Condizione. La condizione dipende soprattutto dalla provvisione matematica lorda di un prodotto modificato. Le spese di acquisizione del prodotto modificato ammontano al 5% del valore attuale del premio. Le altre spese modificate vengono definite come annualmente costanti, in modo tale che il loro valore attuale corrisponda al valore attuale delle spese complessive al netto delle spese di acquisizione modificate. Le spese extra ricadono quindi uniformemente sull’arco dell’intera durata contrattuale. 4 Il valore di liquidazione deve quindi soddisfare la seguente condizione (+): Valorediliquidazionet ≥ max{23 ⋅ PMdiinventariot ; PMlordat ; PMlordamod}t (+) 5 Per PMdiinventariot si intende la provvisione matematica di inventario del prodotto normale, cioè la provvisione matematica netta più la provvisione matematica delle spese amministrative, senza tuttavia tenere conto di una provvisione matematica (negativa) delle spese di acquisizione. Per PMlordat si intende la provvisione matematica totale del contratto, cioè la provvisione matematica di inventario più la provvisione matematica (negativa) delle spese di acquisizione. 6 Il valore PMlordatmod è definito come segue per t>0 a partire da parametri del prodotto normale non modificato: PMlordamod = PMlorda + (VAPC − 5% ⋅VAPL )⋅ äx+t:n−t −VAC t t 0 0 äx:n t 7 Esplicitazione: PMlordat = provvisione matematica lorda al momento t VAPC0 = valore attuale del premio di costo nel momento t = 0 dei premi di costo futuri previsti VAPL0 = valore attuale del premio lordo al momento della stipulazione del contratto t = 0 VACt = = valore attuale dei costi nel momento t dei costi futuri previsti 8 dove n è la durata contrattuale (illimitata nei contratti a tempo indeterminato). Se per il prodotto non è stato definito alcun tasso d’interesse tecnico, si applica il tasso d’interesse tecnico massimo consentito al momento della stipulazione. Qualora si utilizzino diversi tassi d’interesse tecnici, si può optare per uno a scelta. Qualora l’andamento dei premi di costo dipenda da parametri futuri sconosciuti al momento della stipulazione, occorre definire in modo deterministico, all’atto della sottoscrizione del contratto, un andamento dei premi di costo per il calcolo dei valori di liquidazione, sulla base di una best estimate. Si ipotizza inoltre che nel prodotto originario, al momento 0, il valore attuale dei costi (= valore attuale dei costi compresi come prestazione) sia uguale al valore attuale dei premi di costo (= valore attuale dei c...
Condizione. La condizione è una clausola contrattuale che fa dipendere l’efficacia del contratto o di una sua parte dal verificarsi di un evento futuro e incerto (artt. 1353 e ss. C.C.). La condizione sospensiva sospende l’efficacia del contratto fino al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, mentre la condizione risolutiva termina l’efficacia del contratto al verificarsi del medesimo evento.
Condizione. Mezzo attraverso cui i motivi, che normalmente sono irrilevanti, vengono inseriti nel contratto diventando rilevanti, è un evento futuro ed incerto cui le parti possono subordinare l’efficacia del contratto.
Condizione. In materia di condizione, di particolare interesse è la fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 05411/2015, Xxxxxxxx, Rv. 634905, con rifemento all’ipotesi in cui l’acquisto della
Condizione. 17.1 Il presente Accordo è sottoposto alla condizione dell’effettiva concessione integrale del finanziamento da parte di ANSFISA inerente al progetto di ricerca richiamato in premessa.
