – Aprofod a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; ▪ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso il versamento dovrà essere eseguito nel termine di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 15 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso ricezione della richiesta di coassicurazione la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegatariapagamento, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto restando inteso che per ogni giorno di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesseritardato pagamento saranno dovuti, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui in aggiunta al primo periodocapitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale"; c) non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento – Aprofod l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione"; d) il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti della Provincia Autonoma di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo Trento – Aprofod è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con quello in cui ha sede la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionemedesima"; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere be) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la predetta certificazione seguente clausola:)" la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento– Aprofod". Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento– Aprofod. Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui Aprofod si pronunci in senso negativo e l’Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia posseduta pervenuti per fatto addebitabile all’Aggiudicatario medesimo. Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento – Aprofod richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fideiussione bancaria e polizza fideiussoria elaborati dal consorzioServizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste. La cauzione provvisoria potrà Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere escussa presentata in carta legale o resa legale. Le fideiussioni bancarie e copre:le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere di Aprofod.

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Samples: Concession Agreement

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei Concorrenti concorrenti deve essere corredata da: 1) corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’articolo dall’art. 93 del Codice, per ciascun lotto pari al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: 2% del valore complessivo della concessione e precisamente ad 720,00 27.096,88 (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00) e ventisettemilazeronovantasei/88). La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrenteconcorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatricedel Concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale del presso Banco di Sardegna – Servizio di tesoreria Comune Golfo Aranci – Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di Ferrara indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso BPER Bancacui il Concedente dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella al fine di tesoreriafacilitare lo svincolo della medesima; c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all’articolo all’art. 106 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo dall’art. 161 del D.Lgsd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte. procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriacui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il Concorrente concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatarioaggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 all’art.103 del Codice, Xxxxxx in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificatoConcedente. In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria mediante sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa queste dovrannoquesta dovrà: 1) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004prodotta in originale, n. 123o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; 2) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Concedente, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) esserein caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo; 5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o consorzio, il GEIE; 56) prevedere espressamente: ▪ : a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo all’art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ ; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, comma 2 all’art. 1957 del Codice Civile; ▪ codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; ▪ del Concedente; d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva contratto di cui all’articolo 103 all’art.103 del Codice, Codice in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, Concedente valida fino alla data di emissione della certificazione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo all’art. 102, comma 2 2, del Codice, Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dei servizi risultante dal relativo certificatocertificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). In caso di coassicurazione Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) presentare la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegatariamodalità previste dal medesimo articolo. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici i concorrenti ai quali venga sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodononché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere lett. b) e c) dell’articolo dell’art. 45, comma 2, del CodiceCodice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Di Ormeggio

