Common use of Compensi Clause in Contracts

Compensi. 1. Il compenso dei medici convenzionati esterni è costituito da una remunerazione oraria di euro 38,70. 2. Il predetto compenso orario è da considerarsi al netto degli oneri riflessi a carico dell’INPS e al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del medico convenzionato. 3. Le ore settimanali previste nel contratto sottoscritto da ciascun medico sono remunerate se effettivamente prestate. Sono remunerate le ore e le giornate di assenze e permessi retribuiti di cui ai precedenti articoli, nonché le giornate di festività nazionali e del santo patrono. Non sono remunerate oltre che le assenze non retribuite, quelle non giustificate, in tal ultimo caso salva ogni ulteriore conseguenza sul rapporto convenzionale. 4. Per i casi di servizio da rendere all’esterno delle sedi INPS di assegnazione, per i percorsi effettuati, sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione sono sempre misurati a partire dalla sede INPS di assegnazione. 5. Qualora occorra recarsi in isole, è previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di accessi in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia). 6. In materia di “trasferte”, il medico convenzionato che, per esigenze correlate al servizio che esulino dall’attività esterna della sede debba svolgere la propria attività al di fuori dalla sede di pertinenza, ha diritto al rimborso delle spese di trasferta, intese come spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, laddove la trasferta abbia una durata di più giorni o non consenta il rientro presso il domicilio. 7. I rimborsi di cui al precedente comma sono disciplinati come da regolamento vigente per i medici strutturati INPS. 8. Il compenso mensile deve essere pagato al medico convenzionato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Compensi. 1. Il compenso Conformemente a quanto previsto dall’articolo 42 del RDC, paragrafo 1, lettera d), è riconosciuto a Lazio Innova il rimborso dei medici convenzionati esterni è costituito costi di gestione sostenuti, commisurati alle giornate/uomo svolte, così come definite nell’ambito del Piano Aziendale e nel dettaglio annuale di gestione di Fondo Futuro 2014- 2020 predisposto all’interno del Piano di attività annuale presentato da una remunerazione oraria Lazio Innova ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, debitamente rendicontati nel rispetto di euro 38,70quanto previsto dalla Direttiva regionale B06163 del 17-09-2012. 2. Il predetto compenso orario è È, inoltre, riconosciuta la copertura di ulteriori costi sostenuti da considerarsi al netto degli oneri riflessi Lazio Innova nello svolgimento dell’attività e previsti nel Piano Aziendale e nel dettaglio annuale di gestione di Fondo Futuro 2014- 2020, quali, a carico dell’INPS titolo esemplificativo e al lordo degli oneri previdenziali non esaustivo, i costi connessi all’ottenimento di pareri legali, e fiscali i costi connessi all’eventuale affidamento di attività a carico del medico convenzionatoterzi. 3. Le ore settimanali previste nel contratto sottoscritto da ciascun medico sono remunerate se effettivamente prestate. Sono remunerate le ore e le giornate di assenze e permessi retribuiti di cui ai precedenti articoliSalvo diversamente disposto con altri atti, nonché le giornate di festività nazionali e del santo patrono. Non sono remunerate oltre che le assenze Lazio Innova sarà rimborsata dei costi sostenuti in misura non retribuite, quelle non giustificate, in tal ultimo caso salva ogni ulteriore conseguenza sul rapporto convenzionalesuperiore allo 0,5% annuo delle risorse complessivamente versate a Fondo Futuro 2014-2020. 4. Per Sono riconosciute ai Soggetti erogatori, coinvolti nell’attuazione di Fondo Futuro 2014-2020, commissioni di gestione commisurate all’erogazione dei finanziamenti ai destinatari finali sulla base delle modalità definite e concordate negli accordi tra Lazio Innova e i casi Soggetti erogatori, di servizio da rendere all’esterno cui all’Allegato C), nella misura pari: - al 2,5% delle sedi INPS risorse erogate, con un importo minimo di assegnazione, euro 300,00 per i percorsi effettuati, sono inoltre dovuti al medicofinanziamento; - all’1,0% annuo delle risorse erogate ai destinatari finali pro rata temporis. 