Common use of Congedi parentali Clause in Contracts

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32all’art. 32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazione Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Imprese Di Manutenzione,, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternitàpaternità e successive modifiche e integrazioni). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, all’art. 32 del citato Testo Unico, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro. In caso di richiesta del congedo parentale su base oraria, inferiore alla metà dell’orario medio giornaliero prevista dall’art. 32, c. 1-ter, del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, l’azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32all'art. 32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – 2001 n.151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Accordo Interconfederale

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi Ai fini e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia gli effetti dell’art. 32 del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unicotale diritto, il genitore è tenuto a presentare, al- meno presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed stesso e allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione prescritta, nascita ovvero le dichiarazioni sostitutivela dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare tale terminerispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Nazionale Per La Disciplina Dell'apprendistato Nella

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave handi- cap grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di- sposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno so- stegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma com- ma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello del- lo stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione l’ulteriore docu- mentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispetta- re tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza del- l’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavorola- voro.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale