Commissione di conciliazione. Al fine di favorire appropriati momenti di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, è costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale la Commissione nazionale di conciliazione. Ogni articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale costituirà un’apposita Commissione territoriale di conciliazione secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti. Le Commissioni di conciliazione nazionale e territoriali, oltre a quanto previsto dai regolamenti predisposti dall'Ente Bilaterale Nazionale, hanno il compito di dirimere le controversie insorte tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La Commissione di conciliazione nazionale ha altresì il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L.. La Commissione di conciliazione nazionale è composta da n. 4 rappresentanti, n. 2 per ciascuna delle Parti. Sono costituite apposite Commissioni di conciliazione territoriali composte da n. 4 rappresentanti territoriali, n. 2 per ciascuna delle Parti. La Commissione di conciliazione territoriale si riunisce ogni semestre oppure su richiesta di una delle Parti a fronte di esigenze di natura territoriale o aziendale. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di conciliazione nazionale è precluso alle Parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Commissione di conciliazione. Al fine di favorire appropriati momenti di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, è costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale la “Commissione nazionale di conciliazione”. Ogni articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale costituirà un’apposita Commissione territoriale di conciliazione secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti. Le Commissioni di conciliazione nazionale e territoriali, oltre a quanto previsto dai regolamenti predisposti dall'Ente Bilaterale Nazionale, hanno il compito di dirimere le controversie insorte tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La Commissione di conciliazione nazionale ha altresì il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L.. La Commissione di conciliazione nazionale è composta da n. 4 rappresentanti, n. 2 per ciascuna delle Parti. Sono costituite apposite Commissioni di conciliazione territoriali composte da n. 4 rappresentanti territoriali, n. 2 per ciascuna delle Parti. La Commissione di conciliazione territoriale si riunisce ogni semestre oppure su richiesta di una delle Parti a fronte di esigenze di natura territoriale o aziendale. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di conciliazione nazionale è precluso alle Parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale.
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Commissione di conciliazione. Al fine Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti, nonché in ordine all’esatta applicazione degli Accordi Territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di favorire appropriati momenti adire l’Autorità Giudiziaria, che si pronunci una Commissione di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra lavoratori dipendenti e datore Conciliazione Stragiudiziale che deve decidere non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. E’, altresì, nella facoltà di lavoro, è costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale la Commissione nazionale di conciliazione. Ogni articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale costituirà un’apposita Commissione territoriale di conciliazione secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti. Le Commissioni di conciliazione nazionale e territoriali, oltre a quanto previsto dai regolamenti predisposti dall'Ente Bilaterale Nazionale, hanno il compito di dirimere le controversie insorte tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione nazionale ha altresì il compito affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di verificareriferimento. In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, con attività di costante monitoraggioin più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L.. La Commissione di conciliazione nazionale è composta da n. 4 rappresentanti, n. 2 per ciascuna delle Parti. Sono costituite apposite Commissioni di conciliazione territoriali composte da n. 4 rappresentanti territoriali, n. 2 per ciascuna delle Parti. La Commissione di conciliazione territoriale si riunisce ogni semestre oppure su richiesta di una delle Parti a fronte di esigenze di natura territoriale o aziendale. In pendenza di un procedimento instaurato presso parte interessata può adire la Commissione di conciliazione nazionale cui presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere. La Commissione, di cui al presente articolo, è precluso composta, in conformità a quanto indicato nei contratti tipo predisposti dal Ministero delle Infrastrutture allegati al D.M. 30.12.2002, al massimo da tre membri di cui due scelti fra gli appartenenti alle Parti interessate rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo – che svolge funzioni di presidente – scelto dai due componenti, come sopra designati, qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione sospensione degli obblighi contrattuali e non comporta oneri a carico della controversia. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacaleparte richiedente.
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Commissione di conciliazione. Al fine Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di favorire appropriati momenti una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, è costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale la Commissione nazionale di conciliazione. Ogni articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale costituirà un’apposita Commissione territoriale di conciliazione secondo quanto previsto dallo statuto nel Protocollo d’Intesa tra Confedilizia e dai regolamentiSunia – Sicet – Uniat – siglato in Roma il 20 maggio 1999.
1. Le Commissioni Locatori e Conduttori, assistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell’Intesa Territoriale, potranno attivare una procedura di conciliazione nazionale accertamento contrattuale e territorialidi verifica della congruità e conformità del canone alle parti normative degli accordi locali e ai fini della compatibilità con le misure di agevolazioni fiscali previste al comma 4, oltre a quanto previsto dai regolamenti predisposti dall'Ente Bilaterale Nazionaledell’art. 2 e comma 1 dell’art. 8 della Legge 431/98, hanno il compito di dirimere le controversie insorte tra datori di lavoro e lavoratori dipendentisuccessive modifiche.
2. La Commissione di conciliazione nazionale ha altresì il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L.. La Commissione di conciliazione nazionale è composta da n. 4 rappresentanti, n. 2 per ciascuna delle Parti. Sono costituite apposite Commissioni di conciliazione territoriali composte da n. 4 rappresentanti territoriali, n. 2 per ciascuna delle Parti. La Commissione di conciliazione territoriale si riunisce ogni semestre oppure su richiesta di una delle Parti a fronte di esigenze di natura territoriale o aziendale. In pendenza di un procedimento instaurato Tale accertamento potrà essere fatto presso la Commissione di conciliazione nazionale è precluso alle Parti interessate la facoltà Conciliazione Stragiudiziale, costituita presso il Comune di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia. Le Parti concordano Montalto Uffugo, che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione si darà un proprio regolamento di disciplina, entro tre mesi dalla data del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un accordo.
3. Se il tentativo di conciliazione in sede sindacaledarà esito positivo si procederà alla stipula di un Verbale di intesa conclusiva, il quale costituirà parte integrante del Contratto di Locazione.
4. Il ricorso alla Commissione di Conciliazione Comunale, o il mancato accordo, non annullano il diritto delle parti sociali di promuovere ricorso alla Magistratura Ordinaria.
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Samples: Accordo Territoriale Per I Contratti Di Locazione a Canone Concordato