CESSIONE DELL’IMMOBILE Clausole campione

CESSIONE DELL’IMMOBILE. 17.1) Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora la Locatrice intenda vendere quanto qui locato, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 13, comma 8, della Legge Regionale n. 12 del 10 aprile 1997, così come sostituito dall’art. 4 delle Legge regionale n. 8 del 22 marzo 2000 purché la Conduttrice sia in regola con il pagamen- to dei canoni.
CESSIONE DELL’IMMOBILE. 17.1 La Locatrice avrà facoltà di trasferire a terzi a qualsiasi titolo l’Immobile, senza che ciò comporti alcuna limitazione dei diritti derivanti dal presente Contratto, rinunciando la Conduttrice alla prelazione.
CESSIONE DELL’IMMOBILE. Le parti concordano che, durante il corso del presente Con- tratto, è facoltà del Locatore di cedere a terzi l’immobile di sua proprietà sito in Comune di XXXXXXXX VENETO – FRAZIONE SAN XXXXXXX DI VEGLIA, Via MENARE’ N. 270, catastalmente in- dividuato al punto 2.2.4, senza che ciò determini la risolu- zione del Contratto. Quale il Locatore si avvalga della facoltà di cedere il sud- detto immobile: - il Locatore dovrà darne comunicazione, mediante raccomanda- ta con ricevuta di ritorno o P.E.C., all’Affittuario; - entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, l’Affittuario si impegna a trasferire la sede operativa dell’azienda in diverso luogo; - il canone di affitto convenuto dalle parti ai sensi del punto 3, a partire dalla mensilità successiva al trasferimen- to della sede operativa, subirà una riduzione del 40% rispet- to al corrispettivo determinato dalle parti, pari alla quota di canone individuata a titolo di locazione dell’immobile.
CESSIONE DELL’IMMOBILE. 1. Nel caso in cui la Locatrice intendesse cedere in tutto o in parte l’Immobile oggetto del presente Contratto di Locazione, la Locatrice dovrà informare la Conduttrice con congruo preavviso prima della firma dell’atto di compravendita. 2. Il Contratto di Locazione sarà efficace nei confronti di eventuali acquirenti dell’Immobile ai sensi dell’Articolo 1599 del Codice Civile. 3. La Locatrice si impegna a comunicare a tali eventuali acquirenti l’esistenza del Contratto di Locazione e i relativi termini e condizioni nella documentazione relativa alla cessione dell’Immobile, rimanendo inteso che l’acquirente dell’Immobile subentrerà nel Contratto di Locazione ai medesimi termini e condizioni. 4. La Locatrice ove intenda alienare l’immobile oggetto del Contratto di Locazione si obbliga (ai sensi dell’art. 38 comma 1 della legge 392/78) a comunicarlo alla Conduttrice con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. 5. La comunicazione dovrà contenere: a) il corrispettivo; b) le altre condizioni concernenti la compravendita; c) l’invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo P.E.C., offrendo condizioni uguali a quelle comunicate; d) l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione.
CESSIONE DELL’IMMOBILE. Nel caso in cui il committente comodatario intendesse procedere alla vendita a terzi della propria abitazione ovvero dei locali in cui sia installato l’impianto fotovoltaico, egli sarà tenuto a garantire all’appaltatore comodante le stesse condizioni e concessioni originariamente garantite. Il committente comodatario dovrà dare comunicazione all’appaltatore comodante del nominativo dell’eventuale nuovo acquirente; garantire che detto eventuale nuovo acquirente sia portato a conoscenza dell’esistenza del presente contratto e della convenzione allegata al presente contratto con tutti i suoi contenuti, prima della stipula dell’atto notarile di compravendita. Così informato, il nuovo eventuale acquirente avrà facoltà di scegliere tra le seguenti soluzioni: 1. successione nel presente contratto di comodato sottoscritto con il comodatario in tutte le sue parti e alle condizioni previste nella convenzione. 2. acquisto dell’intero impianto fotovoltaico al prezzo stabilito e indicato nella tabella allegata alla convenzione per un valore pro tempore suddiviso in 20 anni. Della scelta effettuata dal nuovo acquirente dovrà essere redatta separata scrittura privata che sottoscritta da entrambe le parti andrà allegata al presente contratto.

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  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • Cessione E’ vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell’Organizzatore.

  • Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o co- munque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Cessione del contratto 24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.