Coma irreversibile Clausole campione

Coma irreversibile. Ai fini della presente assicurazione lo stato dichiarato di “coma irreversibile”, conseguente ad infortunio indennizzabile sulla base del presente contratto, viene equiparato alla morte. Pertanto, la Società liquiderà la prestazione pattuita qualora l’Assicurato permanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 (cento ottanta) giorni. La comunicazione della caduta in stato di “coma irreversibile” dell’Assicurato dovrà essere inviata alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità previste per i casi di denuncia di sinistro; sempre secondo le stesse modalità dovrà essere comunicato l’avvenuto superamento del periodo di 180 (cento ottanta) giorni continuativi e ininterrotti di coma. In entrambi i casi le comunicazioni dovranno essere fatte entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento dei 180 giorni. Sono espressamente esclusi i casi di coma derivanti da abuso di alcolici, dall’uso di psicofarmaci e di stupefacenti.
Coma irreversibile. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di contratto ed entro due anni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto, l’assicurato cada in uno stato di “coma irreversibile” e tale stato perduri per più di tre mesi da quando viene accertato, l’Assicuratore liquida ai beneficiari de- signati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione detta somma viene liquidata, in parti uguali, agli aventi causa. Nel caso in cui, successivamente alla certificazione dello stato di “coma irreversibile” e dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, l’assicurato esca da tale stato, l’Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma anzidetta ma, nel contempo, è obbligato per le restanti garanzie previste dal presente “capitolato”.
Coma irreversibile. Ai fini della presente assicurazione lo stato dichiarato di “coma irreversibile”, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, viene equiparato alla morte. Pertanto, la Società liquiderà la prestazione pattuita qualora l’assicurato permanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni. La comunicazione dello stato di caduta in “coma irreversibile” dell’assicurato e l’avvenuto superamento del periodo dei 180 giorni continuativi dovrà essere comunicato per iscritto entro 30 giorni dalle rispettive date. Sono espressamente esclusi i casi di coma derivanti da abuso di alcolici, dall’uso di psicofarmaci e di stupefacenti.
Coma irreversibile. La Compagnia riconosce in favore del Beneficiario e nel momento in cui egli ne effettui la scelta, il pagamento di un Indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite: l’ammontare dell’indennizzo per Coma Irreversibile è pari all’indennità assicurata per il caso di morte, stabilito nel Certificato; la Compagnia versa al Beneficiario (che è rappresentato come meglio definito in seguito) l’Indennizzo per Coma Irreversibile al verificarsi delle condizioni qui definite. Può essere esercitata la richiesta di pagamento di Indennizzo per Coma Irreversibile: ▪ se il Beneficiario sia rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni; ▪ se sia stata data comunicazione alla Compagnia, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia di Xxxxxxxx, sia dell’inizio dello stato di coma, sia dell’avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti; La domanda di pagamento dell’Indennizzo Coma Irreversibile deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominati, corredata dal provvedimento della Autorità Giudiziaria competente, in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che autorizzi il pagamento dell’Indennizzo Coma Irreversibile con le modalità e gli effetti qui previsti, compresi i seguenti. Le persone obbligate al mantenimento dell’Assicurato ai sensi della legge hanno titolo per richiedere un anticipo pari al 20% dell’Indennizzo spettante, ma comunque non eccedente Euro 250.000,00. Nella ipotesi in cui, entro 2 anni dalla data di pagamento dell’Indennizzo Coma Irreversibile il Beneficiario esca totalmente dal coma, la Compagnia, a richiesta del Beneficiario, direttamente o, a richiesta del tutore o curatore (purché debitamente autorizzati – tutore o curatore – con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente) effettua il pagamento di un Indennizzo integrativo pari al 10% dell’importo già corrisposto, fino ad un massimo di Euro 50.000,00. Tale pagamento è effettuato dopo che la ripresa dal coma sia proseguita in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 giorni a condizione che alla Compagnia sia stata fornita la documentazione richiesta, ai sensi dell’Articolo 6.1 | Obblighi in caso di Xxxxxxxx, su tale stato.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.