ATTIVITA' SINDACALE Clausole campione

ATTIVITA' SINDACALE. Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti CCNL stipulati dalle XX.XX. dei Lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di Xxxxx;
ATTIVITA' SINDACALE. Art. 35 (Delegato aziendale)
ATTIVITA' SINDACALE. Premessa
ATTIVITA' SINDACALE. Art. 14 (Permessi attività sindacale) Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che presso il 2° livello di contrattazione regionale e/o il 2° livello di contrattazione di area turistica potranno essere determinate modalità di utilizzo per 12 ore di assemblea e per ulteriori 8 (otto) ore. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso. I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
ATTIVITA' SINDACALE. Premessa (Permessi per attività sindacale)
ATTIVITA' SINDACALE. Articolo 8
ATTIVITA' SINDACALE. Art. 8 (Permessi per attività sindacale)
ATTIVITA' SINDACALE. Delegato aziendale
ATTIVITA' SINDACALE. Articolo 13
ATTIVITA' SINDACALE. Premessa Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti cc.cc.n.l. stipulati dalle XX.XX. dei lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con CIPA; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di legge; Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Professioni intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "settore"; Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "Validità e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "Relazioni sindacali" e più in generale in tema di "Modello di struttura contrattuale"; Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali; In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "relazioni sindacali".