Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nel Consorzio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine del Consorzio.
Comportamento nei rapporti privati. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio ed evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società stessa. Il dipendente non conclude, per conto della Società, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti aziendali. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Società, ne informa per iscritto l’Organo amministrativo. Il dipendente inoltre si astiene dal tenere i seguenti comportamenti: • promettere scambio di favori; • chiedere di parlare con i superiori, facendo leva sulla propria posizione gerarchica; • diffondere informazioni lesive dell’immagine e dell’onorabilità dei colleghi; • chiedere e/o offrire raccomandazioni e presentazioni; • facilitare terzi nel rapporto con il proprio servizio o altri; • partecipare a convegni o incontri, a titolo personale, quando l’oggetto concerne l’attività della Società, senza averla preventivamente informata.
Comportamento nei rapporti privati. Art.11 - Comportamento in servizio
Comportamento nei rapporti privati. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o l’incarico svolto nell’Azienda per ottenere utilità che non gli spettino, e non assumono nessun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell’Azienda o nuocere alla sua immagine.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle sue funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti; consulta solo atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell’Ufficio.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il/la Dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella SdSAV per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della SdSAV.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Il dipendente nei rapporti privati e nelle relazioni extra-lavorative, compresi i contesti sociali virtuali (forum, blog, social network, ecc.), ha l’obbligo di non menzionare la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere indebite utilità, non deve assumere comportamenti che possano nuocere all’immagine e al prestigio dell’amministrazione, non deve denigrare in alcun modo l’operato dell’ufficio di appartenenza e dell’Ente, non deve mai divulgare notizie con l’intento di creare un danno all’amministrazione o un profitto personale.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Comportamento nei rapporti privati. 1. Il dipendente deve tenere comportamenti consoni alla funzione ricoperta anche quando non sia in servizio.