CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006,
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo disposto dall’art. 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
3. L’appaltatore resta in materia.10.
2ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. L’Appaltatore, in In nessun caso di il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate.
34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatriceil certificato della Camera di commercio munito della dicitura antimafia dei subappaltatori, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente.
76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno.
87. L’Appaltatore L’appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5.
98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.
109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia’ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 s.m.i.
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Samples: Contract for Reconstruction Works, Contratto Per L’affidamento Di Lavori Privati
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. Previa autorizzazione scritta Il subappalto è consentito per una quota massima del Committente, 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da responsabilità sull’esecuzione parte del subappaltatore dei lavori subappaltati, requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche ordine generale di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso 83 D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore.
3subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le imprese subappaltatrici prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata subappaltatore nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009dei propri dipendenti.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1È fatto divieto alla Impresa di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Previa autorizzazione scritta E’ consentito il subappalto, entro i limiti del Committentetrenta per cento dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. L’affidamento in subappalto della fornitura è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1) le Imprese che partecipano alla procedura di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.gara, l’Appaltatore può subappaltare all'atto della presentazione della offerta, o l’Impresa aggiudicataria dell’appalto, nel caso di varianti in corso di esecuzione del servizio, debbono indicare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.parti del servizio ad essa connessi che intendono subappaltare;
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione ) la Impresa aggiudicataria dell’appalto deve provvedere al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia deposito del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché presso la comunicazione Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione servizio;
3) al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’elenco previsto nel precedente punto 6la Stazione Appaltante, resa dall’impresa la Impresa aggiudicataria dell’appalto deve, altresì, trasmettere la certificazione che attesti il possesso, da parte della Impresa subappaltatrice, documenti dei requisiti di qualificazione prescritti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione della medesima Impresa che attesti il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente possesso dei certificati requisiti generali di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatoreall’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori4) l’insussistenza, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PECImpresa subappaltatrice, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti dei divieti previsti dall'articolo 10 della propria contropartelegge 31 maggio 1965, nonché alla violazione degli obblighi n. 575, e successive modifiche e integrazioni; Resta fermo il fatto che, comunque, nell’ambito del subappalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, soprattutto in merito all’impiego di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009manodopera altamente qualificata.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l’intera fornitura, ovvero parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda. Le cessioni disposte senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle fanno sorgere nell’Azienda il diritto a risolvere il contratto, così come previsto dal precedente art. 19. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art.116 del Committente, ai sensi D.Lgs 163/2006 e s.m.i. E’ vietata a pena di nullità la cessione del contratto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Società concorrente, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatoreall’atto dell’offerta (modello Alfa), in caso deve indicare la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto ancorché autorizzato almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltato; • con il deposito del contratto di xxxxxxxxxx, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Committentebando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dichiarazione attestante il possesso dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al requisiti generali di cui all’art.38 D.Lgs n.163/2006); • l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo formare oggetto di giustificazione, causa e/ulteriore subappalto. L’Azienda provvederà a corrispondere gli importi delle forniture o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.cdei servizi subappaltati esclusivamente alla ditta aggiudicataria.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Supply Agreement
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte la fornitura oggetto del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, contratto; in caso di inadempimento CUP 2000 risolverà di diritto il contratto, così come previsto dal precedente punto 7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ ammesso il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, nei limiti e l’autorizzazione al con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto non può comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria, che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CUP 2000 di quanto subappaltato. L’affidamento in alcun caso essere opposta al Committente come motivo subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte di giustificazionefornitura che intende eventualmente subappaltare, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona non superiore al 30%; • la Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di propria fiducia i controlli subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura subappaltata; • con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e le verifiche dal Bando di Gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 166238 D.Lgs n. 163/2006, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel DURC); • il contratto di subappalto delle disposizioni deve contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 alla Legge 136 del presente articolo.
413/08/10; • la fornitura subappaltata non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per le imprese subappaltatrici è richiestoIl subappalto dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato da parte di CUP 2000. E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-appaltatori. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/20152359 del Codice Civile, l’obbligo con il titolare del subappalto. Nell'ipotesi di qualificazione SOA per lavori subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di importo superiore ad euro 150.000,00qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato compiute dal subappaltatore. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia In tale ipotesi, CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco come previsto nel dal precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione7.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Capitolato Tecnico
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente della categoria prevalente fino al 30%, fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche di cui al d.P.R. n. 207/2010 e smi. Salva la deroga di cui al presente articolo, resta comunque fermo il divieto di cedere, anche parzialmente, sotto qualsiasi forma, il contratto d’appalto. L’affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza determina inadempimento grave e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in materia.10misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti. È altresì vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti che non siano riconducibili all’impresa appaltatrice.
