Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso. 3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazione. 5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;parti al 'primo incontro' o ai successivi.
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La In caso di sospensione o la cancellazione dell’ODM dell’O.d.M. dal registro non hanno effetto sul procedimento Registro, i procedimenti di mediazione in corso.
3. Se e' è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati presenti che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazione.proposta
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è redatto in tanti originali quante sono le Parti del procedimento, oltre un originale che resta depositato presso la segreteria dell’ODM e dell’O.d.M.. La consegna del verbale alle Parti è condizionata al preventivo versamento delle spese di esso è rilasciata copia alle parti avvio e/o di mediazione che lo richiedonofanno carico a ciascuna in conformità alla tariffa approvata dall'Organismo.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.di
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di per mancata adesione o partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando accordo tra le parti raggiungono un accordoparti;
c) quando le parti non aderiscono per mancata adesione alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi tre quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dell’Organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazioneformulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Il rilascio del verbale è subordinato al saldo dell’indennità di mediazione.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;
c) quando le parti raggiungono un accordo;
cd) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;.
de) decorsi comunque tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle partiparti o salvo necessità di proroga motivata.
2. La In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento procedura è in corso.
3. Se e' è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla relativa trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazioneformulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.il
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM dell’O.d.C. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna di mediazione, a ogni parte è tenuta a compilare del procedimento viene consegnata la scheda di per la valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODMdall’O.d.C,
9. Nei casi di cui all'art. 5 co.1 d.lgs 28/10, a richiesta, la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi tre quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La Nel caso in cui l’Organismo sia sospeso o cancellato dal Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, esso deve comunicare al più presto alle parti dei procedimenti di mediazione pendenti che il provvedimento di sospensione o la costituisce causa di sospensione dei procedimenti di mediazione in corso mentre il provvedimento di cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento costituisce causa di estinzione dei procedimenti di mediazione in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazioneformulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM, come da modello di scheda di valutazione allegato al presente Regolamento.
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi tre comunque quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle partiparti o salvo necessità di proroga motivata.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dell’O.d.C. dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazioneformulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM dell’O.d.C. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna di mediazione, a ogni parte è tenuta a compilare del procedimento viene consegnata la scheda di per la valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODMdall’O.d.C, il cui modello è allegato al presente regolamento. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa a cura della Segreteria per via telematica al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).
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Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dell’O.d.M. dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazioneformulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM dell’ O.d.M. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODMdall’O.d.M.
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