Common use of Commissione esaminatrice Clause in Contracts

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Public Competition Announcement

Commissione esaminatrice. 1. La "Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, Esaminatrice" è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", nel rispetto di quanto previsto dai "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a cinque componenti tempo determinato con oneri a maggioranza esternacarico di finanziamenti esterni", ai sensi dell’art. 20 comma 4 definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del D.Lgs 127/20033 maggio 2012, numero 34, e modificati e integrati dal medesimo Organo di cui uno Governo con funzioni di Presidente e da due supplentila Delibera del 19 luglio 2016, numero 72. 2. Il decreto Con il provvedimento di nomina è pubblicato sulla pagina della "Commissione Esaminatrice": a) viene individuato il componente con le funzioni di "Presidente"; b) viene nominato il Segretario della "Commissione Esaminatrice", che può coincidere con la figura del sito Internet "Responsabile del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProcedimento", come individuato nel successivo articolo 14. 3. In caso La nomina di almeno un terzo dei componenti della "Commissione Esaminatrice", fatta salva motivata rinuncia o impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNRquanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità La composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere eventualmente integrata con la nomina: a) di commissariocomponenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese; b) di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze dei candidati in materie tecniche di tipo specialistico; c) di esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali dei candidati. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti riunioni della "Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono Esaminatrice" potranno essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazionesvolte in via telematica. 6. Nel corso della In particolare, nella prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni la "Commissione Esaminatrice" stabilisce: a) la tipologia della prova di non sussistenza esame che, secondo la disciplina dettata dal Consiglio di incompatibilità ai sensi della normativa vigenteAmministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, che definisce "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", come modificata e integrata dal medesimo Organo di Governo con la Commissione procede alla determinazione dei Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, può consistere in una "prova scritta", in una "prova teorico-pratica" o in una "prova orale"; b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove d’esamedella prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi; c) il calendario fissato per la prova di esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 90 punti, così articolati: a) 30 punti, per i titoli valutabili; b) 60 punti, per la procedura concorsuale entro il termine prova di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNResame. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Concorso Pubblico Per Il Reclutamento Di Personale

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatriceesaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, nominata con decreto della su proposta del Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplentidell’Ente. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento - xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ - nonché sulla pagina del sito Internet del CNRdella Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx all’indirizzo: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxx-x-xxxxxxxx . 3. In caso Nell’ipotesi di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente effettivo, subentrerà il supplente; , individuato in sede di nomina della commissione. Nel caso, si procederà alla relativa sua sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNRsenza alcun ulteriore atto. 4. Ai membri della Commissione Esaminatrice è richiesta la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse che si estende, oltre agli obblighi di legge, anche ai casi in cui sussista una o più delle seguenti condizioni: a. il membro della Commissione non condivide attività professionali o di interesse privato con nessun candidato/a; b. il membro della Commissione non ha collaborato ad una rilevante parte delle pubblicazioni di nessun candidato/a. 5. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissarioCommissario. 56. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice codice di procedura civile, devono essere proposte alla al Presidente del CNR della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 67. Nel corso della Nella prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, riunione la Commissione procede alla programmazione delle fasi endoprocedimentali e alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame. 7. Per lo svolgimento e dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegialetitoli. 8. La Commissione conclude la procedura concorsuale Ai sensi dell’art. 11 del DPR 487/1994, le procedure concorsuali devono concludersi entro il termine di 180 giorni dalla data della prova scrittadi conclusione delle prove scritte. L'inosservanza del succitato di tale termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Direzione Generale dell’Ente e per conoscenza al Presidente del CNRDipartimento della Funzione Pubblica. 9. Ai sensi dell’artLa commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. 10. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013Alla Commissione potranno essere aggregati, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 se ritenuto necessario, membri aggiunti in qualità di esperti per la valutazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160conoscenza della lingua inglese e per materie relative a specializzazioni non rinvenibili all’interno della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sitononché specialisti in psicologia e risorse umane.

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Samples: Public Competition Announcement

Commissione esaminatrice. 1. La "Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, Esaminatrice" è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", nel rispetto di quanto previsto dai "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a cinque componenti tempo determinato con oneri a maggioranza esternacarico di finanziamenti esterni", ai sensi dell’art. 20 comma 4 definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del D.Lgs 127/20033 maggio 2012, numero 34, e modificati e integrati dal medesimo Organo di cui uno Governo con funzioni di Presidente e da due supplentila Delibera del 19 luglio 2016, numero 72. 2. Il decreto Con il provvedimento di nomina è pubblicato sulla pagina della "Commissione Esaminatrice": a) viene individuato il componente con le funzioni di "Presidente"; b) viene nominato il Segretario della "Commissione Esaminatrice", che può coincidere con la figura del sito Internet "Responsabile del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProcedimento", come individuato nel successivo articolo 14. 3. In caso La nomina di almeno un terzo dei componenti della "Commissione Esaminatrice", fatta salva motivata rinuncia o impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNRquanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità La composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere eventualmente integrata con la nomina: a) di commissariocomponenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese; b) di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze dei candidati in materie tecniche di tipo specialistico; c) di esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali dei candidati. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti riunioni della "Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono Esaminatrice" potranno essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazionesvolte in via telematica. 6. Nel corso della In particolare, nella prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni la "Commissione Esaminatrice" stabilisce: a) la tipologia della prova di non sussistenza esame che, secondo la disciplina dettata dal Consiglio di incompatibilità ai sensi della normativa vigenteAmministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, che definisce "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", come modificata e integrata dal medesimo Organo di Governo con la Commissione procede alla determinazione dei Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, può consistere in una "prova scritta", in una "prova teorico-pratica" o in una "prova orale"; b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove d’esamedella prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi; c) il calendario fissato per la prova di esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 90 punti, così articolati: a) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del presente "Bando"; b) 60 punti, per la procedura concorsuale entro il termine prova di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNResame. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Concorso Pubblico Per Ricercatore

Commissione esaminatrice. 1La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie sarà composta da: - un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; - due Ufficiali superiori, membri; - due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; - un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di composizione italiana (per la valutazione degli elaborati svolti in lingua tedesca); - non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; - un qualificato esperto, civile o militare,, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove di lingua straniera; - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La Commissione commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni, qualora i concorrenti che sosterranno la prova scritta supereranno le 1.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non potrà essere assegnato un numero di elaborati inferiore a 500. Le sottocommissioni, preventivamente nominate, saranno composte da: - l’Ufficiale Generale della commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNRpresidente; - due Ufficiali superiori, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esternamembri; - due qualificati esperti, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003civili o militari, di cui uno con funzioni materie letterarie, membri aggiunti; - un qualificato esperto, civile o militare, di Presidente e da due supplentilingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di composizione italiana (per la valutazione degli elaborati svolti in lingua tedesca); - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Concorso Per l'Ammissione All'accademia Per La Formazione Di Base Degli Ufficiali Dell'arma Dei Carabinieri

