Cessione di Vailog Clausole campione

Cessione di Vailog. Realty Vailog S.p.A. (di seguito “Realty”), in data odierna, ha sottoscritto un contratto preliminare per la vendita a Parval S.r.l. (di seguito “Parval”) del 100% del capitale sociale di Vailog S.r.l. (di seguito, rispettivamente, la “Cessione” e “Vailog”). La Cessione avverrà ad un prezzo di Euro 25,1 milioni, secondo i seguenti tempi e modalità: - Euro 2,5 milioni a titolo di caparra corrisposti alla sottoscrizione avvenuta in data odierna; - Euro 7,0 milioni, da corrispondersi in contanti al momento della sottoscrizione del contratto definitivo con contestuale trasferimento della partecipazione fissata per il 30 novembre 2009 (di seguito la “Data di Esecuzione”); - Euro 9,6 milioni circa da corrispondersi in contanti il 30 marzo 2010; - Euro 6,0 milioni circa da corrispondersi in contanti il 30 settembre 2012 (tale tranche di prezzo sarà assistita da garanzia bancaria a prima domanda). Nel medesimo contesto, Realty si è impegnata a: - stipulare entro la Data di Esecuzione un contratto preliminare per la compravendita di un immobile a destinazione industriale di proprietà di Vailog sito ad Arluno (MI) al prezzo di Euro 3,5 milioni (oltre all’accollo da parte di Realty del mutuo ipotecario di Euro 9 milioni circa attualmente gravante sull’immobile) da eseguirsi il 30 marzo 2010 subordinatamente al pagamento, da parte di Parval, dell’importo di Euro 9,6 milioni quale parte del prezzo della Cessione. L’importo di Euro 3,5 milioni per l’acquisto dell’immobile sarà ridotto - in sede di stipula del contratto definitivo - di un importo pari alla differenza tra (a) i canoni di locazione percepiti da Vailog dal conduttore del medesimo immobile (pari a circa Euro 1,1 milioni annui) e (b) gli interessi maturati nel periodo tra la data del contratto preliminare di compravendita dell’immobile e il 30 marzo 2010 sull’accollando mutuo ipotecario (pari a circa Euro 0,3 milioni su base annua), oltre ai costi di gestione dell’immobile nel medesimo periodo; - concedere entro la Data di Esecuzione a Borgo S.r.l. (società controllata da Vailog) un’opzione per la vendita di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale per complessivi massimi 1.000 mq valorizzati ad Euro 2.000 per mq. di superficie lorda di pavimento che la stessa Borgo S.r.l. svilupperà entro la suddetta data nel comune di Agognate (NO). L’eventuale esecuzione del contratto di vendita dell’immobile è prevista per il 30 settembre 2012, subordinatamente al pagamento, da parte di Parval, dell’importo...

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  • Cessione E’ vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell’Organizzatore.

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  • Cessione dei crediti E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.

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  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

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