Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’articolo 1910 Codice Civile l’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, che coprano le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti.
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Samples: Assicurazione Ramo Elementare, Assicurazione Ramo Elementare, Polizza/Convenzione Della Responsabilità Del Dipendente Per Colpa Grave