Comunicazioni pubblicitarie Clausole campione

Comunicazioni pubblicitarie. Le Parti si impegnano ad effettuare nei confronti dei rispettivi Clienti comunicazioni riguardanti l’accordo secondo le modalità sottoindicate. Resta inteso che tutti i costi di tali forme di comunicazione (creatività, produzione, spazi) saranno a totale carico della Parte che le effettuerà. Ogni forma di comunicazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da entrambe le Parti. In particolare, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e fino alla sua scadenza, Banca Asti dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione del Comune) • uno spazio ad hoc all’interno delle proprie pubblicazioni; • uno spazio permanente all’interno dei siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xx ; • una menzione nella propria newsletter; Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell’Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell’altra Parte.
Comunicazioni pubblicitarie. 1. Il Concessionario ha facoltà di gestire in piena autonomia, con riferimento al prodotto reclamizzato, previo benestare dell’Amministrazione comunale, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità nonché l’offerta pubblicitaria da parte dei terzi, che vorranno essere presenti sugli avvisi stampa, sulle pagine dei programmi o in appositi spazi all’interno o all’esterno della sala. 2. L’Amministrazione comunale è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario. 3. L’utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario dovrà essere richiesto e concordato. 4. I rapporti di comunicazione pubblicitaria saranno gestiti in accordo fra il concessionario ed i terzi interessati. 5. I contratti di pubblicità, il cui corrispettivo verrà introitato direttamente dal concessionario, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione. 6. Il Concessionario si impegna a concedere spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione comunale per l’affissione di materiale informativo e pubblicitario della stessa.
Comunicazioni pubblicitarie. 8.1 Le Parti si impegnano ad effettuare nei rispettivi circuiti le comunicazioni riguardanti la partecipazione del Comune alla operazione a premi Fìdaty secondo le modalità sottoindicate. 8.2 Resta inteso che tutti i costi di tali forme di comunicazione (creatività, produzione, spazi) saranno a totale carico della Parte che le effettuerà. Ogni forma di comunicazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da entrambe le Parti. In particolare, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo: a) Esselunga dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione del Comune)  uno spazio ad hoc all’interno del catalogo premi Esselunga,  uno spazio all’interno del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx;  una sintetica descrizione dell’iniziativa nella propria newsletter ; b) il Comune dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione di Esselunga):  attività di promozione attraverso social network, Facebook e Twitter con account del Comune di Milano Cultura; 8.3 Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti. 8.4 Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell’Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell’altra Parte.
Comunicazioni pubblicitarie. É data facoltà al concessionario di gestire in piena autonomia, previo benestare dell’ufficio Comunicazione istituzionale per quanto concerne le iniziative patrocinate dal Comune, il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie, la ricerca di comunicazioni pubblicitarie da parte di terzi che vorranno essere presenti sugli avvisi stampa, sulle pagine dei programmi o in appositi spazi all'interno o all'esterno della sala. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario. L'utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario dovrà essere richiesto e concordato come previsto dallo Statuto Comunale. I rapporti di comunicazione pubblicitaria saranno gestiti in accordo fra il concessionario ed i terzi interessati. I contratti di pubblicità, il cui corrispettivo verrà introitato direttamente dal concessionario, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione. Il Concessionario si impegna a concedere spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione comunale del Comune di Arzachena per l'affissione di materiale informativo e pubblicitario della stessa.
Comunicazioni pubblicitarie. 7.1. Le Parti si impegnano ad effettuare nei confronti dei rispettivi Clienti (per Idea Link si intendono gli utenti della piattaforma xxxxxxxxxxxxx.xxx) comunicazioni riguardanti l’accordo secondo le modalità sottoindicate. 7.2. Resta inteso che tutti i costi di tali forme di comunicazione (creatività, produzione, spazi) saranno a totale carico della Parte che le effettuerà. Ogni forma di comunicazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da entrambe le Parti. In particolare, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e fino alla sua scadenza: a) Universitybox dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione del Comune di Milano): • Spazio permanente costituito da un coupon all’interno del sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/; b) il Comune dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione di Universitybox): • Citazione dell’accordo di collaborazione sul sito ufficiale del Comune di Milano e sui siti di ognuno dei musei civici citato nell’allegato 1; 7.3. Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti. 7.4. Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell’Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell’altra Parte.

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  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

  • COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).

  • Comunicazioni e reclami 19.1 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale. 19.2 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli, via posta ordinaria all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0362/237136, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli di GELSIA. 19.3 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx. 19.4 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall’ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.