Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ - con il trattamento di cui all'articolo all’articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo dell’ac- cordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente impli- citamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ - a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenzacaren- za) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma com- ma 5 del presente accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo all'articolo 3 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ di 13ª e 14^ 14ª mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ ecc.); a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo all'articolo 3 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1, comma 5 del dei presente accordo.
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Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ - con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo all'articolo 3 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ di 13ª e 14^ 14ª mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ - a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo all'articolo 3 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° 1º gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1, comma 5 del dei presente accordo.
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Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ • con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ • a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Samples: Contratto Nazionale