Materiale informativo Clausole campione

Materiale informativo per l’esecuzione delle attività di cui al presente incarico il preponente fornirà all’Agente tutto il materiale informativo relativo ai Prodotti e metterà a disposizione dell’agente quanto necessario per il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte. Resta inteso che il materiale fornito all’agente rimane di esclusiva proprietà del preponente al quale dovrà essere immediatamente restituito in caso di cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa di cessazione, sia in caso di semplice richiesta del preponente.
Materiale informativo. Relativamente ai lotti di glucometri destinati all’automisurazione e distribuiti dalle farmacie territoriali in DPC, al fine di agevolare la prescrizione dei dispositivi da parte dei medici competenti, il fornitore aggiudicatario del/i lotto/i in gara, dovrà predisporre materiale informativo (brochure, pieghevoli, ecc.) da consegnare presso i presidi diabetologici e/o presso le sedi indicate dalle Amministrazioni ordinanti in un numero di copie che sarà definito dalle Amministrazioni stesse. • Il materiale informativo dovrà riportare: le foto a colori dei dispositivi aggiudicati in gara, corredate da una breve descrizione degli articoli e delle relative caratteristiche tecniche, con particolare riferimento alla presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia da parte di farmaci e/o zuccheri diversi dal glucosio; • le modalità d’uso e le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; • i riferimenti del fornitore e del Customer Care dedicato ai pazienti, in particolare con la chiara indicazione del Numero Verde dei giorni e degli orari di operatività del Numero Verde medesimo.
Materiale informativo. Nel corso della durata contrattuale la Società fornirà un’informativa sulla posizione individuale maturata, tra- mite l’invio al Contraente/Assicurato qualora fossero diversi, di una comunicazione contenente le seguenti informazioni: dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti presta- zioni in rendita, con evidenza dei relativi importi com- plessivi nonché del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile; • il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del periodo di riferimento; • il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controva- lore delle quote assegnate; • il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento; • il valore di riscatto della polizza; • limitatamente ai Fondi per i quali è stato adottato un benchmark, un grafico, su base mensile, riproducente l’andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento. Tasso tecnico 2% - sesso femminile L’età corretta del Contraente/Assicurato viene determi- nata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo, corrispondente all’anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting. Tasso tecnico 2% - sesso maschile 50 42,1667 41,7203 41,3555 51 43,0624 42,5970 42,2167 52 44,0129 43,5268 43,1298 53 45,0226 44,5140 44,0989 54 46,0960 45,5631 45,1283 55 47,2386 46,6790 46,2228 56 48,4541 47,8656 47,3860 57 49,7483 49,1282 48,6231 58 51,1291 50,4743 49,9412 59 52,6068 51,9138 51,3501 60 54,1954 53,4603 52,8627 61 55,9032 55,1213 54,4862 62 57,7408 56,9071 56,2304 63 59,7217 58,8302 58,1073 64 61,8604 60,9044 60,1300 65 64,1741 63,1458 62,3138 66 66,6822 65,5727 64,6759 67 69,4071 68,2058 67,2361 68 72,3735 71,0683 70,0161 69 75,6087 74,1854 73,0397 70 79,1436 77,5855 76,3332 71 83,0131 81,3005 79,9265 72 87,2566 85,3665 83,8529 73 91,9177 89,8227 88,1484 74 97,0448 94,7125 92,8529 75 102,6915 100,0836 98,0094 L’età corretta del Contraente/Assicurato viene determi- nata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo, corrispondente all’anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting. fino al 1943 1 dal 1944 al 1950 0 dal 1951 al 1964 -1 dal 1965 -2 fino al 1941 1 dal 1942 al 1951 0 dal 1952 al 1965 -1 dal 1966 -2
Materiale informativo. Il materiale informativo distribuito periodicamente ai cittadini è formato in genere da una lettera a firma dell’amministrazione comunale, un pieghevole riportante le indicazioni su cosa introdurre nei vari contenitori, un pieghevole sugli ecocentri ed il centalogo. Per dare un’ampia e diffusa informazione ai cittadini si utilizzano gli organi di informazione locali (quali giornali settimanali e/o bisettimanali) e la radio. Si propongono ai comuni soci e alle scuole visite presso gli impianti, sia quelli gestiti dall’azienda e sia quelli gestiti da terzi. Viene posta particolare attenzione ai rapporti con le scuole a favore delle quali annualmente vengono rivolte proposte specifiche di educazione am- bientale (incontri nelle classi, visita ad impianti…) nonché attività a coinvolgi- mento diretto come concorsi creativi. Ritenendo fondamentale il contatto diretto con la popolazione, ACSEL SPA è presente all’interno dei mercati, supermercati, fiere e manifestazioni.
Materiale informativo. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate sia nel corso dell’evento, in modo da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo all’evento stesso.
Materiale informativo. Sono state rilevate non conformità? Qualora sia stata rilevata una non conformità nel corso della verifica ispettiva, la Segreteria tecnico ispettiva provvede a comunicare l’esito dei controlli al Responsabile della Struttura organizzativa entro 15 giorni dall’accertamento. Le non conformità possono essere: - lievi quando non pregiudicano l’immagine e/o la reputazione del marchio; - gravi quando sono tali da pregiudicare l’immagine e/o la reputazione del marchio. A fronte delle non conformità sopra descritte il Soggetto responsabile / Segretario Generale, salvo in ogni caso l’eventuale risarcimento del danno, irroga le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca (v. Artt. 12, 13, 14 e 15 del Reg. Uso del marchio). La sanzione pecuniaria, la sospensione e l’esclusione possono essere annotate a cura del Responsabile della Struttura organizzativa nello speciale Elenco dei Concessionari. Verbale di V.I. Sanzioni
Materiale informativo. Entro due mesi dalla ricorrenza annua del contratto, la Società invierà al Contraente un documento nel quale saranno riportati: • il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del periodo di riferimento; • il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controva- lore delle quote assegnate; • il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento; • il valore di riscatto della polizza.
Materiale informativo. FAC-SIMILE

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.