Indennità mensile Clausole campione

Indennità mensile. 1. Le misure vigenti dell’indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l’anno 2020 dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile Incrementi mensili lordi Nuove misure mensili dell'indennità mensile
Indennità mensile. Con riferimento all’Operazione di Finanziamento, l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestarle, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo all’Operazione di Finanziamento in essere con la Contraente
Indennità mensile. La somma dovuta dalla Società al Beneficiario in caso di Sinistro (indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione) per Inabilità Totale Temporanea, Perdita d’Impiego Involontaria e Ricovero Ospedaliero.
Indennità mensile. 1. Le misure dell’indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo- contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previste all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 sono retrodatate ed incrementate a decorrere dal 1° marzo 2007 nei seguenti importi mensili lordi: Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche In men 1°m crementi sili lordi dal arzo 2007 (euro) Nuove misure mensili lorde dal 1°marzo 2007 (euro) SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO 26,10 362,40 XXXXXXXXX DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO 26,10 362,40 XXXXXXXXX DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 23,72 337,80 COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV. 23,72 337,80 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO 23,72 337,80 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 17,95 280,30 VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 17,95 280,30 SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO 26,10 362,40 XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO 26,10 362,40 XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO 23,72 337,80 COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV 23,72 337,80 COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO 23,72 337,80 COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO 17,95 280,30 VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO 17,95 280,30 FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. 26,10 362,40 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE- VICEDIRIGENTE 26,10 362,40 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE 26,10 362,40 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE 23,72 337,80 FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. 26,10 362,40 FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE 26,10 362,40 FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE 26,10 362,40 FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE 23,72 337,80 ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE 17,95 280,30 ASSISTENTE CAPO 17,95 280,30 ASSISTENTE 17,95 280,30 OPERATORE ESPERTO 14,35 243,90 OPERATORE PROFESSIONALE 14,35 243,90 OPERATORE TECNICO 11,42 213,80 OPERATORE 11,42 213,80 2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per dodici mensilità. 4. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007.
Indennità mensile. 1. E’ confermata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005 e dell’art. 64, comma 1 e comma 5, del CCNL 19.04.2018 la corresponsione dell’indennità accessoria mensile pari ad € 140,00 lordi, erogata per 12 mensilità. 2. Detta indennità mensile accessoria è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa trasversali in Ateneo, definiti nel Piano Integrato 2021-2023; a tali obiettivi concorre tutto il personale tecnico-amministrativo, come individuato all’art. 1, punto 1). 3. Eccezionalmente per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 la somma di € 1.382.383,59 è destinata a compensare e premiare lo sforzo organizzativo di ciascun lavoratore che, sia in presenza che in modalità agile, ha contribuito al miglioramento di alcuni target degli obiettivi trasversali di Ateneo rispetto a quelli già fissati nel Piano Integrato 2021-2023. A tal fine è prevista la corresponsione di un incremento medio pro capite mensile della predetta indennità pari a € 70,63, che soggiace alle stesse norme e condizioni applicate alla suddetta indennità ex art. 41.

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  • Indennità L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne RB Group, le sue controllate e/o affiliate, nonché tutti i suoi funzionari, amministratori, soci e/o azionisti, dipendenti e/o agenti, da qualsiasi rivendicazione, pretesa, causa, azione, controversia, danno, costo o addebito di qualunque tipo derivante da: (a) falsità o comunque violazione relativa a dichiarazioni, garanzie o impegni stabiliti e derivanti dal presente Contratto; (b) materiali pericolosi associati ai Macchinari o contaminazioni derivanti da eventuali perdite, fuoriuscite o difetti di funzionamento dei Macchinari; (c) carenze nella produzione della documentazione richiesta allo scopo di denominare o registrare qualsiasi componente dei Macchinari da parte del relativo acquirente; (d) gravami connessi alla carenza dei titoli necessari ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, ovvero derivanti da imposte o dazi doganali dovuti con riferimento ai Macchinari considerati nella loro interezza ovvero per singole parti; (e) pagamenti da parte di RB Group causati da eventuali spese, privilegi o altri interessi registrati o non registrati rivendicati dai creditori o da qualsiasi persona o autorità in relazione ai Macchinari, indipendentemente dal fatto che siano stati rivelati o no, al fine di cancellare il titolo sui Macchinari; (f) qualunque carenza nella conformità con le normative rilavanti e applicabili in materia ambientale; (g) uso improprio da parte dell'Utente del Marketplace; (h) qualsiasi tassa, costo o spesa derivante dalla inosservanza da parte dell'Utente di leggi o regolamenti relativi alla transazione; e (i) qualsiasi condotta colposa o dolosa e/o altrimenti illecita dell'Utente in relazione al Contratto.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Caratteristiche della fornitura La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità, per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. La fornitura deve comprendere, pena esclusione, oltre ai diagnostici: 1. I calibratori, se previsti dalla metodologia analitica, in numero congruo alle esigenze derivanti dalle specifiche di calibrazione della metodologia analitica. 2. I campioni di controllo per il controllo interno di qualità, su due livelli, come riportato nelle specifiche tecniche del lotto da eseguirsi anche più volte al giorno 3. I consumabili e tutti gli altri materiali necessari al funzionamento del sistema, inclusa la carta e le cartucce e i toner per le stampanti, i ricambi per le manutenzioni periodiche, ecc. 4. quanto riportato nei punti 1,2,3 dovrà essere ricompreso nel costo del reagente ovvero offerto in sconto merce. 5. Iscrizione a VEQ, su indicazione dell’azienda partecipante e/o a scelta dell’utilizzatore. (se non disponibile – relazionare) 6. La strumentazione analitica nuova di fabbrica. 7. Il gruppo statico di continuità per ciascun analizzatore offerto 8. L’ interfacciamento della strumentazione con il sistema informatico del laboratorio, con le modalità descritte nel lotto e comprensivo dell’hardware necessario 9. Work Station aggiuntiva composta da: PC (o portatile, ove richiesto, con prestazioni simili), STAMPANTE LASER, STAMPANTE BAR CODE, LETTORE LASER BAR CODE .. 10. Tutto il materiale riguardante il punto 8, 9 e tutte le opere murarie, impiantistiche e microclimatiche eseguite dalla ditta aggiudicataria per l’adeguamento dei locali dovranno rimanere, al termine dell’appalto, di proprietà della Asl, fermo restando l’obbligo della manutenzione da parte della Ditta aggiudicataria fino a tale data.

  • Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrà fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dell’utente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (“Aggiornamento”) e a seguito di tale fornitura l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dell’installazione o dell’attivazione dell’aggiornamento. Ogni Aggiornamento verrà considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia l’aggiunta che l’eliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalità offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerà il contenuto, le caratteristiche e le funzionalità della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire all’utente la possibilità di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire l’installazione o l’attivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finché l’utente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento all’utente. Il Fornitore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione più recente, o Aggiornamenti che supportino l’utilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi. L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.