Commissione esaminatrice. 1. La "Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, Esaminatrice" è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento del Direttore dello "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali " nel rispetto di quanto previsto dai "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a cinque componenti tempo determinato con oneri a maggioranza esternacarico di finanziamenti esterni", ai sensi dell’art. 20 comma 4 definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del D.Lgs 127/20033 maggio 2012, numero 34, e modificati e integrati dal medesimo Organo di cui uno Governo con funzioni di Presidente e da due supplentila Delibera del 19 luglio 2016, numero 72. 2. Il decreto Con il provvedimento di nomina è pubblicato sulla pagina della "Commissione Esaminatrice": a) viene individuato il componente con le funzioni di "Presidente"; b) viene nominato il Segretario della "Commissione Esaminatrice", che può coincidere con la figura del sito Internet "Responsabile del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProcedimento", come individuato nel successivo articolo 14. 3. In caso La nomina di almeno un terzo dei componenti della "Commissione Esaminatrice", fatta salva motivata rinuncia o impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNRquanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità La composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere eventualmente integrata con la nomina: a) di commissariocomponenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese; b) di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze dei candidati in materie tecniche e scientifiche di tipo specialistico; c) di esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali dei candidati. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti riunioni della "Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono Esaminatrice" potranno essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazionesvolte in via telematica. 6. Nel corso della In particolare, nella prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni la "Commissione Esaminatrice" stabilisce: a) la tipologia della prova di non sussistenza esame che, secondo la disciplina dettata dal Consiglio di incompatibilità ai sensi della normativa vigenteAmministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, che definisce "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", come modificata e integrata dal medesimo Organo di Governo con la Commissione procede alla determinazione dei Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, può consistere in una "prova scritta", in una "prova teorico-pratica" o in una "prova orale"; b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove d’esamedella prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi; c) il calendario fissato per la prova di esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 90 punti, così articolati: a) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del presente "Bando"; b) 60 punti, per la procedura concorsuale entro il termine prova di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNResame. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Public Competition Announcement

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatriceesaminatrice per l’espletamento delle selezioni viene nominata dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione ed avrà la seguente composizione: 1) il Direttore Generale dell’Azienda, nominata o suo delegato, quale Presidente, come previsto dallo Statuto sociale; 2) due componenti di provata competenza nelle materie previste dal bando, scelti tra: dipendenti dell’Azienda o di altre aziende del settore (aventi profilo professionale non inferiore a quello del posto da coprire), dipendenti di amministrazioni o società pubbliche, esperti, docenti universitari, professionisti, anche in quiescenza. L’indicazione di uno dei suddetti componenti è riservata al Comune di Bari. 3) un dipendente in servizio presso l’Azienda, di area professionale non inferiore alla 3a, con decreto funzioni di segretario. Non possono far parte della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, commissione esaminatrice (anche ai sensi dell’art. 20 36, comma 4 3, lettera e, del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente D.Lgs. 165/2001 e da due supplenti. 2artt. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice 51-52 codice di procedura civile): a) componenti dell'organo di amministrazione dell’Azienda; b) coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; c) parenti od affini fino al quarto grado civile, devono o soggetti legati da vincolo coniugale, di qualcuno dei concorrenti; d) persone che si trovino in grave inimicizia, ovvero siano commensali abituali, con qualcuno dei concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere proposte fatta in tal senso, dandone atto nel verbale, dal presidente, da tutti i membri e dal segretario della commissione, nella prima seduta di insediamento, subito dopo la lettura dell'elenco delle domande ammesse. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopraccitate è tenuto a dimettersi immediatamente. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza "ab origine" di uno dei citati impedimenti, le operazioni effettuate fino a quel momento vengono annullate. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura si procede unicamente alla Presidente sostituzione del CNR componente interessato. Qualora un componente della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero, non si presenti senza giustificato motivo ad una seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito e della avvenuta sostituzione si dovrà dar atto nel termine perentorio verbale. Le operazioni già espletate dalla commissione restano valide e definitive ed il nuovo membro subentrante, o nominato nei casi predetti, partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento selettivo dandosi atto nei verbali dell’avvenuta presa d'atto, da parte del suddetto, di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione quanto già avvenuto e degli atti del decreto procedimento selettivo. I compensi ed i rimborsi spese spettanti ai componenti la commissione saranno comunicati nel provvedimento di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze , avuto riguardo al tipo di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Nel corso della prima riunioneselezione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità in base ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esamecui al successivo articolo. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Regolamento Sulle Modalità Di Assunzione Ed Affidamento Degli Incarichi Esterni

