Collegio di conciliazione. Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione della presente disciplina. Il Collegio sarà composto di cinque membri, di cui due dalla FNSI e uno ciascuno dalle altre sigle datoriali oltre un quinto, con funzione di presidente, nominato di intesa tra le parti stesse. Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all’altra parte interessata, contestualmente alla comunicazione al Collegio. Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
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Samples: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo