Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. 2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato. 3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico. 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. 7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente. 8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
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Samples: Statute
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti supplenti, per metà eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori degli aderenti e la per metà eletta in rappresentanza dei nominati dai datori di lavoro associatilavoro.
2. L’elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente sulla base del Regolamento elettorale che deve essere specificamente indicatocostituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, eleggendolo nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro … componenti effettivi e due … supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato:….
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due …mandati consecutivi.
76. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
87. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
98. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutivamedesime procedure e modalità di cui all’art.18, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero comma 2, previste per l’elezione dei Consiglieri di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicatoAmministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due 2 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
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Samples: Fondo Pensione
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 4 supplenti eletti dall’Assemblea dall’Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la l’altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero stesse modalità previste per l’elezione dei membri del Consiglio di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicatoAmministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati eletti per non più di due 3 mandati consecutivi.
76. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
87. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
98. Il Collegio nomina nel proprio ambito il PresidentePresidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
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Samples: Statuto Di Previdenza
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti due membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea supplenti, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori designati dal Gruppo Eurovita e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associatieletti dagli aderenti.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
43. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incaricodall'incarico.
54. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
65. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due tre mandati consecutivi.
76. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
87. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
98. Il Nella prima riunione collegiale di ciascun triennio il Collegio nomina nel proprio ambito elegge il Presidente.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito composto da quattro sei componenti effettivi - tre nominati dalla Banca e due supplenti tre eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associatidagli Iscritti.
2. L’elezione I Sindaci durano in carica tre anni, scadono l’ultimo giorno del mese in cui l’Assemblea approva il Bilancio relativo al terzo esercizio a quello di insediamento della medesima Assemblea e sono rieleggibili nei limiti di tre mandati complessivi consecutivi. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie elegge il proprio Presidente fra i suoi membri che, all’atto della Fonte Istitutivanomina, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero deve risultare appartenente alla componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicatoAmministrazione.
34. Le modalità per la nomina e per l’elezione dei sindaci sono disciplinate nel Regolamento Elettorale.
5. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalitàprofessionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
46. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione a Contribuzione Definita
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
76. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
87. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
98. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
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Samples: Statute
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 4 supplenti eletti dall’Assemblea dall’Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la l’altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero stesse modalità previste per l’elezione dei membri del Consiglio di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicatoAmministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati eletti per non più di due 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il PresidentePresidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
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Samples: Statuto Di Previdenza