Common use of Collaudo dei servizi Clause in Contracts

Collaudo dei servizi. 1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico (“collaudo 3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. 4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. 5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. 6. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

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Collaudo dei servizi. 1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico (“collaudocollaudo funzionale”) e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio. 3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. 4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. 5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. 6. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

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Collaudo dei servizi. 1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico (“collaudo 3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le Le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. 4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. 5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dovranno includere sia il collaudo dei servizi contrattuali ecomprese, quindise possibile, le procedure di inizio dei servizifatturazione e rendicontazione, salvo diverso accordo tra sia la verifica a campione degli indicatori di qualità del servizio (QoS) precedentemente identificati. Le relative specifiche dovranno essere presentate nell’Offerta Tecnica. In ogni caso il collaudo stesso va sempre valutato con riferimento al servizio “end-to-end” reso all’utente finale. L’Amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di indicare criteri e modalità proprie di collaudo che a suo insindacabile giudizio rispondano in modo più compiuto all’esigenza di verificare il servizio finale ricevuto. Entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione l’Amministrazione Contraente aggiudicatrice comunicherà al Fornitore l’accettazione delle specifiche di collaudo presentate in sede di Offerta, con le eventuali osservazioni ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. 6integrazioni. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Il Fornitore dovrà sostituire consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice un documento contenente le specifiche, in forma definitiva, entro i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superatodieci giorni successivi, salve in ogni caso pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 7alla sezione 6. Le Amministrazioni Contraenti Il predetto collaudo sarà eseguito dall’Amministrazione aggiudicatrice, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. La Commissione di collaudo sarà nominata dall’Amministrazione aggiudicatrice oppure, in alternativa, potrà essere richiesto al Fornitore di effettuare il collaudo del servizio, sulla base delle specifiche precedentemente definite, attraverso una propria commissione interna e di produrre, a completamento della fase di collaudo, la Consip S.p.A.relativa documentazione di riscontro (autocertificazione) identificando nominativamente i componenti della commissione che dovranno sottoscrivere la documentazione prodotta. Potrà anche essere richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice la composizione di una commissione mista costituita da personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e del Fornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad effettuare un collaudo presso le singole Amministrazioni/Enti contraenti che lo richiederanno, per quanto anche non in contraddittorio, e dallo stesso garantito e autocertificato nel suo esito positivo, salve, in ogni caso, modifiche normative in materia. L’Amministrazione aggiudicatrice e/o le Amministrazioni/Enti contraenti si riservano il diritto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. Nel caso di esito positivo del collaudo condotto presso ciascuna Amministrazione/Ente, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o dell’autocertificazione verrà considerata quale data di accettazione ed attivazione dei servizi oggetto della fornitura, e, quindi di inizio dell’erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo la Commissione darà comunicazione al Fornitore delle relative motivazioni. Il collaudo dovrà essere nuovamente effettuato nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione: in tale periodo il Fornitore dovrà provvedere a mettere a punto tutti quegli aspetti del servizio che la Commissione non ha ritenuto conformi alle specifiche. Resta comunque ferma la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di applicare le penali previste nella successiva sezione 6 nel caso di esito negativo e/o mancato collaudo.

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Collaudo dei servizi. 1Le specifiche delle prove di collaudo, da presentare nell’ambito del Piano di Qualità, dovranno includere sia il collaudo dei servizi comprese le procedure di fatturazione e rendicontazione, sia la verifica a campione degli indicatori di qualità del servizio (QoS) precedentemente identificati. Con Le relative specifiche dovranno essere presentate nell’Offerta Tecnica. In ogni caso il collaudo stesso va previsto anche in condizioni di roaming nazionale, se tale modalità di servizio è prevista, e comunque, sempre valutato con riferimento al servizio “end-to-end” reso all’utente finale. L’Amministrazione Aggiudicatrice sarà comunque libera di indicare criteri e modalità proprie di collaudo che a ciascun contratto attuativo suo insindacabile giudizio rispondano in modo più compiuto all’esigenza di verificare il servizio finale ricevuto. Entro dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, il l’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà al Fornitore si obbliga a propria cural’accettazione delle specifiche di collaudo presentate in sede di Offerta, spese e rischiocon le eventuali osservazioni ed integrazioni. Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Aggiudicatrice un documento contenente le specifiche, ad eseguire la fornitura e/o in forma definitiva, entro i servizi nella misura espressamente richiesta dieci giorni successivi. Tale documento, una volta approvato dall’Amministrazione ContraenteAggiudicatrice, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione rappresenterà una guida per la verifica Commissione di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 collaudo. Per l'esecuzione delle verifiche previste dalle procedure di collaudo dei servizi sarà realizzata, a carico del Capitolato Tecnico (“collaudo 3. Con riferimento al singolo contratto attuativoFornitore, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo una piattaforma tecnica, di seguito denominata Test Bed, strutturata in modo da consentire l'esecuzione delle verifiche funzionali per tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo della Convenzione. Il Fornitore dovrà realizzare la piattaforma di Fornitura Test Bed presso sedi individuate a propria cura e distribuite sul territorio nazionale, in modo tale da costituire un campione rappresentativo delle situazioni dell’utenza delle Amministrazioni/Enti, fornendo anche il personale e la strumentazione necessari per la verifica l’esecuzione delle prove. Il predetto collaudo sarà eseguito dall’Amministrazione Aggiudicatrice, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a questo ultimo con un congruo anticipo. La Commissione di collaudo sarà nominata dall’Amministrazione Aggiudicatrice oppure potrà essere richiesto, in alternativa, al Fornitore di effettuare il collaudo del servizio, sulla base delle specifiche precedentemente definite, attraverso una propria commissione interna e di produrre, a completamento della funzionalità (“collaudo fase di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. 4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. 5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data relativa documentazione di riscontro (autocertificazione) identificando nominativamente i componenti della commissione che dovranno sottoscrivere la documentazione prodotta. Potrà anche essere richiesta dall’Amministrazione Aggiudicatrice la composizione di una commissione mista costituita da personale dell’Amministrazione Aggiudicatrice e del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dei servizi contrattuali eFornitore. Il Fornitore è tenuto altresì ad effettuare un collaudo presso le singole Amministrazioni/Enti contraenti, quindianche non in contraddittorio, di inizio dei servizidallo stesso garantito e autocertificato nel suo esito positivo, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. 6salve, in ogni caso, modifiche normative in materia. Nel caso di esito negativo del collaudo L’Amministrazione Aggiudicatrice e/o le Amministrazioni/Enti contraenti si riservano il diritto di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. Nel caso di esito positivo del collaudo condotto presso ciascuna Amministrazione/Ente, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o dell’autocertificazione verrà considerata quale data di accettazione dei servizi oggetto della fornitura e di inizio quindi dell’erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo (sia per il collaudo effettuato dall’Amministrazione Aggiudicatrice sia per quello effettuato dalle Amministrazioni/Enti) la Commissione darà comunicazione al Fornitore delle relative motivazioni. Il collaudo dovrà essere nuovamente effettuato nel termine massimo di 15 giorni naturali dalla ricezione della comunicazione: in tale periodo il Fornitore dovrà provvedere a mettere a punto tutti quegli aspetti del servizio che la Commissione non ha ritenuto conformi alle specifiche. Resta comunque ferma la facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di applicare le penali previste nella successiva sezione 3.15 nel caso di esito negativo e/o mancato collaudo.

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