5. Inoltre, a titolo di indennizzo compenso per i costi l’attività di carburante e l’usura del mezzo, rimborsi nella misura gestione amministrativa dei casi di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione sono sempre misurati a partire dalla sede INPS di assegnazione. 5. Qualora occorra recarsi in isoleritardato pagamento, è previsto il rimborso riconosciuto ai Soggetti Erogatori un importo pari al tasso di mora pagato dal beneficiario. Tale compenso, ove non sia considerabile spesa ammissibile ai fini della certificazione delle spese spese, sarà riconosciuto a valere sui rientri. Il compenso non è riconosciuto in caso di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di accessi in zone montane che limitino le possibilità recupero coatto del mezzo proprio ed invece impongano l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia)credito mediante iscrizione a ruolo. 6. In materia I costi di “trasferte”, il medico convenzionato che, per esigenze correlate al servizio che esulino dall’attività esterna gestione e le commissioni di gestione di Lazio Innova e dei Soggetti erogatori saranno considerati spesa ammissibile ai fini della sede debba svolgere la propria attività al di fuori dalla sede di pertinenza, ha diritto al rimborso certificazione delle spese nel limite del 10% dell’importo complessivamente versato a valere sulle risorse del POR FSE a Fondo Futuro 2014-2020 sull’intero periodo di trasfertaammissibilità della spesa, intese così come spese di viaggiostabilito dal Regolamento delegato n. 480/14, di vitto e di pernottamento, laddove la trasferta abbia una durata di più giorni o non consenta il rientro presso il domicilioarticolo 13(3)(e) per uno strumento finanziario che fornisce microcredito. 7. I rimborsi costi di gestione e le commissioni di gestione di cui al precedente comma presente articolo sono disciplinati come da regolamento vigente per i medici strutturati INPSa carico delle risorse di Fondo Futuro 2014-2020, nonché, eventualmente, delle risorse rimborsate dai destinatari finali conformemente all’art. 44(1)(c) del RDC. 8. Nessun’altra retribuzione, diretta o indiretta, in particolare dai Soggetti erogatori e dai destinatari finali potrà essere riconosciuta a Lazio Innova per l’esecuzione del presente AdF. Analoga previsione contenuta negli accordi con i Soggetti erogatori chiarisce che nessun’altra retribuzione, diretta o indiretta, potrà essere riconosciuta dai destinatari finali ai Soggetti erogatori per l’attività connessa all’attuazione di Fondo Futuro 2014-2020. 9. Il compenso mensile deve essere pagato pagamento dei corrispettivi a Lazio Innova avverrà annualmente dietro presentazione di apposita documentazione comprovante la spesa sostenuta per la gestione di Fondo Futuro 2014-2020. 10. La fatturazione sarà preceduta dall’espletamento dei controlli e delle verifiche, in termini di quantità e qualità, da parte dei competenti uffici della AdG FSE, che entro 60 giorni dalla ricezione della apposita documentazione, provvedono a: a) comunicare a Lazio Innova la propria approvazione, autorizzando pertanto la fatturazione; b) richiedere chiarimenti o formulare contestazioni formali, nel caso in cui ravvisino carenze, inesattezze o irregolarità, assegnando a Lazio Innova un termine perentorio di 15 giorni solari per adempiere. Il succitato termine di 60 (sessanta) giorni riprenderà a decorrere ex novo a seguito dell’esatto e puntuale adempimento da parte di Lazio Innova. 11. La Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte di Lazio Innova, autorizzerà quest’ultima al medico convenzionato entro il giorno 15 del mese successivo prelievo dei Costi di gestione da Fondo Futuro 2014-2020. 12. Ai corrispettivi spettanti ai Soggetti erogatori si applica una disciplina analoga a quello di competenzaquella sopra indicata nei precedenti commi 8, 9 e 10; tale disciplina è contenuta negli accordi fra Lazio Innova e i Soggetti erogatori.

