Common use of Coesistenza di altre assicurazioni Clause in Contracts

Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’articolo 1910 Codice Civile l’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, che coprano le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti.

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Samples: Assicurazione Ramo Elementare, Assicurazione Ramo Elementare, Polizza/Convenzione Della Responsabilità Del Dipendente Per Colpa Grave