Revisione ordinaria Clausole campione

Revisione ordinaria. La revisione ordinaria potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità della Convenzione/Accordo Quadro, e comportare un adeguamento massimo dei prezzi pari all’incremento dei costi standard o, in mancanza, pari al 75% dell’incremento registrato dall’IGR. La relativa istanza: 1) dovrà essere presentata fra il 45° ed il 30° giorno precedenti l’inizio della nuova annualità, per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla Logistica ESTAR, al fine di consentire l’aggiornamento delle relative anagrafiche e la contabilizzazione dei nuovi valori, ovvero, nei 30 giorni precedenti l’inizio della nuova annualità, in tutti gli altri casi. Qualora il Fornitore presenti la richiesta successivamente ai predetti termini, la revisione potrà essere riconosciuta:
Revisione ordinaria. 1. La Revisione Ordinaria ha luogo con cadenza stabilita dalla normativa vigente, si conclude entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di ciascun Periodo Regolatorio e si svolge rinviando alla Revi- sione Ordinaria successiva l’esame dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio. 2. In sede di Revisione Ordinaria, il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica e, se del caso, modifica e/o conguaglia: x. Xx spesa investita sostenuta per il raggiungimento di ciascuno degli Standard Tecnici e il to- tale del capitale investito; b. Le aliquote di ammortamento applicate, il livello degli ammortamenti sostenuti nel Periodo Regolatorio e l’entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in Corso esistenti alla fine del medesimo periodo; c. il raggiungimento degli Standard Tecnici; d. il raggiungimento degli Standard Organizzativi; e. l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione e ogni altro evento suscettibi- le di penalità ai sensi dell'art. 50; f. i ricavi conseguiti nel Periodo Regolatorio e in quello precedente; g. l’entità dei volumi fatturati nel Periodo Regolatorio; h. i Costi Operativi Effettivi sostenuti nel Periodo Regolatorio. Tali verifiche potranno avere effetti in ordine alla Revisione Ordinaria in base a quanto stabilito al presente articolo. 3. In sede di Revisione Ordinaria, e a seguito di verifica dell’effettivo capitale investito nei cespiti attinenti al Servizio di cui al comma 2 lett. a) che precede, come risultante dal Database Libro Cespiti, il Consiglio di Bacino “Polesine” procede al riallineamento del capitale investito. Ciò può comportare variazioni della Tariffa per gli anni successivi e determinare eventuali congua- gli. A tali variazioni si procede rideterminando le Componenti della Tariffa relative all’ammortamento ed alla remunerazione del capitale investito nel limite massimo della spesa per investimenti prevista dal Piano d'Ambito, incluse le Immobilizzazioni in Corso risultanti al 31 dicembre dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio oggetto di Revisione. 4. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2, lettera b) che precede: i. Il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica l’esatto importo degli ammortamenti e quantifi- ca l’entità dello scostamento da recuperare sulla Tariffa del Periodo Regolatorio successi- vo. Il Consiglio di Bacino “Polesine” ridetermina e riconosce altresì il nuovo importo della remunerazione che deriva dalla modifica degli ammortamenti. ii. Il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa qualora ...

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  • Manutenzione ordinaria La manutenzione ordinaria si intende a carico del Concessionario in quanto compresa nel prezzo di appalto. Il Concessionario dovrà predisporre un apposito registro, nel quale verranno riportate e aggiornate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in riferimento alla manutenzione programmata prevista nei manuali di manutenzione presenti in impianto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende: ▪ pulizia delle aree di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso, dalla movimentazione dei biocontainer, dalla sezione di maturazione finale-vagliatura e stoccaggio; ▪ verniciatura con idonee vernici, secondo le necessità rilevate, delle parti metalliche ossidate; ▪ cambio olio motori e di trasmissione idraulica, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti; ▪ lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento; ▪ manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti; ▪ manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro; ▪ manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, sui macchinari e lle attrezzature secondo un programma suggerito dalle case costruttrici. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da centri autorizzati e dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata fatturazione, con descrizione degli interventi eseguiti e relativa garanzia sugli stessi; ▪ adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni, disinfestazioni o all’occorrenza demuscazioni; ▪ tutte le prestazioni, anche se non espressamente elencate, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti. La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata. In particolare, per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, alle apparecchiature o ai suoi componenti, in maniera programmata secondo le prescrizioni dei costruttori degli stessi. Per tale motivo dovrà essere predisposto, entro novanta giorni dall’avvio della gestione in concessione, unitamente al “Piano Operativo di Gestione”, un “Piano delle attività di manutenzione ordinaria e programmata” delle opere, macchine e attrezzature che contengano le attività del “Piano delle fasi di manutenzione programmata delle apparecchiature” indicate nella documentazione d’appalto, e comunque di quelle presenti in impianto, ove sono riportati i contenuti minimi in termini di frequenza e tipologia di intervento da eseguire sulle singole macchine e/o impianti. I Piani di cui sopra, che dovranno riguardare tutte le parti e le attrezzature dell’impianto, incluse quelle che, eventualmente, vorrà aggiungere il Concessionario, sono soggetti ad approvazione della Stazione Appaltante. La mancata redazione dei suddetti Piani comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero una sanzione pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di consegna. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. Il Piano di manutenzione dovrà prevedere la presentazione di un Report quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di riferimento, riportante un elenco dettagliato delle manutenzioni eseguite. Il mancato invio del suddetto report comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardato invio. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. All’inizio della gestione, e comunque entro sessanta giorni dalla consegna dell’Impianto, il Concessionario fornirà al Responsabile del controllo della gestione per conto della Provincia opportuno registro ove verranno analiticamente riportate le fasi di manutenzione programmata, con le relative tempistiche, per tutte le apparecchiature, indicando per ciascuna le ore di funzionamento e gli interventi di manutenzione eseguiti. Tale registro, controfirmato dal citato Responsabile, costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta causa di rescissione contrattuale in danno al Concessionario, fatti salvi i danni indiretti.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  • MERCATO DEL LAVORO Premessa

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.