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Samples: Addendum to the Convention, Addendum to the Financing Agreement

Compensi. 1. Il compenso dei medici convenzionati esterni è costituito da una remunerazione oraria di euro 38,70. 2. Il predetto compenso orario è da considerarsi al netto degli oneri riflessi 5.1) La Società si obbliga a carico dell’INPS e al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del medico convenzionato. 3. Le ore settimanali previste nel contratto sottoscritto da ciascun medico sono remunerate se effettivamente prestate. Sono remunerate le ore e le giornate di assenze e permessi retribuiti di cui ai precedenti articoli, nonché le giornate di festività nazionali e del santo patrono. Non sono remunerate oltre che le assenze non retribuite, quelle non giustificate, in tal ultimo caso salva ogni ulteriore conseguenza sul rapporto convenzionale. 4. Per i casi di servizio da rendere all’esterno delle sedi INPS di assegnazione, per i percorsi effettuati, sono inoltre dovuti al medicoriconoscere all’Intermediario, a titolo di indennizzo corrispettivo per i costi la relativa Attività di carburante e l’usura del mezzoIntermediazione svolta, rimborsi una provvigione (qui di seguito denominato Compenso) nella misura di del 70% delle provvigioni riconosciute alla Società dalle Compagnie. In alcuni casi la provvigione potrà essere preconcordata 5.2) In nessun caso potrà essere riconosciuto un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione sono sempre misurati a partire dalla sede INPS di assegnazionecompenso su premi non ancora incassati. 5. 5.3) Qualora occorra recarsi l’Impresa proponente, o la Società debba restituire al cliente in isoletutto o in parte il premio pagato, l’Intermediario è previsto tenuto a rifondere a sua volta alla Società il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di accessi in zone montane che limitino le possibilità Compenso percepito sull’ammontare del mezzo proprio ed invece impongano l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia).premio restituito 6. In materia di “trasferte”, il medico convenzionato che, per esigenze correlate al servizio che esulino dall’attività esterna della sede debba svolgere la propria attività al di fuori dalla sede di pertinenza, ha diritto al rimborso delle spese di trasferta, intese come spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, laddove la trasferta abbia una durata di più giorni o non consenta il rientro presso il domicilio. 7. I rimborsi di cui al precedente comma sono disciplinati come da regolamento vigente per i medici strutturati INPS. 8. Il compenso mensile deve essere pagato al medico convenzionato 5.4) La Società si obbliga a trasmettere all’Intermediario entro il giorno 15 10 del mese successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono, l’Estratto conto. L’Estratto conto dovrà contenere il dettaglio delle coperture perfezionate ed incassate nel mese di competenzariferimento, con l’evidenza: Il Compenso verrà liquidato dalla Società all’Intermediario, con bonifico o con assegno, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’Intermediario l’Estratto conto da Lui quietanzato per accettazione. In ogni caso, il diritto al compenso sarà limitato alla sola annualità di premio maturata al momento della cessazione dell’incarico su contratti intermediati In caso di cessazione del rapporto per intervenuta disdetta, l’Intermediario avrà diritto al Compenso spettanti sui contratti dal medesimo intermediati, conclusi e/o rinnovati al tempo del recesso e limitatamente alle annualità maturate ed agli incassi riscossi a tale data. In ogni caso, il diritto al Compenso sarà limitato alla sola annualità di premio maturata al momento della cessazione dell’incarico sui contratti intermediati. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Intermediario il Compenso eventualmente maturato e non versato potrà essere trattenute dalla Società a titolo di risarcimento del danno, fatto comunque salvo il diritto a far valere gli eventuali maggiori danni.

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Samples: Collaboration Agreement

Compensi. 1. Il compenso dei medici convenzionati esterni è costituito da una remunerazione oraria ISPO si impegna a corrispondere all’Azienda, per l’attività di cui alla presente convenzione, effettuata dal collaboratore professionale ingegnere dell’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a euro 38,7030,00 oltre IVA. 2. Il predetto compenso orario è L’Azienda, a seguito di trasferimento da considerarsi al netto degli oneri riflessi a carico dell’INPS e al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del medico convenzionato.parte di ISPRO dell’importo complessivo dovuto per l’attività resa, provvede alla liquidazione del 3. Le ore settimanali previste nel contratto sottoscritto da ciascun medico sono remunerate se effettivamente prestate. Sono remunerate La presenza del collaboratore professionale ingegnere dell’Azienda presso ISPRO verrà opportunamente registrata dal professionista stesso, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l’erogazione dell’attività di consulenza oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni saranno sottoscritte dal professionista stesso, convalidate dal Direttore della struttura di appartenenza e le giornate dal Direttore Generale di assenze ISPRO. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOC Politiche e permessi retribuiti di cui ai precedenti articoli, nonché le giornate di festività nazionali e del santo patrono. Non sono remunerate oltre che le assenze non retribuite, quelle non giustificate, in tal ultimo caso salva ogni ulteriore conseguenza sul rapporto convenzionaleRelazioni Sindacali dell’Azienda. 4. Per i casi di servizio Gli importi relativi all’attività svolta sono corrisposti da rendere all’esterno delle sedi INPS di assegnazione, per i percorsi effettuati, sono inoltre dovuti al medicoISPRO, a titolo seguito di indennizzo per i costi fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di carburante gestione dell’Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOC Politiche e l’usura del mezzoRelazioni Sindacali, rimborsi nella misura entro 60 giorni dalla data di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere emissione della stessa secondo le modalità indicate in considerazione sono sempre misurati a partire dalla sede INPS di assegnazionefattura. 5. Qualora occorra recarsi in isole, è previsto il rimborso delle spese I compensi spettanti al collaboratore professionale ingegnere dell’Azienda che ha svolto l’attività saranno corrisposti a seguito di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali pagamento della fattura da parte di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di accessi in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia)ISPRO. 6. In materia La quota di “trasferte”spettanza del collaboratore professionale ingegnere dell’Azienda che ha svolto le prestazioni, il medico convenzionato chetrattenuti i costi aziendali, per esigenze correlate oneri sociali, l’IRAP e l’utile aziendale, è al servizio che esulino dall’attività esterna della sede debba svolgere la propria attività al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di fuori dalla sede di pertinenza, ha diritto al rimborso delle spese di trasferta, intese come spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, laddove la trasferta abbia una durata di più giorni o non consenta il rientro presso il domiciliopercorrenza. 7. I rimborsi di cui al precedente comma sono disciplinati come da regolamento vigente per i medici strutturati INPS. 8. Il compenso mensile deve essere pagato al medico convenzionato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.

