Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo Clausole campione

Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA) per agevolare il monitoraggio e il riesame del presente accordo. Il CCA promuove inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.
Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l’attua­ zione del presente accordo per agevolarne il monitoraggio e la valutazione.

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  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.