Clausola arbitrale. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità spettantegli. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
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Clausola arbitrale. Mancando l’accordo In caso di controversia sulla liquidazionenatura, questa è deferita causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a due perititermine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parteparte ed il terzo di comune accordo. Tali peritiLa Parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, persistendo il disaccordoa mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla atto di nomina del proprio arbitro. L’altra Parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle Parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di nomina del secondo arbitro, il terzo perito la scelta è fattache presiederà il Collegio. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, ad istanza della parte più diligentequest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Tribunale competenteConsiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese. Ciascuna delle parti Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la spesa del proprio peritometà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraenteove ne riscontri l’opportunità, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da lei dovuta dall’indennità spettantegli. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di Collegio può intanto concedere una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighiprovvisionale sull’indennizzo. Le imprese assicuratrici hanno convenuto decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di affidarne la delega alla Società designata legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in frontespizio della presente polizza; di conseguenzaapposito verbale, tutti i rapportida redigersi in doppio esemplare, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e uno per conto di tutte le Società coassicuratriciognuna delle Parti. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le quote delle CoassicuratriciParti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
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Clausola arbitrale. Mancando l’accordo È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. (Cauzione definitiva) L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro (in lettere), □□□in cifre), a mezzo ………………………………….. che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla liquidazionetutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dedicati al presente appalto. Il Comune può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa è deferita a due periti, uno per sia venuta meno in tutto o in parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità spettantegli. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischioinottemperanza, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltàreintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. (Polizza assicurativa) L’“Appaltatore” si impegna, una volta liquidata l’indennitàai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e degli art.16 e 18 del capitolato speciale d’appalto, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, a costituire apposite polizze di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenzaassicurazione, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto comprensive di tutte le Società coassicuratricigaranzie e le condizioni previste dagli artt. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi 16 e 18 del capitolato speciale d’appalto. L’Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e degli art.16 e 18 del capitolato speciale d’appalto, polizze di assicurazione comprensive di tutte le garanzie e le condizioni previste dall’artt. 16 e 18 del capitolato speciale d’appalto, emesse in data ……… da ………..ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.data ……… da ………..
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Samples: Contratto Di Appalto Lotto 2
Clausola arbitrale. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità spettantegli. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. L’assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all’IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all’atto della stipula della vigente assicurazione. Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Clausola arbitrale. Mancando l’accordo In caso di controversia sulla liquidazionenatura, questa è deferita causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a due perititermine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parteparte ed il terzo di comune accordo. Tali peritiLa Parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, persistendo il disaccordoa mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla atto di nomina del proprio arbitro. L’altra Parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle Parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di nomina del secondo arbitro, il terzo perito la scelta è fattache presiederà il Collegio. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, ad istanza della parte più diligentequest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Tribunale competenteConsiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese. Ciascuna delle parti Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la spesa del proprio peritometà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraenteove ne riscontri l’opportunità, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da lei dovuta dall’indennità spettantegli. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di Collegio può intanto concedere una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighiprovvisionale sull’indennizzo. Le imprese assicuratrici hanno convenuto decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di affidarne la delega alla Società designata legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in frontespizio della presente polizza; di conseguenzaapposito verbale, tutti i rapportida redigersi in doppio esemplare, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e uno per conto di tutte le Società coassicuratriciognuna delle Parti. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le quote delle CoassicuratriciParti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
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Clausola arbitrale. Mancando l’accordo sulla liquidazioneTutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, questa comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all’altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Xxxxxxxxxxx, l’Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è deferita a rivolto l’invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell’Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l’Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia su ricorso dell’Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due peritiArbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligentedi entrambi gli Arbitri, dal Presidente del Tribunale competentedella Camera di Commercio di Brescia, salvo il disposto dell’Art. 810 - ultimo comma – C.P.C. Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno. Ciascuna delle parti Parti sostiene la spesa le spese del proprio perito, quella Arbitro; quelle del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità spettantegliArbitro sono ripartite a metà. L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo Sede dell’arbitrato in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle CoassicuratriciBrescia.
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