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Samples: Convenzione

Compensi. 1. Il Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso dei medici convenzionati esterni è costituito da una remunerazione oraria forfettario orario nella misura e con la decorrenza di euro 38,70.cui alla presente tabella: 2. Il predetto compenso orario è da considerarsi al netto degli oneri riflessi a carico dell’INPS Gli incrementi di anzianità di cui agli artt. 32, comma 1 e al lordo degli oneri previdenziali 3, e fiscali a carico 34, comma 2, del medico convenzionatoD.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati nella misura determinata dal 1° settembre 1997, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 500/96. Sull'ammontare complessivo si applica un incremento del 2,3% dal 1° gennaio 1999 e un ulteriore incremento dell'1,4% dal 1° gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale. 3. Le ore settimanali previste nel contratto sottoscritto Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. n. 316/1990 nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Enti mutuo-previdenziali o presso più Aziende, l'anzianità da ciascun medico valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono remunerate se effettivamente prestate. Sono remunerate le ore e le giornate presi in considerazione i periodi di assenze e permessi retribuiti di cui ai precedenti articoli, nonché le giornate di festività nazionali e del santo patrono. Non sono remunerate oltre che le assenze assenza non retribuite, quelle non giustificate, in tal ultimo caso salva ogni ulteriore conseguenza sul rapporto convenzionaleretribuiti. 4. Per i casi di le assenze dal servizio da rendere all’esterno delle sedi INPS di assegnazioneche non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, per i percorsi effettuaticommi 1 e 2, sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione sono sempre misurati a partire dalla sede INPS di assegnazionerapporto con l'Azienda. 5. Qualora occorra recarsi in isole, è previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di accessi in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia). 6. In materia di “trasferte”, il medico convenzionato che, per esigenze correlate al servizio che esulino dall’attività esterna della sede debba svolgere la propria attività al di fuori dalla sede di pertinenza, ha diritto al rimborso delle spese di trasferta, intese come spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, laddove la trasferta abbia una durata di più giorni o non consenta il rientro presso il domicilio. 7. I rimborsi di cui al precedente comma sono disciplinati come da regolamento vigente per i medici strutturati INPS. 8. Il compenso mensile deve essere pagato al medico convenzionato allo specialista entro il giorno 15 la fine del mese successivo a quello di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati di cui all'art. 20 comma 11, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo. 6. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%. 7. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%. 8. Anche al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, agli specialisti disponibili all'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» introdotto dal D.M. 22 luglio 1996, del Ministro della sanità (S.O. n. 150, del 14 settembre 1996, alla G.U. n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L. 3.050, non valutabile agli effetti del premio di operosità. 9. Per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'«Allegato C» e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L. 6.100, non valutabile agli effetti del premio di operosità. 10. Allo specialista spettano compensi variabili per: a) la partecipazione ai programmi regionali e aziendali di attuazione delle «Linee guida» di cui al b) il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmata. 11. I programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e della norma finale n. 8 sono definiti, mediante accordi tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11. La spesa per il finanziamento degli accordi regionali e aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al presente artt. 30, 31 e 32. 12. Gli specialisti e i medici ambulatoriali generici che si dichiarano non disponibili ad effettuare le prestazioni e le attività di cui ai commi 8 e 9 devono inoltrare apposita dichiarazione al Direttore generale della Azienda.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale