Conoscenza della lingua italiana Clausole campione

Conoscenza della lingua italiana. É fondamentale un’ottima conoscenza della lingua italiana.
Conoscenza della lingua italiana. Per lo svolgimento delle collaborazioni part-time oggetto di questo bando è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Conoscenza della lingua italiana. É richiesta ai candidati/alle candidate un’ottima conoscenza della lingua italiana per lo svolgimento delle collaborazioni part-time.
Conoscenza della lingua italianaIl personale fornito, oltre ai requisiti sopraccitati, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con l’equipe infermieristica e medica e, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all’attività assistenziale;

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  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • Tutela della riservatezza 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 22/06/2022 (sub Allegato n. 4), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto. 2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e/o subcontraenti a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. 3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate. 4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto. 5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).