2. L’AppaltatoreAi sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: ..................................................................................................................................
3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate.
34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione il certificato della Camera di commercio dei subappaltatori, ovvero in sostituzione le correlate autocertificazioni previste dall’art.89 del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6D. Lgs. 6 settembre 2011, resa dall’impresa subappaltatricen. 159, documenti e smi, che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente.
76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati o autocertificazioni di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno.
87. L’Appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5.
98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.
109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditiziaÈ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.
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Samples: Contratto D’appalto
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSD. Previa autorizzazione scritta del Committente, In caso di violazione della presente disposizione MSD avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 e per gli effetti dell’art. 1456 c.c... Resta inteso e convenuto che, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al il subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di giustificazioneMSD della perfetta esecuzione dell’Ordine, causa e/o esimente di responsabilità anche per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatela parte subappaltata. Il Committente sarà Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’artsubappalto. 1662Il Fornitore si obbliga, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, anche ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 dell'articolo 1381 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi ai suoi ausiliari. L’obbligo di tracciabilità finanziaria indennizzo e manleva di cui al successivo articolopresente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, provvedimento continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che MSD debba sopportare maggiori costi in ragione di xxxxxxx eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009qualsiasi solidarietà di MSD in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, provvedimento fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9MSD. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la In caso di cessione del credito effettuata rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a banche o intermediari finanziari disciplinati far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in materia bancaria ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e creditiziain deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., MSD dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E’ consentito il subappalto secondo quanto espresso nel disciplinare di gara: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del Committenteservizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi di in conformità a quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente dall’art. 105 del Codice; in materia.10.
2mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non Il concorrente è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di giustificazioneesclusione ma comporta, causa e/o esimente per il concorrente, il divieto di responsabilità per inadempienzesubappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatecontestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiestoconcorrente indica, ai sensi dell’art. 11 105 comma 1 della legge 125/20156 del Codice, l’obbligo una terna di qualificazione SOA per lavori subappaltatori con ri- ferimento a ciascuna tipologia di importo superiore ad euro 150.000,00prestazione omogenea. Per importi inferiori sono necessari Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i certificati dei lavori eseguiti.
5requisiti previsti dall’art. L’Appaltatore dovrà dichiarare 80 del Codicee dichiararli in gara me- diante presentazione di aver affidato i lavori un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. (omissis)” Non si configurano come attività affidate in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6Codice. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. all’art. 103 del Codice, deve costituire la ga- ranzia definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione cui all'articolo 49, comma 1, del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione decreto legislati- vo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso l’elenco previsto nel precedente punto 6una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7titolo di pegno a favore dell'amministra- zione aggiudicatrice. La mancata trasmissione garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da im- prese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di- sciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al Committente dei certificati beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del co- dice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatoriassume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, fornitori e subfornitorideve tenere indenne l’Azienda, ivi inclusi indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti incaricati di trasportida quest’ultimo incaricati, nolegginell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. L’Appaltatore è, smaltimento di materiale da costruzione e altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di demolizionedanni ai luoghi, clausole risolutive espressea cose o a terzi determinati da mancata, ai sensi dell’art 6tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 1456 In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del codice civileContratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Capitolato d'Onere
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione scritta Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del CommittenteD. Lgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente subappaltato. L’affidamento in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiestoseguenti condizioni: ❖ l’OE Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 11 105 comma 1 della legge 125/20154 c) D. Lgs. 50/2016, l’obbligo le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di qualificazione SOA detta dichiarazione costituisce impedimento per lavori l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. ❖ L’affidatario deve depositare:
1. il contratto di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia termini prestazionali che in termini economici; ❖ Con il deposito del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione subappalto, l’affidatario deve trasmettere:
1. dichiarazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6subappaltatore attestante l’assenza, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente in capo a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati se stesso delle cause di esclusione di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatoreall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
2. il numero di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore;
3. dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
84. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati forme di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espressecontrollo o collegamento, ai sensi dell’art 6dell’art. 1456 2359 del codice civilec.c., che sarà attivata nei confronti con il titolare del subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della parte contrattuale L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con lettera raccomandata A/R o PECmodificazioni con L. 217 del 17/12/2010, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato. In caso di cui inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al successivo articolopersonale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto occulto, provvedimento indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l’OE aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di xxxxxxx qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l’Azienda USL può procedere alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009risoluzione del contratto stipulato.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Accordo Quadro
