CONFRONTO COMPETITIVO Clausole campione

CONFRONTO COMPETITIVO. Nel periodo di durata contrattuale, qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riaprire il confronto competitivo esclusivamente sull’offerta economica fra gli operatori con i quali ha sottoscritto l’Accordo Quadro. Il confronto competitivo potrà essere attivato non prima di sei mesi dall’ inizio della esecuzione del contratto. Questa Stazione Appaltante potrà richiedere nuove quotazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara, o acquisite agli atti a seguito di precedenti confronti. Gli operatori economici si impegnano a partecipare ai confronti competitivi a seguito dell’invio, da parte di ESTAR, di relativa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica START. Nella richiesta di offerta sarà previsto il termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte oggetto di confronto, le modalità di presentazione delle offerte medesime, la documentazione da produrre e le ulteriori regole di ciascun confronto competitivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, c. 4 lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016. Agli operatori economici che presenteranno un’offerta di rilancio saranno assegnate quote del Quadro Economico residuo, cioè quote del Quadro Economico di gara al netto degli ordini effettuati nell’ambito dei contratti stipulati e in corso di vigenza. Le quote percentuali di fornitura saranno assegnate ai due operatori economici aggiudicatari in base alle risultanze scaturite dal nuovo confronto competitivo. Il nuovo punteggio assegnato al prezzo determinerà una nuova graduatoria con riassegnazione delle quote secondo le percentuali previste (70% e 30%) L’operatore economico aggiudicatario che non presenta offerta nel confronto competitivo sarà sospeso dalla procedura di gara e la quota di aggiudicazione vacante verrà assegnata all’altro affidatario per l’intero valore del quadro economico residuo. Il fornitore sospeso dalla procedura di gara in seguito alla mancata presentazione dell’offerta nel confronto competitivo sarà nuovamente invitato a presentare offerta qualora si renda necessaria una successiva apertura del confronto competitivo. Ad ogni effetto, gli esiti di ciascun confronto dovranno comunque essere approvati con apposito provvedimento i cui estremi saranno comunicati agli operatori economici aggiudicatari.
CONFRONTO COMPETITIVO. Modalità di aggiudicazione dell’appalto specifico: l’Amministrazione individua la migliore offerta presente in AQ rispetto alle proprie specifiche esigenze, sulla base di una matrice di elementi eterogenei • Matrice di elementi eterogenei: cluster di prezzo (es. lampade, manutenzione, altro intervento di riqualificazione, adeguamento normativo) • N° operatori Aggiudicatari: ≥2 Accordo Quadro Art. 54, comma
CONFRONTO COMPETITIVO. Il confronto competitivo, ex. art. 54, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà secondo le seguenti fasi:
CONFRONTO COMPETITIVO. Nel periodo di durata contrattuale, qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riaprire il confronto competitivo esclusivamente sull’offerta economica fra gli operatori con i quali ha sottoscritto l’Accordo Quadro. Il confronto competitivo potrà essere attivato non prima di sei mesi dall’ inizio della esecuzione del contratto. Questa Stazione Appaltante potrà richiedere nuove quotazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara, o acquisite agli atti a seguito di precedenti confronti.

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  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.