Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. 2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. 3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata armonizzata a quella prevista dai vari CCNL c.c.n.l. adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03alla D.Lgs. n. 276/2003, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85dalla legge n. 190/1985, la distinzione tra quadri, perso- nale personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL c.c.n.l. delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione l'identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazionetrasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNLc.c.n.l. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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Classificazione del personale. 1Il personale dipendente delle aziende applicanti il presente contratto collettivo è suddiviso in 8 livelli retributivi per la categoria “personale sanitario, impiegati ed operai” e 3 livelli per la categoria “Quadri”, come di seguito indicato: - Quadro Fascia A - Quadro Fascia B - Quadro Fascia C - Livello H - Livello G - Livello F - Livello E - Livello D - Livello C - Livello B - Livello A In questa categoria vanno inquadrati i dipendenti con responsabilità ed autonomia di direzione, competenza proget- tuale e gestionale, nell’ambito di direttive generali emanate secondo indirizzi formulati dall’azienda. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatriciTitolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento e/o titolo abilitante all’esercizio della professio- ne, e/o titolo professionale specialistico. In questa categoria rientrano le figure di: direttore sanitario e direttore tecnico con funzioni di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2direzione sanita- ria. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale In questa categoria vanno inquadrati i dipendenti con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali funzioni ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica elevato contenuto professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema con responsabilità di inquadramento del presente CCNLsettore. Quanto sopraTitolo di studio richiesto, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme le funzioni sanitarie, laurea magistrale o da vecchio ordinamento e/o titolo abilitante all’esercizio della professione e/o titolo professionale specialistico. In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo: direttore tecnico, direttore tecnico di classificazione struttura a branca unica, direttore di settore.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Comparto Privato Sanitario E Sociosanitario
Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata armonizzata a quella prevista dai vari CCNL Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione l'identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazionetrasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNLCcnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter po- ter essere armoniz- zata armonizzata a quella prevista dai vari CCNL Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi gran- di aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali professiona- li posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione distinzio- ne tra quadri, perso- nale personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme nor- me (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento riferi- mento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti re- golamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL Ccnl delle imprese utilizzatriciuti- lizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l’as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa nor- mativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione classifica- zione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti emer- genti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazionetrasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa organizza- tiva e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNLCcnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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Classificazione del personale. 1E’ opportuno segnalare che anche in questo caso, come già in effetti evidenziato per le modifiche intervenute nell’articolo 1 del CCNL, le parti stipulanti hanno riconosciuto dignità alla cooperazione sociale di tipo B attraverso il rinvio al secondo livello della possibilità di trovare, nell’ambito dei processi di inserimento lavorativo, ulteriori soluzioni che rispondano alle molteplici attività svolte dalle cooperative sociali. La classificazione unica Oltre a questo passaggio significativo, si segnala: ⮚ l’inserimento di alcuni nuovi profili professionali. In categoria A1 – addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, includendo in questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell’ambito di specifiche istruzioni fornite. In categoria B1 - Addetto dell’accoglienza non formato e In categoria C1 – Operatore sociale dell’accoglienza. In categoria C3 – Capo squadra (in sostituzione di capo operaio/a). In categoria D2 – operatrice/ore dei lavoratori in somministrazione servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6. Nelle categorie E1 e E2 – Coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi semplici (E1) e di unità operativa e/o servizi complessi (E2). ⮚ E’ stata introdotta una indennità di funzione, pari a 50 Euro per poter l’affiancamento all’inserimento lavorativo. Tale indennità potrà essere armoniz- zata riconosciuta al lavoratore a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatricicui la direzione aziendale assegna una temporanea funzione di affiancamento rispetto ai progetti di inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati. ⮚ E’ stato riconosciuto agli operatori dei servizi all’infanzia, di cui al D.Lgs 276/03istruzione e della continuità educativa, è raggruppata un impegno orario tra il 2% ed il 6% dell’orario di lavoro svolto per alcune attività in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2back office meglio declinate nel testo dell’accordo. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente Per la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale tali previsioni, il CCNL ha poi rinviato alla contrattazione di secondo livello, facendo salvi gli accordi in relazione ai processi di tra- sformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unicaessere.
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Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata armonizzata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge n. 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione l'identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazionetrasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. CCNL Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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Classificazione del personale. 1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata armonizzata a quella prevista dai vari CCNL Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazionetrasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNLCcnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
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