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163.e ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti della quota massima del 30% dell'importo dell'appalto. Previa autorizzazione scritta del CommittenteE' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali, ai sensi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione appaltante. I concorrenti all'atto dell'offerta devono indicare i servizi che intendono subappaltare ad altre Ditte rientranti nelle tipologie previste dalle norme di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2gara. L’Appaltatore, in In caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta concessionario dovrà provvedere al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia deposito del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché presso il Comune interessato almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e dovrà, entro lo stesso termine, trasmettere altresì la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che certificazione attestante il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali possesso da parte della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente Ditta individuata dei certificati requisiti richiesti nelle norme di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10gara. E' ammessa fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alla Ditta a cui è subappaltato il servizio, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle Ditte a cui è subappaltato il servizio nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le Ditte a cui è subappaltato il servizio, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la cessione documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'appaltatore che si avvale del credito subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto e, analoga dichiarazione deve essere effettuata a banche da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria consorzio. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune e creditiziaverso terzi è individuato nell'appaltatore.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1E’ vietata la cessione dell’appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all’amministrazione. Previa autorizzazione scritta Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del CommittenteD. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che le forniture affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare alle seguenti condizioni: il concorrente deve indicare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatoreattività, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa le forniture e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente servizi che intende subappaltare; l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.P/RC copia autentica del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione almeno venti giorni prima dell'inizio delle forniture subappaltate; l'appaltatore deve allegare al Committente dei certificati contratto di subappalto di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espressesopra, ai sensi dell’art 6dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 1456 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; con il deposito del codice civilecontratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, che sarà attivata altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività e/o forniture a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006. non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della parte contrattuale Legge n.575/1965 e s.m.i. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con lettera raccomandata A/R o PECl'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applicano, qualora in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria contropartepartecipazione al singolo lotto, nonché né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009gara medesima.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Capitolato Speciale
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di ORGANON. Previa autorizzazione scritta del Committente, In caso di violazione della presente disposizione ORGANON avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 e per gli effetti dell’art. 1456 c.c... Resta inteso e convenuto che, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al il subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di giustificazioneORGANON della perfetta esecuzione dell’Ordine, causa e/o esimente di responsabilità anche per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatela parte subappaltata. Il Committente sarà Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a ORGANON o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’artsubappalto. 1662Il Fornitore si obbliga, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, anche ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 dell'articolo 1381 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ORGANON da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi ai suoi ausiliari. L’obbligo di tracciabilità finanziaria indennizzo e manleva di cui al successivo articolopresente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, provvedimento continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che ORGANON debba sopportare maggiori costi in ragione di xxxxxxx eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009qualsiasi solidarietà di ORGANONin relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, provvedimento fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9ORGANON. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la In caso di cessione del credito effettuata rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a banche o intermediari finanziari disciplinati far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in materia bancaria ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di ORGANON dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e creditiziain deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., ORGANON dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.
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CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E’ vietata, a pena di risoluzione del Committentecontratto, ai la cessione anche parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto d’appalto, salva l’approvazione del Committente il quale, in quest’ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente da responsabilità.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo disposto dall’art. 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: (9)
3. Ulteriori subappalti di lavori, sia ad opera dell’Appaltatore che ad opera di un subappaltatore, dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell’autorizzazione scritta del Committente il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., inadempimento grave in materia.10danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno.
24. L’Appaltatore, in caso L’Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto ancorché una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente.
5. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato dal Committentead esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltatiprimo comma c.c.; a tale fine l’Appaltatore si impegna ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
6. Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e l’autorizzazione al subappaltatore. L’appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate.
37. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto(9) Le parti possono anche prevedere il divieto assoluto di subappalto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA con conseguente responsabilità per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguitirisarcimento del danno in capo all’Appaltatore che contravvenga a tale divieto.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Appalto Di Lavori Privati
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere l'esecuzione di tutta o di parte del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, servizio oggetto del Contratto; in caso di inadempimento CUP 2000 risolverà di diritto il Contratto, così come previsto dal successivo art. 9 “Risoluzione e recesso”. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non delle attività previste nel presente capitolato è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, consentito nei limiti e l’autorizzazione al con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modific. ed integrazioni. Il subappalto non può comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CUP 2000 di quanto subappaltato. L’affidamento in alcun caso essere opposta al Committente come motivo subappalto, per la quale l’aggiudicatario dovrà presentare specifica richiesta di giustificazioneautorizzazione a CUP 2000 specificando quali parti del servizio intende subappaltare, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienzeè sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ la ditta concorrente, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare, in ogni caso autorizzato non superiore al 30%; ▪ l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio subappaltato, unitamente a esercitare direttamente o tramite persona copia dei curricula delle figure professionali da assegnare all’esecuzione delle attività; CUP 2000 si riserva infatti di esprimere la propria fiducia i controlli valutazione insindacabile sull’adeguatezza delle risorse messe a disposizione, come previsto per la ditta aggiudicataria; ▪ con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e le verifiche dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 166238 D.Lgs n. 163/2006); ▪ l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato da parte di CUP 2000. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-appaltatori. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto La ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappalto delle disposizioni eventuali forme di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiestocontrollo o collegamento, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/20152359 del Codice Civile, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00con il titolare del subappalto. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto Nell'ipotesi di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la comunicazione Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco presente Accordo compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi, CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del Contratto come previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura dal successivo art. 9 “Risoluzione e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionerecesso”.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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Samples: Software Development Agreement
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente9.1 Il Fornitore non può cedere nessuno dei propri diritti, né delegare i suoi obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il previo consenso scritto di quanto previsto dall’articolo 1656 c.cSV, che SV non gli negherà senza motivo. SV può, a sua discrezione, annullare qualsiasi tentativo di cessione o delega fatta senza il suo consenso scritto preventivo., l’Appaltatore
9.2 Il Fornitore non può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2nessuno dei propri diritti od obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il consenso scritto preventivo di SV. L’AppaltatoreSe SV accetta il ricorso a un Subappaltatore, in caso il Fornitore: (i) garantirà e sarà responsabile dell’esecuzione di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori tutti gli obblighi subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione ; (ii) rimborserà a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia SV tutti i controlli danni e le verifiche spese di cui all’art. 1662qualsivoglia genere, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni ferme restando le limitazioni di cui al comma 8 Paragrafo 12 (Risarcimento), sostenute da SV o da terzi e generate dagli atti o dalle omissioni dei Subappaltatori del presente articoloFornitore; e (iii) effettuerà tutti i pagamenti ai suoi Subappaltatori. Qualora il Fornitore non paghi tempestivamente un Subappaltatore per il lavoro eseguito, SV avrà il diritto, ma non l’obbligo, di pagare il Subappaltatore e compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore con la cifra versata al Subappaltatore. Il Fornitore difenderà, risarcirà e terrà indenne SV da tutti i danni e costi di qualunque genere, senza limitazione alcuna, sostenuti da SV e provocati dal mancato pagamento di un Subappaltatore da parte del Fornitore.