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 15.1) L’offerta dei Concorrenti deve essere dev’essere corredata da: 1) cauzione provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: € 720,00 a pena d’esclusione da una garanzia provvisoria dell’importo Euro 1.211,83 (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00milleducecentoundici/83) e costituita, a scelta del Concorrenteconcorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatee depositati, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatricepresso una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate; il valore deve essere dev’essere al corso del giorno del di deposito; b. in contanti, b) fermo restando il limite all’utilizzo d’impiego del contante di cui all’articolo (articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231d. lgs 231/2007), la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico o con versamento alla in contanti presso la Tesoreria Comunale del Comune di Ferrara Porto Viro (RO) P.I. 01014880296 – presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella Cassa di tesoreriaRisparmio del Veneto S.p.A. IBAN XX00X0000000000000000000000 indicando la seguente causale: “Cauzione provvisoria appalto Gestione servizio collegamento acqueo”; c. c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo un intermediario iscritto all’albo dell’articolo 106 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385/1993 (che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, e che sono sottoposti sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgsd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 58/1998 e che abbiano possiede i requisiti minimi di solvibilità richiesti previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativavigente). 15.2) In caso di costituzione con assegni circolari, avente validità per almeno 180 giorni dalla data bonifico, contanti o titoli del debito pubblico dev’essere presentata una dichiarazione di presentazione delle offerteun istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell’articolo 93, comma 3 c.c.p. contenente l’impegno verso il concorrente e l’Amministrazione contraente a costituire, in caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva. Tale dichiarazione di impegno non deve essere prodotta nel Comune di Porto Viro Prot. 9529 del 08-05-2018 cat 1Comune di Rosolina - Protocollo n. 0009620/2018 del 08/05/2018 13.03.45 Pubblicato il 09/05/2018 sul sito Internet comunale xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx caso di micro, piccole e medie imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da queste. 15.3) In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti sotto forma di fideiussione o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazionepolizza, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il Concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovrannostessa deve: 1a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del D.M. dello sviluppo economico del 19/01/2018, nr. 31; b) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; 2) essere prodotte prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3c) avere validità per di almeno 180 giorni dal dalla scadenza del termine ultimo per la di presentazione dell’offertadelle offerte; 4d) esserese riferita ad r.t.i., qualora si riferiscano a raggruppamenti temporaneia.i.r., imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE g.e.i.e. — pure non ancora costituiti, formalmente costituiti — essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di retel’aggregazione, il consorzio o il GEIEgruppo; 5e) prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo (articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitorec.c.); la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo all’eccezione della limitazione del termine (articolo 1957, comma 2 del Codice Civilec.c.); ▪ la loro operatività • l’operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Amministrazione; ▪ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltod’aggiudicazione, a richiesta del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, definitiva. 15.4) La garanzia provvisoria può essere ridotta ai sensi dell'articolo 93e con le modalità previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.; 15.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari: a) di tipo orizzontale, comma 8 del Codicela cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che dà diritto alla riduzione; b) di tipo verticale, valida fino nel caso in cui solo alcune delle imprese che li costituiscono siano in possesso dei titoli che danno diritto alla data riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificatocontrattuali che ciascuna impresa assume. In caso di coassicurazione la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale partecipazione di consorzi delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente 2 c.c.p. si può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta solo se il titolo che vi dà diritto e posseduto direttamente dal consorzio. . 15.6) La mancata costituzione della cauzione provvisoria e la produzione d’una cauzione di valore inferiore o priva d’uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusione. 15.7) La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei Concorrenti concorrenti deve essere corredata da: 1) corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’articolo dall’art. 93 del Codice, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, pari a: • Lotto 1: a 720,00 2.142,22 (euro settecentoventi/00) • Lotto 2: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) • Lotto 3: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00) • Lotto 4: € 180,00 (euro centottanta /00) • Lotto 5: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 6: € 90,00 (euro novanta/00) • Lotto 7: € 180,00 (euro centottanta /00millecentonovanta/22) e costituita, a scelta del Concorrenteconcorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o assegni circolari depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatricedella stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con contanti o bonifico, in assegni circolari, con versamento alla presso la Tesoreria Comunale del Comune di Ferrara presso BPER Banca, Corso Giovecca Venezia P.I. 0339370272 – Intesa San Paolo s.p.a. - IBAN XX00X0000000000000000000000 indicando la seguente causale: cauzione provvisoria relativa alla gara n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella 50/2017: affidamento dei ser- vizio di tesoreriatecnici di palcoscenico per il teatro toniolo e teatro momo su base stagionale dal 12/09/2017 al 15/07/2018; c. c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari interme- diari iscritti nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile con- tabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’articolo dall'articolo 161 del D.Lgsd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerteof- ferte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, assicurazione contenente l’impegno verso il Concorrente concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatariorisultas- se aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltantesta- zione appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione del certificato di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, collaudo provvisorio o comunque co- munque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale obbligo non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro im- prese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa assicu- rativa queste dovranno: 1a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art.1957, comma 2 del Codice Civilecodice civile ; 2b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantitogaranti- to; 3c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta11/09/2017 compreso; 4e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, la coassicurazione, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIEGEIE (C.d. St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8); 5f) prevedere espressamente: ▪ : 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo all’art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ ; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; ▪ codi- ce civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; ▪ stazio- ne appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Concorrenteconcorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa as- sicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 103 all’art.103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codicestazione appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione del certificato di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, col- laudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dei lavori risultante dal relativo certificato). In caso di coassicurazione la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta dalla società delegataria, ma contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese facenti parte il riparto di coassicurazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria. Nel caso di RTI o consorzio da costituire la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. In caso di cauzione assicurativa Tale obbligo non si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme applica alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti co- stituiti esclusivamente da microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e Alla cauzione provvisoria si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con Codice. In particolare la riduzione di cui al primo periododel 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas pari ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e € 1.071,11 per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il del sistema di gestione qualità aziendale UNI XXX XX XXX0000. La riduzione del 50% è calcolata sull'importo totale della sicurezza delle informazionicauzione mentre le ulteriori riduzioni previste dall'art. Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice, dovranno applicarsi all'importo che risulta dalla ridu- zione precedente. Si precisa cheIn caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto in- dicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 (in G.U. n. 245 del 19/10/2000) e deliberazione n. 408 del 06/12/2001: a. 9.1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, coassicurazione ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente concorren - te può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono costitui - scono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionecertifica- zione; b. 9.2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che co - stituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamen- to stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 9.3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere lett. b) e c) dell’articolo dell’art. 45, comma 2, del CodiceCodi- ce, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c. La mancata presentazione della cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche richieste tra quelle so- pra indicate, costituisce motivo di esclusione in rapporto a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice.

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Samples: Gara Di Appalto