Clausola penale. Qualora l’Aggiudicatario non provveda a consegnare i farmaci entro il termine di cui all’art. 4 del Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura di ciascuna azienda mandante, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialita' Medicinali, Farmaci Equivalenti E Prodotti Parafarmaceutici
Clausola penale. Qualora l’Aggiudicatario non provveda a consegnare i farmaci entro il termine di cui all’art. 4 del CapitolatoLa mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contradditorio con la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardoditta aggiudicataria, comporterà l’applicazione delle penali specificate nel Capitolato Speciale. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende sanitarie e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria cheallo stesso applicate a qualsiasi titolo, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazionenonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale, potrà presentare le proprie deduzioniper qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sulla garanzia definitiva. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate Si rimanda comunque a decorrere dall'inizio dell'inadempimentoquanto previsto dal Capitolato speciale. La penale ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio. Le singole Aziende non risponderanno di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un’adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine le Aziende da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti. Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale. Le Aziende del SSR, per mezzo dei loro incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile dell’Impresa, potranno eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui le pervengano segnalazioni di disservizi. L’aggiudicatario si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli. Dell’esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà cumulativamente essere utilizzato dall’Azienda del servizio sanitario regionale per gli eventuali provvedimenti e complessivamente eccedere determinazioni di competenza. I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il 10% dell’ammontare annuale della fornitura servizio, dovranno essere tempestivamente adottati. Tutte le contestazioni di ciascuna azienda mandanteinadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell’Impresa si intenderanno fatte direttamente all’appaltatore titolare. Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione di diritto del Contrattonullità (art. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto105 D.lgs. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto50/2016).
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Clausola penale. Qualora l’Aggiudicatario non provveda Eventuali inadempienze e/o violazioni degli obblighi contrattuali, comunque accertati, da parte dell’Appaltatore saranno soggetti all’applicazione delle seguenti penali: ⮚ interruzione temporanea del servizio per cause imputabili all’Appaltatore: applicazione di una penale pari a consegnare i farmaci entro € 5.000,00 per ogni inadempimento; ⮚ difformità delle forniture di mangimi e lettiere dalla campionatura presentata: applicazione penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento; ⮚ mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste in merito a tutte le richieste ufficiali pervenute all’Appaltatore da parte dell’Amministrazione Appaltante: applicazione penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento; ⮚ mancato rispetto da parte del personale addetto delle norme di sicurezza e di tutela degli ambienti e degli animali: applicazione penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempimento; ⮚ mancato rispetto da parte del personale addetto della riservatezza in merito alle informazioni acquisite nello svolgimento del servizio: applicazione penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempimento. In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di cui all’artdieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell’infrazione da parte dell’Amministrazione, quest’ultima potrà provvedere a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 4 In tale ultimo caso, l’Appaltatore dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si applica l’art. 113 bis del Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una D.Lgs. 50/2016. L’importo massimo della penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere superare il 10% dell’ammontare annuale della fornitura dell’importo contrattuale previsto per il periodo di ciascuna azienda mandante, a pena di 24 mesi. Raggiunto tale limite si procederà alla risoluzione di diritto in danno del Contrattocontratto. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere Saranno in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento per l'eventuale del maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contrattosubito dal CRO conseguente al ritardo e/o inadempimento imputabile all’Appaltatore.
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Samples: www.cro.sanita.fvg.it
Clausola penale. Qualora l’Aggiudicatario non provveda Anche nei contratti di leasing traslativo è contenuta spesso la clausola, già vista con riferimento al leasing di godimento, che attribuisce al locatore il diritto, nel caso di risoluzione del contratto, di trattenere i canoni pagati e di riscuotere tutti i canoni scaduti prima della risoluzione del contratto, nonché tutti o parte dei canoni successivi a consegnare i farmaci entro tale risoluzione scadenti fino alla fine del contratto. Come già detto tale clausola è da qualificarsi come clausola penale e quindi il termine Giudice Delegato del fallimento o eventualmente il Giudice Istruttore della causa eventualmente instaurata dal curatore in sede civile ordinaria opererà la riduzione equitativa della penale ai sensi dell’art. 1384 del C.C. A tal fine è opportuno che il curatore predisponga come parametro di cui all’artriferimento il calcolo dell’equo compenso e dell’eventuale risarcimento del danno. 