Composizione e presidenza Clausole campione

Composizione e presidenza. 1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo. 2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo. 3. A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti. 4. Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. 5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Composizione e presidenza. 1. Il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose (di seguito "il comitato speciale"), istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti conformemente allo stesso articolo. 2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo, vale a dire al Sud Africa e all'UE. 3. Il comitato speciale è composto da rappresentanti delle parti. 4. Le riunioni del comitato speciale sono presiedute alternativamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Sud Africa. 5. Il mandato di cui al paragrafo 4 che corrisponde al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Composizione e presidenza. 1. Il comitato aPE è composto, da un lato, da rappresentanti dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e, dall’altro, da rappresentanti del Ghana a livello ministeriale o di alti funzionari, oppure dai loro delegati. 2. La rappresentanza delle parti avviene di norma a livello di alti funzionari o, in via eccezionale, a livello ministeriale quando entrambe le parti ritengono che le circostanze lo richiedano. 3. Il comitato aPE a livello ministeriale è copresieduto da rappresentanti della parte Unione europea, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e dal ministro del Commercio e dell’industria del Ghana. 4. Il comitato aPE a livello degli alti funzionari è copresieduto da un alto funzionario in rappresentanza della Commissione europea e da un alto funzionario in rappresentanza del Ghana. 5. Ciascuna parte notifica all’altra il nome, la funzione e i dati di contatto dell’alto funzionario incaricato di copresiedere la riunione del comitato aPE per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l’autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all’altra parte.

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  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Oneri a carico dell’appaltatore 1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.