Condizione. Particolare A – “Franchigia relativa 5% e Tabella modulare sulla invalidità permanente” Richiamando in operatività questa Condizione Particolare, l’indennizzo definitivo sarà liquidato come segue: − in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 5% non sarà liquidato alcun indennizzo; − in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 5% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella: − in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata. Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 15% sul premio di tariffa relativo alla garanzia “Invalidità Permanente” Condizione Particolare A – “Franchigia relativa 7% e Tabella modulare sulla invalidità permanente” Richiamando in operatività questa Condizione Particolare, l’indennizzo definitivo sarà liquidato come segue: − in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 7% non sarà liquidato alcun indennizzo; − in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 7% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella: − in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata. Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 20% sul premio di tariffa relativo alla garanzia “Invalidità Permanente”. Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata fino a 3 0 18 18 33 46 48 76 4 0 19 19 34 48 49 78 5 0 20 20 35 50 50 80 6 1 21 22 36 52 51 82 7 2 22 24 37 54 52 84 8 4 23 26 38 56 53 86 9 5 24 28 39 58 54 88 10 7 25 30 40 60 55 90 11 8 26 32 41 62 56 92 12 10 27 34 42 64 57 94 13 11 28 36 43 66 58 96 14 13 29 38 44 68 59 98 15 14 30 40 45 70 60 e oltre 100 16 16 31 42 46 72 17 17 32 44 47 74 Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma assicurata Percentuale di Invalidità permanente accertata Percentuale da liquidare sulla somma ...
Condizione particolare C)
Condizione. Particolare A È possibile estendere la garanzia ai seguenti rischi: ⚫ Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; ⚫ Impiego da parte dell'Assicurato o dei dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano; ⚫ Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio; ⚫ Danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci; ⚫ Danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali ove di eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; ⚫ Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli; ⚫ Danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività; ⚫ Stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio, anche autofficina. Tale estensione prevede un aumento del premio.
Condizione. La modifica di un parametro o più in generale l'azione specifica associata ad una particolare voce del menù può essere vincolata al verificarsi di alcune condizioni quali, ad esempio, la necessità che l'azionamento sia disabilitato. La presenza di uno o più numeri in questo campo sta ad indicare quale delle condizioni descritte nella tabella delle condizioni deve essere verificata per permettere l'azione associata al menù descritto Indica la modalità di accesso al parametro utilizzando il visualizzatore Di seguito un elenco delle possibili diciture:
Condizione. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia di un negozio giuridico o di una sua clausola (condizione sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del negozio giuridico o di una sua clausola (condizione risolutiva). L'avvenimento futuro ed incerto può essere indipendente dalla volontà delle parti (condizione casuale), ma può anche dipendere dalla volontà di una di esse (condizione potestativa). La condizione si definisce, infine, "meramente potestativa" quando il suo avveramento dipende unicamente da un'arbitraria determinazione di volontà di una delle parti (cioè la decisione può essere assunta senza alcuna ponderazione di vantaggi e svantaggi prodotti dalla decisione medesima). Secondo l'art. 1355 c.c. è nulla l'assunzione di un'obbligazione o l'alienazione di un diritto sotto condizione sospensiva meramente potestativa, il cui avveramento è determinato dalla volontà arbitraria di chi si obbliga o aliena il diritto. La ragione della nullità è determinata, con tutta evidenza, dalla mancanza dell'elemento volontaristico, e dunque dalla mancanza di un elemento essenziale del negozio giuridico (affermare "ti venderò la casa se vorrò", vuol dire non emettere alcuna seria dichiarazione di volontà). Si noti, tuttavia che se l'avveramento della condizione meramente potestativa dipende dalla volontà di chi riceverebbe il diritto trasferito o diverrebbe creditore in virtù dell'obbligazione assunta, la fattispecie deve essere qualificata come proposta contrattuale ("comprerari se vorrai"). Egualmente non è nullo il contratto con condizione risolutiva meramente potestativa, giacché la clausola è in realtà fonte di un diritto di recesso, e come tale disciplinato dall'art. 1373 del Codice civile. Ciò però non è pacifico in dottrina: infatti c'è chi a differenza della precedente visione, sostiene che la condizione meramente potestativa risolutiva non possa essere accomunata ad una facoltà di recesso in quanto avente disciplina diversa rispetto al recesso. La condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume rende nullo il contratto. Per quanto riguarda la condizione impossibile, ossia relativa ad un evento che sia dal punto di vista giuridico o dal punto di vista naturale irrealizzabile, se sospensiva rende il contratto nullo, se risolutiva si considera come non apposta. In dottrina di distingue, da un punto di vista soggettivo, la condizione volo...