4 In alcuni casi, invece, il contratto prevede che la Società di leasing, a seguito della risoluzione del Capitolatocontratto, proceda alla ricollocazione sul mercato del bene con conseguente detrazione dell’importo realizzato dall’ammontare complessivo attualizzato dei canoni 9 Ciò, ad esempio, ha luogo quando il fallito o gli amministratori della Società fallita fanno riscattare il bene da un soggetto diverso dal conduttore, facendo in tal modo beneficiare un soggetto estraneo al rapporto contrattuale originario che così fruisce impropriamente delle anticipazioni di prezzo fatte dalla fallita. scaduti e a scadere, compreso il valore di riscatto finale, oppure con versamento dell’eventuale differenza all’utilizzatrice. Anche questo tipo di clausola può in realtà determinare un ingiustificato depauperamento patrimoniale dell’utilizzatrice in quanto ogni qualvolta il valore di mercato del bene si prospetta maggiore della sommatoria attualizzata dei canoni (scaduti e a scadere), la Stazione Appaltante potrà Società di leasing non ha alcun effettivo interesse a trovare una collocazione del bene economicamente ottimale. È pertanto necessario, anche in questo caso, che il curatore richieda l’applicazione dell’art. 1526 c.c., determinando il valore del bene mediante una perizia asseverata. Nel seguito viene descritta la metodologia economico-finanziaria da applicare una penale pari per motivare quantitativamente la decisione se subentrare o sciogliersi dal contratto. Se il contratto di leasing viene analogicamente assimilato al contratto di vendita con riserva di proprietà, l'algoritmo decisionale sarà costituito dalla somma algebrica tra il montante dei canoni pagati che il concedente deve restituire al fallimento e l'equo compenso (costituito dalla perdita di valore del bene più la remunerazione ad € 100,00 un tasso congruo dell'investimento effettuato dal concedente) che il fallimento deve corrispondere al concedente. Se il contratto di leasing viene analogicamente assimilato al contratto di mutuo, l'algoritmo decisionale sarà costituito dalla somma algebrica tra l'importo realizzabile attraverso la vendita del bene ed il valore attuale dei pagamenti da effettuare alla società di leasing per ciascun giorno poter acquisire la proprietà del bene. Va da sé che in entrambi i casi la regola decisionale di ritardoconvenienza economica per il curatore a scegliere il subentro o lo scioglimento impone che la corrispondente cifra di merito ottenuta sia positiva. Le inadempienze contrattuali Infine, verrà dimostrato che daranno il primo o il secondo algoritmo danno luogo all'applicazione delle penali allo stesso risultato finale. La dicotomia tra leasing di godimento e leasing traslativo è giuridicamente irrilevante nel caso in cui il curatore decida di subentrare nel contratto di leasing. Infatti, in base ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria cheprincipi generali, nel termine il contratto di 10 (dieci) giorni leasing rimane sospeso dalla data di dichiarazione del fallimento dell'utilizzatore del bene fino al momento in cui il curatore, debitamente autorizzato dal Giudice Delegato previo parere del Comitato dei Creditori, subentra nel rapporto contrattuale sospeso fino a quella data10. In questo caso il contratto riprende ad esplicare i propri effetti come se non si fosse mai interrotto. In particolare, il curatore: • deve pagare in prededuzione tutte le rate scadute dopo la data della comunicazionesentenza di fallimento; • deve pagare in prededuzione tutte le rate non scadute alle date prestabilite; • deve pagare le rate scadute (e non pagate) anteriori alla data di fallimento11. E' importante osservare che il curatore, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura di ciascuna azienda mandante, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienzasubentro nel contratto di leasing, procederà all’escussione ha tutto l'interesse di ottenere il riscatto anticipato del bene con una riduzione dell'importo da pagare per acquisirne la proprietà determinata calcolando il valore attuale delle rate non ancora scadute (si veda l'art. 73 L.F.). 10 Inoltre, si osservi che ai sensi dell'art. 72 della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi L.F. il venditore può dare impulso alla ricezione decisione del curatore richiedendo al Giudice Delegato di fissare un termine perentorio al curatore per l'effettuazione della comunicazione. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante decisione di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà subentro nel contratto o di dichiarare risolto il Contrattoscioglimento dallo stesso.
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Samples: dipartimenti.unicatt.it
Clausola penale. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 29, qualora la Banca compia inadempienze gravi, valutate anche ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero ripetute, l'Ente avrà facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Qualora l’Aggiudicatario ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. Qualora la Banca non provveda a consegnare i farmaci entro ripristinare con immediatezza il termine servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l’Ente, con provvedimento della stessa autorità che ha approvato il contratto, potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiari di cui all’art. 4 del Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria chevolersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel termine caso di: - mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto; - mancato rispetto dei termini contenuti nella dichiarazione di 10 offerta (dieci) giorni dalla data Allegato 1), ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario; - frode e/o di grave negligenza da parte della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimentoBanca. La penale comunque non Banca potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale chiedere la risoluzione della fornitura di ciascuna azienda mandante, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; presente convenzione: in caso di incapienzaimpossibilità ad eseguire il servizio oggetto della presente convenzione, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi conseguenza di causa non imputabile alla ricezione della comunicazionestessa Banca, secondo il disposto dell'art. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto1672 c.c.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa Dell'automobile Club Ferrara