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNRdal Direttore dell’Istituto, è sarà composta da tre a cinque componenti a maggioranza esternamembri interni e/o esterni, ai sensi dell’art. 20 comma 4 esperti nelle materie oggetto del D.Lgs 127/2003bando, di cui uno previa individuazione da parte del Direttore Generale del membro con funzioni di Presidente e da due supplentipresidente della commissione stessa. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx . 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 54. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice commissione da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 dall’art.51 del Codice codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR al Direttore di cui al comma 1 nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 65. Nel corso della prima riunioneriunione la commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esamedella prova orale. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 86. La Commissione commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni tre mesi dalla data della prova scrittaprima riunione. Con proprio decreto il Direttore può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza del succitato di tale termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice commissione con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNRDirettore stesso. 7. La commissione può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica. 8. La commissione dispone complessivamente di 90 punti per le valutazioni della prova orale e dei titoli. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli e della prova orale, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.

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Samples: Selezione Per Titoli E Prova Orale

Commissione esaminatrice. 1. La Per lo svolgimento della/e prova/e selettiva/e e per la valutazione dei titoli, è nominata dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, con provvedimento della Direzione Generale o del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna, una Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da almeno tre componenti oltre a cinque componenti a maggioranza esternadue supplenti e un segretario, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. 2come componenti con le limitazioni di cui all’art 55 della L.R. 31/98, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per Xxxxx. Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale. Il decreto provvedimento di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’artsarà pubblicato sul sito internet dell’Agris e nella intranet. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Nel corso Per l’accertamento della prima riunione, previo rilascio conoscenza dell’uso delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli apparecchiature e delle prove d’esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori applicazioni informatiche più diffuse della lingua straniera e della lingua sarda la Commissione potrà avvalersi essere integrata con la designazione di modalità telematichemembri aggiunti. I membri aggiunti concorrono esclusivamente alla valutazione della prova di pertinenza e partecipano alle attività della Commissione esaminatrice per le sole valutazioni di competenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Agris di categoria D, nominato dal Commissario Straordinario. La Commissione esaminatrice nello svolgimento delle attività di competenza, indicate di seguito, seguirà un dettagliato vademecum fornito dal servizio personale unitamente ai fac-simile dei documenti utili per favorirne la celerità. Tutte le operazioni della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate a cura del Segretario; le riunioni dovrannoil verbale di ogni seduta della Commissione sarà sottoscritto, in ogni casopagina e in calce, essere svolte in seduta collegiale. 8dal Presidente, dai componenti presenti, dal Segretario e dall’estensore se diverso dal Segretario stesso. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro Commissione, alla fine di ogni seduta, trasmette con nota di accompagnamento, il termine verbale relativo, in formato pdf, alla Direzione Generale all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, al Responsabile del Servizio Personale xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, al Responsabile del procedimento xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx e al Responsabile della Sicurezza xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, per gli adempimenti di 180 giorni dalla data della prova scrittacompetenza. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013Nel/nei verbale/i saranno riportati, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160per ciascun candidato, i criteri punteggi attribuiti per ciascuna delle fase concorsuali e le modalità di valutazione conferimento dei titoli sono pubblicati punteggi medesimi. La Commissione, al termine dei lavori, predisporrà l’elenco dei vincitori e degli idonei e lo trasmetterà alla Direzione Generale per l’approvazione e per la successiva pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e per esteso sul sito istituzionale dell’Entedell’Agenzia Agris Sardegna xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, La Commissione nell’ambito del proprio operato si ispira ai principi del giusto procedimento; della massima acquisizione dei fatti e degli interessi necessari ai fini della decisione; del divieto di aggravamento procedimentale; di semplificazione e inquisitorio. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sitoIn generale, la Commissione, per la regolamentazione del proprio operato applica le disposizioni di cui all’art. 6 lett. b), L. 7 agosto 1990 n. 241 e quelle contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in quanto compatibili e non espressamente derogate dal presente bando.

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Samples: Concorso Pubblico Per L’assunzione a Tempo Pieno E Determinato