49.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna persona che non sia parte contraente di un Documento d’ordine sarà autorizzata a far valere o trarre vantaggio da una qualsiasi delle sue condizioni, in base alla legislazione applicabile, alla consuetudine o in altro modo. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo Termini e condizioni generali di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguitiacquisto.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
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CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di Intervet. Previa autorizzazione scritta del Committente, In caso di violazione della presente disposizione Intervet avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 e per gli effetti dell’art. 1456 c.c... Resta inteso e convenuto che, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al il subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di giustificazioneIntervet della perfetta esecuzione dell’Ordine, causa e/o esimente di responsabilità anche per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatela parte subappaltata. Il Committente sarà Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Intervet o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’artsubappalto. 1662Il Fornitore si obbliga, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, anche ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 dell'articolo 1381 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighiderivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Intervet da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi ai suoi ausiliari. L’obbligo di tracciabilità finanziaria indennizzo e manleva di cui al successivo articolopresente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, provvedimento continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che Intervet debba sopportare maggiori costi in ragione di xxxxxxx eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009qualsiasi solidarietà di Intervet in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, provvedimento fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9Intervet. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la In caso di cessione del credito effettuata rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a banche o intermediari finanziari disciplinati far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in materia bancaria ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di Intervet dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e creditiziain deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., Xxxxxxxx dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso. The Supplier undertakes to warrant all the products supplied on the basis of these Conditions in compliance with the regulations in force concerning consumer protection and in any case for a period of not less than 2 (two) years from the date of delivery. The Supplier will keep Intervet relieved from all damages suffered by the latter due to the fact that the goods and / or services do not comply with the technical specifications and the law in force or are defective or not suitable for the intended use. The Supplier, where applicable, warrants that the goods that do not comply with the laws in force concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances ("REACH"). The Supplier warrants and undertakes to hold Intervet harmless from any damage deriving from the violation of the applicable laws concerning REACH, also intervening, where necessary, in the relative judgments in the event of legal action before any court. Intervet may terminate the Order and / or the Conditions with the Supplier, according to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code on the occurrence of even a single violation of the applicable REACH legislation, without prejudice to the right of Intervet to request compensation for any direct or indirect damage suffered, including damage to the company's reputation. 12) Transfer and subcontracting The Supplier undertakes not to subcontract, in whole or in part, this Order to third parties without the prior written consent of Intervet. In case of violation of this provision, Intervet will have the right to terminate this contract according to and for the purposes of art. 1456 Italian Civil Code. It is understood and agreed that, the subcontract does not involve any modification to the obligations and charges of the Supplier which remains the one and only responsible towards Intervet for the perfect execution of the Order, also for the subcontracted part. The Supplier is liable for any damage that may be caused to Intervet or to third parties due to facts that are in any case attributable to the subjects to whom subcontracted activities have been entrusted. The Supplier undertakes, also according to Article 1381 of the Italian Civil Code, to have the third subcontractor observe all the obligations deriving from this Order and from the Conditions. The Supplier undertakes to hold Intervet harmless from any third-party claims for facts and faults attributable to the subcontractor or its auxiliaries. The indemnity and indemnification obligation referred to in this point will remain in force until the time limits for the relative actions of the third parties have expired, continuing to have effect beyond the expiration of this Order. However, it is excluded that Intervet must bear higher costs due to possible subcontracts. Therefore, the Supplier will directly pay the subcontractors all the fees due to them, with the exclusion of any solidarity of Intervet in relation to the obligations towards the subcontractors, except for what is compulsorily provided for by law. The Order was issued in consideration of the Supplier's technical capabilities. The relationship established with the Order is therefore not transferable, either in whole or in part, without the prior written consent of Intervet. In the event of the transfer of the relationship established with the Order, the Supplier undertakes to inform the transferee of the Conditions. The Supplier is in any case held liable to Intervet for the execution by the third party transferee of the Order. To this end and in derogation of the provisions of art. 1408 co. 3 of the Italian Civil Code, Intervet must inform the Supplier of the transferee's non-fulfillment within 90 (ninety) days of becoming aware of it. 13) Confidentiality The Supplier is aware of the fact that all information relating to the Order and to Intervet, which have been made available by the latter or which in any case became known in the execution of the Order, including the secret information to the of the articles 98 ss. of the Industrial Property Code, constitute confidential information ("Confidential Information").
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Samples: General Conditions of Purchase
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.della categoria prevalente fino al 30%, fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche di cui al
2. L’AppaltatoreAi sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate.
34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione il certificato della Camera di commercio dei subappaltatori, ovvero in sostituzione le correlate autocertificazioni previste dall’art.89 del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6D. Lgs. 6 settembre 2011, resa dall’impresa subappaltatricen. 159, documenti e smi, che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente.
76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati o autocertificazioni di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno.
87. L’Appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5.
98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.
109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditiziaÈ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.
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Samples: Contratto D’appalto
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Previa autorizzazione scritta Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del Committentepresente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, ai sensi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dall’art. 106, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2comma 1, lettera d) del D.Lgs. L’Appaltatore, in caso 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto ancorché autorizzato dal Committentesi applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, non 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato da dalla responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatesubappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il Committente sarà subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in ogni caso autorizzato presenza di qualsiasi atto diretto a esercitare direttamente o tramite persona nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di propria fiducia risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i controlli e le verifiche subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 166280 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3società o consorzio. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle Le disposizioni di cui al comma 8 all’art. 105 del presente articolo.
4D. Lgs. Per 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese subappaltatrici riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è richiestoregolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 11 106, comma 1 della legge 125/20151), l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00lettera d), punto 2) del D.Lgs. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato 50/2016 e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto