OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Clausole campione

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE a) L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016; b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare: 1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.. c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima. d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto; 2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura. f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni. i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai ...
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L’Appaltatore DEVE osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore DEVE pertanto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore DEVE continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto nell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell’aggiudicatario. E’ a carico dell’aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante i tecnici impegnati nelle attività previste nel presente capitolato. Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e seguenti. L’inosservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori determina l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento dei contratti del Comune di Ferrara. L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l’aggiudicatario. L’aggiudicataria è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato. L’aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L’Appaltatore DEVE osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore DEVE continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Il Fornitore garantisce che l'esecuzione delle Attività sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadrati nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri Ausiliari previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi ed all'esibizione, su richiesta di Telespazio, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi. Per consentire, sotto la responsabilità del Fornitore, l'accesso degli Ausiliari presso le sedi di Telespazio, alle condizioni previste dalle norme di sicurezza di Telespazio stessa, il Fornitore si impegna a comunicare in anticipo l'elenco nominativo completo delle persone che dovranno accedere a dette sedi. In caso di accesso di personale straniero presso le sedi di Telespazio, il Fornitore dovrà adempiere a quanto sopra stabilito, provvedendo inoltre a comunicare a Telespazio gli estremi di un documento di riconoscimento con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre 10 giorni prima dell’ingresso di detto personale. La violazione delle obbligazioni di cui ai precedenti commi comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordine, fatto salva la facoltà di Telespazio di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, anche in caso di eventuale responsabilità solidale con il Fornitore.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. 1. Anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, in caso di aggiudicazione, il Concessionario valuterà l’assunzione e l’utilizzazione, in via prioritaria, per l’espletamento dei servizi, del personale precedentemente adibito al servizio (quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario) a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante e con l’applicazione da parte dello stesso dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 2. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 3. Il Concessionario è tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. 4. Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Concessionario dovrà tener conto della situazione climatica presente negli edifici oggetto del servizio che possono presentare delle situazioni di discomfort termico, provvedendo alle misure organizzative e preventive per limitare i disagi del proprio personale. La Fondazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui al presente comma.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Nell’espletamento delle prestazioni appaltate, l’Aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. • L’aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per categoria. • Per CCNL e contratti integrativi si intendono quelli dello specifico settore di attività della formazione musicale e strumentali delle scuole di musica. Per accordi integrativi locali si identificano quelli stipulati in sede provinciale delle Scuole private laiche. • Compete al gestore curare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti norme tutela dei lavoratori, essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. L’Aggiudicataria dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Il personale impiegato nell esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato e competente in merito all espletamento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore, fornito di mezzi e attrezzature, anche personali, idonei e di abbigliamento consono alla mansione. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Limpresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/ 2007 e D.Lgs. 81/ 2008 e ss.mm.ii.), impegnandosi a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. Art. 20 – Esecuzione in pendenza di stipula Art. 21 – Spese contrattuali