ATTIVITA' SINDACALE. Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti CCNL stipulati dalle XX.XX. dei Lavoratori con Consilp- Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di Xxxxx;
ATTIVITA' SINDACALE. Premessa
ATTIVITA' SINDACALE. (Delegato aziendale)
ATTIVITA' SINDACALE. (Permessi attività sindacale) Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso. I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
ATTIVITA' SINDACALE. DELEGATO AZIENDALE
Articolo 34 (1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
ATTIVITA' SINDACALE. (Permessi attività sindacale) Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che presso il 2° livello di contrattazione regionale e/o il 2° livello di contrattazione di area turistica potranno essere determinate modalità di utilizzo per 12 ore di assemblea e per ulteriori 8 (otto) ore. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso. I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
ATTIVITA' SINDACALE. Art. 35 (Delegato aziendale)
1. Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
2. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Art. 36 (Dirigenti sindacali)
1. Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
2. L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui alle lettere a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
3. Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
5. Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
6. Il mandato di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto ...
ATTIVITA' SINDACALE. 0.xx r.s.u. ed i rappresentanti delle XX.XX. hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, situato in ogni scuola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così le responsabilità legali 2.l’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alla rappresentanze interne sono curate dalle R.S.U. 0.xx materiale inviato per l’affissione dalle XX.XX. tramite posta, fax o via telematica, è affisso all’albo sindacale a cura dell’Amministrazione
4.a richiesta la r.s.u. ed i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un armadietto situato nell’ufficio della segreteria amministrativa
ATTIVITA' SINDACALE. Art. 8 (Permessi per attività sindacale)
Art. 9 (Rappresentanze sindacali - Rappresentanze sindacali unitarie)
ATTIVITA' SINDACALE. Premessa Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti cc.cc.n.l. stipulati dalle XX.XX. dei lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con CIPA; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di legge; Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Professioni intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "settore"; Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "Validità e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "Relazioni sindacali" e più in generale in tema di "Modello di struttura contrattuale"; Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali; In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "relazioni sindacali".