Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile l’obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
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Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile l’obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro e/o Circostanza. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
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Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile l’obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
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